Art. 2 
 
  In via transitoria, fino  all'emanazione  del  decreto  applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio,  a  partire
gia' dalla campagna  vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  Indicazione
geografica tipica «Sabbioneta», provenienti  da  vigneti  non  ancora
iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti organismi territoriali  -  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 15 della legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  del  decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato  regioni  e  province
autonome del 25 luglio  2002,  la  denuncia  dei  rispettivi  terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi  all'apposito  schedario.
Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato  decreto
applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.