Art. 2 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Per l'anno in corso, le domande di contributo da presentare  con
le modalita' stabilite dall'art. 3, comma 3, del  decreto  22  luglio
2008,  sono  presentate   entro   trenta   giorni   successivi   alla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  2. In fase di prima applicazione,  la  capacita'  ricettiva  per  i
servizi di accoglienza  per  richiedenti  e  titolari  di  protezione
internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita'  di
assistenza  sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica   e/o
prolungata e' fissata in cinquanta posti da imputare  alla  capacita'
ricettiva massima stabilita per le  categorie  vulnerabili  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2.