Art. 2 Disposizione transitoria 1. Per l'anno in corso, le domande di contributo da presentare con le modalita' stabilite dall'art. 3, comma 3, del decreto 22 luglio 2008, sono presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In fase di prima applicazione, la capacita' ricettiva per i servizi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata e' fissata in cinquanta posti da imputare alla capacita' ricettiva massima stabilita per le categorie vulnerabili ai sensi dell'art. 2, comma 2.