Art. 2 
 
  1. Ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art.  2,  comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i  Comuni  devono  spedire
con raccomandata o consegnare a mano apposita  domanda  al  Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   -   Direzione   Generale
ammortizzatori sociali e  incentivi  all'occupazione,  Divisione  III
(via  Fornovo  8,  00192  Roma)  entro  30  giorni  dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,  a  pena
di decadenza. A tal fine fara' fede la  data  risultante  dal  timbro
dell'ufficio postale, in  caso  di  spedizione  con  raccomandata,  o
apposta dalla Divisione III suindicata, che ha ricevuto  la  domanda,
in caso di consegna a mano. 
  2. La domanda, sottoscritta dal Sindaco, deve indicare: 
    il numero degli abitanti del Comune richiedente; 
    il  numero  complessivo  dei  soggetti  che  svolgono   attivita'
socialmente utili  con  oneri  a  carico  del  Comune  richiedente  a
decorrere dal 1° gennaio 2000 o da una data precedente; 
    il numero ed i nominativi dei soggetti suindicati che  lo  stesso
Comune intende stabilizzare, con il contributo  di  cui  all'art.  2,
comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    dichiarazione del Comune richiedente che  gli  oneri  relativi  a
tali lavoratori socialmente utili sono sempre stati, a decorrere  dal
1° gennaio 2000 o da una data precedente, a totale carico del  Comune
medesimo. 
  3. Inoltre, la domanda deve recare: 
    esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso  un
Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sono conformi  ai
limiti di spesa per il personale  imposti  dall'art.  1,  comma  557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e  successive  modificazioni  e
dall'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' l'esplicito
impegno al rispetto dell'art. 77-bis del  predetto  decreto-legge  n.
112 del 2008 concernente il Patto di stabilita' interno per gli  Enti
Locali; 
    esplicita dichiarazione che le assunzioni, se previste presso  un
Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono conformi  ai
limiti di spesa per il personale  imposti  dall'art.  1,  comma  562,
della predetta legge n. 296 del 2006  e  dall'art.  76  del  predetto
decreto-legge n. 112 del 2008.