(Allegato 1)
                                                           ALLEGATO 1 
 
     CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 
 
                        ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
                                  E 
 
                    CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 
 
Le modifiche o integrazioni   alle   precedenti    istruzioni    sono
                      evidenziate in grassetto. 
 
                               ENTRATE 
 
ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA 
                            CONTABILITA' 
 
Nell'ambito  del  pagamento  congiunto  delle  competenze  fisse   ed
accessorie, previsto  dall'articolo  2,  comma  197  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (legge Finanziaria 2010), come richiamato nella
successiva parte riguardante "ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2010",
le   Amministrazioni   interessate   verseranno,   sugli    specifici
capitoli/articoli istituiti nello stato di  previsione  dell'entrata,
le somme rimaste da pagare  alla  fine  dell'esercizio  a  titolo  di
competenze  accessorie,  per  consentire,  nell'anno  successivo,  di
effettuare la riassegnazione finalizzata al pagamento delle predette 
competenze, non ancora erogate al personale interessato. 
Per quanto riguarda la resa della contabilita'  amministrativa  delle
entrate,  si  richiamano  gli  Uffici   interessati   alla   rigorosa
osservanza degli articoli 254  e  257  del  vigente  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2011  agli  Uffici  centrali
del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al  Dipartimento  del
tesoro,  dei  prospetti  o  rendiconti  riassuntivi  con  i  conti  e
documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal  S.I.E  e
dal S.I.R.G.S. come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro  -
Ragioneria generale dello Stato -  con  le  circolari  n.  1  del  10
gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al  X,  con
circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al  XXVII,  e
con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo
XXXII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate 
gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali. 
Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali ed Equitalia  S.p.A.  sono
invitate  ad  intervenire  presso  i  propri  agenti  contabili,   in
particolare  presso  gli  agenti  della  riscossione   dei   tributi,
affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative
entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate 
dalle Ragionerie territoriali dello Stato. 
Le  stesse  Ragionerie  territoriali,  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario, scaduti i termini previsti per  la  presentazione  delle
contabilita' in argomento, provvederanno ad  inoltrare  alle  Agenzie
stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa 
che nella regolarizzazione dei conti. 
Per i versamenti  risultanti  dalle  contabilita'  amministrative  si
rinvia alle istruzioni contenute  nella  circolare  della  Ragioneria
generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione
dell'art. 1,  comma  1,  del  D.M.  4  aprile  1995,  n.  334,  sulla
semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti 
per conto dello Stato. 
Eventuali variazioni avvenute negli  importi  dei  versamenti  devono
essere tempestivamente  segnalate,  oltre  che  al  Dipartimento  del
Tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio 
competenti. 
Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate  dagli
Uffici centrali del bilancio e dalle  Ragionerie  territoriali  dello
Stato, secondo  le  rispettive  competenze,  seguendo  le  istruzioni
fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 
I.G.I.C.S. 
E' da ricordare, in merito alle operazioni relative  alle  variazioni
da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di
operare, in casi eccezionali, le eventuali  rettifiche  di  quietanza
oltre il termine ordinario previsto  per  le  prenotazioni  da  parte
degli Uffici centrali del bilancio e  delle  Ragionerie  territoriali
dello  Stato.  Pertanto,  i  predetti  Uffici  dovranno  inviare   le
prenotazioni  per  modifica  di  imputazione  nonche'  per  riduzione
dell'importo  o  per  annullamento  delle  quietanze  di  versamento,
esclusivamente tramite il S.I.E. entro il termine improrogabile del 
31 marzo 2011. 
Si richiama peraltro l'attenzione sul  disposto  dell'art.  64  delle
Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale  le
quietanze provenienti  dalla  riduzione  o  annullamento  dei  titoli
d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere 
emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre». 
Sara' cura poi delle Tesorerie eseguire le variazioni prenotate entro
il termine improrogabile del 14 aprile 2011 e renderle disponibili al 
S.I.E. non oltre il 20 aprile 2011. 
Alla scadenza del termine per eseguire le variazioni gli  Uffici  che
hanno effettuato le relative prenotazioni ne  verificano  l'esito  e,
qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione  al  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, oltreche' agli  Uffici
centrali del bilancio e al Dipartimento del Tesoro, secondo le 
rispettive competenze. 
 
