Art. 3 1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili - pari a € 1.000.000 - il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone apposita graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanze ammissibili. 2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso in graduatoria e' determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000 diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili che i Comuni ammessi in graduatoria intendono stabilizzare, i cui nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al contributo, moltiplicato il numero delle stabilizzazioni richieste dal singolo Comune. 3. La graduatoria dei Comuni ammessi al contributo e la corrispondente ripartizione delle risorse, e' approvata con apposito decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto, ciascun Comune inserito in graduatoria presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III (via Fornovo 8, 00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili per i quali e' concesso il contributo ed i cui nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati nella relativa domanda. 4. Il Piano di stabilizzazione puo' prevedere una o piu' delle seguenti alternative: assunzione dei lavoratori socialmente utili con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In tal caso, il Piano deve recare l'espressa dichiarazione del Sindaco di conformita' delle stabilizzazioni ai vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni; assunzione dei lavoratori socialmente utili presso soggetti privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato superiore a 12 mesi; erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialita' da erogare ai lavoratori socialmente utili con indicazione del relativo ammontare. A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni con i Comuni ai fini del trasferimento delle risorse, con le modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime. 5. Entro tre mesi dalla stipula della convenzione, i Comuni che hanno previsto di stabilizzare i lavoratori socialmente utili mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la convenzione sottoscritta unitamente al citato Piano di stabilizzazione, contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla dotazione organica, nonche' sulla spesa per il personale cosi' come definita dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilita' interno. Roma, 20 maggio 2010 Il direttore generale: Mancini Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 303