Art. 3 
 
  1. Ai fini della ripartizione delle risorse disponibili  -  pari  a
€ 1.000.000 - il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
predispone apposita  graduatoria  dei  Comuni  che  hanno  presentato
istanze ammissibili. 
  2. L'ammontare delle risorse spettanti a ciascun Comune ammesso  in
graduatoria e' determinato in base alla seguente formula: € 1.000.000
diviso il numero complessivo dei lavoratori socialmente utili  che  i
Comuni  ammessi  in  graduatoria  intendono   stabilizzare,   i   cui
nominativi sono stati indicati nell'apposita domanda di ammissione al
contributo, moltiplicato il numero  delle  stabilizzazioni  richieste
dal singolo Comune. 
  3.  La  graduatoria  dei  Comuni  ammessi  al   contributo   e   la
corrispondente ripartizione delle risorse, e' approvata con  apposito
decreto da pubblicarsi nella  Gazzetta  Ufficiale.  Entro  30  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale decreto,
ciascun Comune inserito in  graduatoria  presenta  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale  ammortizzatori
sociali e incentivi all'occupazione, Divisione III  (via  Fornovo  8,
00192 Roma) un Piano di stabilizzazione occupazionale dei  lavoratori
socialmente utili per i quali e' concesso  il  contributo  ed  i  cui
nominativi, pertanto, dovranno corrispondere a quelli indicati  nella
relativa domanda. 
  4. Il Piano di stabilizzazione puo'  prevedere  una  o  piu'  delle
seguenti alternative: 
    assunzione dei lavoratori  socialmente  utili  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato  superiore  a
12 mesi presso lo stesso Ente Locale, relativamente  alle  qualifiche
di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive
modificazioni.  In  tal  caso,  il  Piano  deve   recare   l'espressa
dichiarazione del Sindaco di  conformita'  delle  stabilizzazioni  ai
vincoli finanziari vigenti in materia di assunzioni e di contenimento
della   spesa   per   il   personale   dipendente   delle   pubbliche
amministrazioni; 
    assunzione  dei  lavoratori  socialmente  utili  presso  soggetti
privati con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a  tempo
determinato superiore a 12 mesi; 
    erogazione di un incentivo all'autoimprenditorialita' da  erogare
ai  lavoratori  socialmente  utili  con  indicazione   del   relativo
ammontare. 
  A fronte dei Piani di stabilizzazione occupazionale presentati,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula le Convenzioni
con i  Comuni  ai  fini  del  trasferimento  delle  risorse,  con  le
modalita' che saranno definite nelle Convenzioni medesime. 
  5. Entro tre mesi dalla stipula della  convenzione,  i  Comuni  che
hanno  previsto  di  stabilizzare  i  lavoratori  socialmente   utili
mediante la loro assunzione presso lo stesso Ente locale, trasmettono
alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  Stato,  la  convenzione
sottoscritta  unitamente  al   citato   Piano   di   stabilizzazione,
contenente l'analisi di impatto sull'organizzazione, sulla  dotazione
organica, nonche' sulla spesa per il personale  cosi'  come  definita
dalle disposizioni vigenti in materia, anche ai fini  della  verifica
del rispetto del Patto di stabilita' interno. 
    Roma, 20 maggio 2010 
 
                                       Il direttore generale: Mancini 

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 303