                                SPESE 
 
              TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA 
 
A) Ordini di pagare. 
 
Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura  di  inoltrare
gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali  del  bilancio  ed
alle Ragionerie territoriali dello Stato entro e non oltre il 6 
dicembre 2010. 
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie  territoriali  dello
Stato potranno validare i mandati informatici fino al 20 dicembre 
2010. 
L'Istituto incaricato del servizio di tesoreria accettera' i  mandati
informatici, emessi in conto  dell'esercizio  2010,  fino  alla  data
ultima del 21 dicembre 2010 (cosi'  come  dispone  l'art.  194  delle
Istruzioni sul Servizio  di  Tesoreria  dello  Stato,  approvate  con
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 
2007). 
Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione
degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario  sopra
indicato, le  Amministrazioni  interessate  dovranno  necessariamente
evitare  l'invio  massiccio  di  ordini  di  pagare  a  chiusura   di
esercizio, anticipando opportunamente l'emissione  di  quelli  per  i
quali e' gia' noto il nome  dei  creditori,  l'esatto  ammontare  dei
debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento 
mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.). 
 
B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa. 
 
Le  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  avranno  cura  di  far
pervenire  ai  competenti  Uffici  centrali  del  bilancio  ed   alle
Ragionerie territoriali dello Stato gli ordini di  accreditamento  da
accreditare in contabilita' speciale entro il termine del 9  dicembre
2010 per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il 
tempestivo inoltro alle Tesorerie entro il 15 dicembre 2010. 
Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria
le stesse Amministrazioni centrali  e  periferiche  avranno  cura  di
farli pervenire ai competenti Uffici centrali del  bilancio  ed  alle
Ragionerie territoriali dello Stato  non  oltre  il  termine  del  30
novembre 2010 per consentire, dopo gli adempimenti di competenza,  il
tempestivo inoltro alle Tesorerie entro  il  9  dicembre  2010  e  la
successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni 
tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati. 
Si fa  presente  che  entro  il  termine  del  20  dicembre  2010  le
Amministrazioni emittenti devono far  pervenire  alle  Tesorerie  gli
ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere
operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle 
suddette Tesorerie anche: 
a) i titoli tratti su  ordini  di  accreditamento  non  trasportabili
salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o 
riversamento di ritenute; 
b) gli ordinativi tratti sulle  contabilita'  speciali  e  tutti  gli
altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli 
emessi su ruoli di spesa fissa. 
Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di
spesa che  dovessero  pervenire  dopo  il  suddetto  termine  del  20
dicembre 2010. Solo a seguito di specifica segnalazione per  iscritto
da  parte  dell'Amministrazione  emittente   con   la   quale   siano
esplicitati i motivi di indifferibilita' dei pagamenti, le  Tesorerie
procederanno  egualmente  -  anche   dopo   il   citato   termine   -
all'ammissione a pagamento di limitatissimi  quantitativi  di  titoli
per i quali siano state  ravvisate  caratteristiche  di  urgenza.  Al
riguardo, si sottolinea che  le  Amministrazioni  dovranno  attenersi
scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Circ. R.G.S. n.  25
del 9 giugno 2010 in materia di termini entro i quali i titoli 
cartacei debbono pervenire presso le Tesorerie. 
Le Tesorerie restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in 
conto esercizio 2010 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso. 
I buoni di  prelevamento  in  contanti  vanno  pagati  esclusivamente
presso le Tesorerie, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre. 
Si invitano i funzionari delegati  che  emettono  entro  il  mese  di
novembre 2010 buoni di prelevamento in contanti pagabili  presso  gli
uffici delle Poste Italiane S.p.A., di volerne curare la  riscossione
con ogni sollecitudine e si  raccomanda  alla  suddetta  Societa'  di
procedere al piu' presto, e comunque entro il mese di dicembre,  alla
richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Tesoreria competente. Al
riguardo si evidenzia che in caso contrario la contabilizzazione  dei
titoli in argomento da parte delle Tesorerie avverra' necessariamente
nell'esercizio successivo con conseguenti riflessi sulla concordanza 
con le evidenze contabili prodotte dai Funzionari Delegati. 
 
