(Allegato 1-art. 9)
                               Art. 9 
 
                 (Comportamento nella vita sociale) 
 
1.   Il   dipendente   non   sfrutta   la   posizione   che   ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino.  Nei
rapporti   privati,   in   particolare   con    pubblici    ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona  ne'  fa  altrimenti
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio'  possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.