Art. 3 
 
  1. Le  confezioni  gia'  prodotte  che  non  rechino  le  modifiche
indicate dalla  presente  determinazione  non  potranno  piu'  essere
dispensate al pubblico a  decorrere  dal  120°  giorno  successivo  a
quello  della  pubblicazione  della  presente  determinazione   nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana.  Pertanto,  entro  la
scadenza  del  termine  sopra  indicato,  tali  confezioni   andranno
ritirate dal commercio.