C) Decreti di assegnazione fondi. 
 
Le Amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare  ai  competenti
Uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione  fondi  emessi
ai sensi  della  legge  17  agosto  1960,  n.  908  "Estensione  alle
Amministrazioni  periferiche  dello  Stato  della   possibilita'   di
utilizzare    talune    forme    di    pagamento    gia'    esclusive
dell'Amministrazione centrale" non oltre il termine del 22 novembre 
2010. 
Gli   Uffici   periferici,   destinatari   dei   predetti    decreti,
provvederanno a trasmettere gli  ordini  di  pagare  alle  Ragionerie
territoriali dello Stato competenti, entro il termine di cui al 
precedente punto A). 
 
                         SPESE DA SISTEMARE 
 
A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento. 
 
Tutti i funzionari delegati a favore dei  quali  siano  stati  emessi
nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare,  entro  il
31 gennaio 2011, alle competenti Tesorerie un prospetto - in  duplice
copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od  in  parte
inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per  ciascun
ordine e distintamente  per  competenza  e  residui,  il  numero,  il
capitolo, l'importo dell'ordine, nonche' l'importo dei pagamenti 
effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo. 
Le Ragionerie territoriali dello Stato  che  avessero  necessita'  di
conoscere gli effettivi  carichi  dei  funzionari  delegati  potranno
chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via 
terminale - al S.I.R.G.S. 
I funzionari delegati in carica, cosi' come  previsto  dall'art.  333
del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23  maggio
1924,  n.  827  e  successive  modifiche  e  integrazioni),  dovranno
attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e  dall'art.
61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive 
modifiche e integrazioni. 
In proposito si precisa: 
a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II 
semestre entro il 25 gennaio 2011; 
b) le somme prelevate in contanti,  per  la  parte  eventualmente  da
trattenersi oltre il 31 dicembre 2010, perche' non  utilizzata  entro
tale data, debbono essere  strettamente  commisurate  alle  effettive
esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso
la Tesoreria, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2011,
termine tassativo per la  presentazione  del  rendiconto  suppletivo,
dovranno essere allegate al  rendiconto  medesimo.  Tale  termine  di
rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato 
titolare di contabilita' speciale. 
Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le  operazioni
di  riduzione  e  di  annullamento  delle  aperture  di  credito,  si
raccomanda a tutte le Amministrazioni  di  interessare  i  funzionari
delegati a richiedere i fondi soltanto nella  misura  occorrente  per
far fronte alle spese che prevedono di potere, con  certezza,  pagare
entro la chiusura dell'esercizio 2010,  tenendo  presente  i  termini
previsti per l'invio dei titoli di spesa alle  Tesorerie  di  cui  al
precedente "Termini di emissione dei titoli di  spesa".  Va  altresi'
rispettato il criterio che  gli  ordini  di  accreditamento  sono  da
estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone  l'art.
59 bis, comma 1, della legge di contabilita' generale, istituito  con
l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627-  modificato  nei  termini
dalla legge n. 468 del 1978 ( art.  33  )  -  distinguendo,  in  tale
ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da  quelli
emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo 
all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione. 
Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a  quegli  ordini
di accreditamento emessi allo scopo di dotare i  funzionari  delegati
di fondi destinati a particolari e  specifiche  erogazioni.  In  tali
casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento
dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli 
scopi sopra menzionati. 
Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in
favore del Commissario del  Governo  per  la  Regione  Friuli-Venezia
Giulia,  trova  applicazione  la  legge  17  agosto  1960,  n.   908,
richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23  gennaio  1965,  n.
99, concernente " Norme di attuazione dello statuto speciale della 
Regione Friuli-Venezia Giulia ". 
E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della  legge  3
marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di
contabilita' generale - primo, secondo e terzo comma -  si  applicano
anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di  bilancio,
nelle   contabilita'   dei   funzionari   delegati   delle    diverse
Amministrazioni dello Stato. Inoltre,  a  tali  fondi,  si  applicano
anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di 
contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994. 
Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di  tutti  gli
altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti
la presentazione dei rendiconti semestrali relativi  agli  ordinativi
che hanno trovato estinzione sia nei semestri  dell'anno  finanziario
in cui l'ordine di accreditamento e'  stato  disposto,  sia  -  fatta
eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti  militari,  come
precisato nella parte riferita  agli  "ADEMPIMENTI  DELLE  TESORERIE"
(punto 2, relativo ai funzionari delegati  titolari  di  contabilita'
speciali) - nei rispettivi semestri  dell'anno  seguente  durante  il
quale, com'e' noto, potranno essere pagati i titoli della  specie  il
cui importo non e' stato riscosso  entro  l'esercizio  di  emissione;
detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia 
stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio. 
 
