Art. 3 
 
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  vini   con   la   Indicazione   geografica   tipica
«Sabbioneta», e' tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti  stabiliti  nell'annesso  disciplinare  di
produzione.