Art. 2 1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i Comuni devono spedire con raccomandata o consegnare a mano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. A tal fine fara' fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale, in caso di spedizione con raccomandata, o apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto la domanda, in caso di consegna a mano. 2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: il numero degli abitanti del Comune richiedente; il numero complessivo dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del Comune richiedente a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che lo stesso Comune intende stabilizzare, con il contributo di cui all'art. 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dichiarazione del Comune richiedente che gli oneri relativi a tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del Comune medesimo. 3. Inoltre, la domanda deve recare: esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'esplicito impegno al rispetto dell'art. 77-bis del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 concernente il Patto di stabilita' interno per gli Enti Locali; esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi ai limiti di spesa per il personale imposti dall'art. 1, comma 562, della predetta legge n. 296 del 2006 e dall'art. 76 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008.