B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute. 
 
Entro il 31 gennaio 2011, i funzionari delegati dovranno inviare,  in
doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie
territoriali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo
sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle  spese
delegate,   i   cui   ordini   di   accreditamento   presentino   una
disponibilita'  residua  al   31   dicembre   2010,   da   compilarsi
distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio
delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli  ordini  di
accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare
dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati 
alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento. 
Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie  i  modelli
66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel  mese
di dicembre  e  i  modelli  32  bis  C.G.  relativi  agli  ordinativi
inestinti al  31  dicembre  2010  e  trasportati  all'esercizio  2011
provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. 
nel modo che segue: 
- in  un  elenco  saranno  riportati  gli  ordinativi  su  ordini  di
accreditamento emessi entro il 31 dicembre  2010  e  non  portati  in
uscita entro la stessa data  dalle  Tesorerie,  che  sono  quindi  da
trasportare all'esercizio 2011, quali risultano dai  modelli  32  bis
C.G. -  (cfr.  ADEMPIMENTI  DELLE  TESORERIE,  punto  1  relativo  ai
funzionari delegati); sul predetto elenco vanno  indicati,  l'importo
netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun 
ordinativo; 
- in un altro elenco saranno riportate tutte  le  spese  relative  ad
obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31  dicembre  2010,
non e' stato ancora  emesso  il  relativo  ordinativo  di  pagamento,
indicando l'importo totale  quale  prodotto  della  loro  sommatoria.
Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo  per
i fondi accreditati nell'esercizio 2010 e non utilizzati entro il  31
dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in  questione  dovranno
essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole 
somme da pagare; 
- infine, un modello 62 C.G. va compilato per le  eventuali  ritenute
erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti,  solo
se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e 
pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la lettera G). 
Nel caso in cui la compilazione analitica del mod.  62  C.G.  dovesse
risultare particolarmente laboriosa e non  determinante  ai  fini  di
specifiche  esigenze  di  controllo,  potranno,  in  via  del   tutto
eccezionale, indicare globalmente - in detti  elaborati  -  l'importo
delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i 
numeri degli ordini di accreditamento ridotti. 
Si raccomanda  una  particolare  attenzione  nella  compilazione  dei
predetti  modelli,  tenuto   conto   che   alla   nuova   imputazione
nell'esercizio 2011 degli ordinativi rimasti insoluti  o  scritturati
in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.)  e  al  pagamento  delle  spese
insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento 
in conto residui. 
Gli ordini di accreditamento emessi in  conto  residui  nel  prossimo
esercizio, per  dare  nuova  imputazione  agli  anzidetti  ordinativi
rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati
esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi 
stessi. 
A tale fine i  predetti  ordini  di  accreditamento  dovranno  essere
emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come 
previsto dalla circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004. 
Tali moduli devono riportare i dati  identificativi  degli  originari
ordini  di  accreditamento,  desumibili  dai  modelli  32  bis  C.G.,
relativi  all'esercizio  finanziario  2010,  che  la  Banca  d'Italia
trasmettera' agli Uffici centrali  del  bilancio  o  alle  Ragionerie
territoriali dello Stato e ai  funzionari  delegati  interessati.  Si
ribadisce che l'importo  totale  dell'Ordine  di  Accreditamento  per
modello  32  bis  c.g.  deve  essere  riportato  anche  nella   somma
prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di 
eventuali buoni, scritturati in conto sospeso. 
Le Amministrazioni interessate avranno  cura  di  emettere  con  ogni
sollecitudine  gli  ordini  di  accreditamento  suddetti,  mentre   i
funzionari delegati, da  parte  loro,  solleciteranno  alle  predette
Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non 
pervenuti alla data del 31 agosto 2011. 
