Art. 3 
 
 
                         Rapporto di riesame 
 
  1. Il rapporto  di  revisione  sara'  messo  a  disposizione  degli
interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione  delle
informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194. 
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 18 giugno 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 314