Le  Tesorerie,  al  ricevimento  degli   ordini   di   accreditamento
provvederanno  direttamente  alla   sistemazione   degli   ordinativi
trasportati, senza attendere dal  funzionario  delegato  l'invio  dei
relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione. 
Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati  negli
esercizi 2009 e precedenti e tuttora  scritturati  al  conto  sospeso
"collettivi", la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del
bilancio  presso  le  singole  Amministrazioni  o   alle   Ragionerie
territoriali dello Stato gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 
R.T.). 
In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinche'
provvedano   tempestivamente   all'emissione    degli    ordini    di
accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi,
riportando nei moduli di O/A di 32 bis  C.G.  i  dati  identificativi
presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici
centrali del bilancio e  alle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato
sopra citati gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi,  per
i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente  entro
il 30 giugno 2011 i relativi ordini di accreditamento, segnalando  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -  I.G.B.  -  gli
eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di 
accreditamento. 
Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo
dei residui passivi riguardanti ciascun  capitolo,  con  l'avvertenza
che l'ammontare delle  somme  al  lordo  di  eventuali  ritenute,  da
comprendere negli elenchi mod. 62  C.G.,  sia  contenuto  nei  limiti
delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di  credito
disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei 
funzionari delegati. 
Quelle  partite  che,  per  circostanze  eventuali,   non   potessero
iscriversi  negli  elenchi  principali,  inviati  entro  il  mese  di
gennaio, formeranno, eccezionalmente,  oggetto  di  appositi  elenchi
suppletivi, il cui invio potra' aver luogo fino al termine massimo 
del 16 febbraio 2011. 
La possibilita' di ricorrere  ad  elenchi  suppletivi  potra'  essere
utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli
ordinativi estinti nel mese  di  dicembre  2010  quando  la  relativa
comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini 
previsti. 
Negli eventuali casi in cui  vengano  emessi  elenchi  suppletivi,  i
motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere 
indicati in calce agli stessi. 
Il suddetto termine del 16 febbraio 2011 dovra' essere  rigorosamente
osservato,    essendo    assolutamente    indispensabile    che    le
Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che 
loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo. 
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie  territoriali  dello
Stato non prenderanno in considerazione  le  richieste  contenute  in
elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro  postale  risultassero
spediti  oltre  i  termini  piu'   sopra   precisati   e,   pertanto,
restituiranno ai funzionari delegati i modelli di  che  trattasi,  ad
eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a
ordinativi emessi nell'esercizio 2010 e trasportati all'esercizio 
2011. 
Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione: 
 
1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali; 
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in
contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi 
delle aperture di credito. 
 
Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini
di accreditamento, si raccomanda  anche  ai  funzionari  delegati  di
effettuare,  tempestivamente,  gli   adempimenti   richiamati   negli
"ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE", punto 1, relativo ai funzionari 
delegati. 
 
C) Trasporto degli ordini di accreditamento. 
 
L'art.61-bis della legge  di  contabilita'  generale,  istituito  con
l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che  «gli  ordini
di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale  emessi  sia
in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte
inestinti alla chiusura dell'esercizio,  possono  essere  trasportati
interamente o per la parte  inestinta  all'esercizio  successivo,  su
richiesta  del  funzionario  delegato.  La  disposizione  di  cui  al
precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento  emessi
sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo  comma,  della  vigente
legge di contabilita', devono essere eliminati alla chiusura 
dell'esercizio». 
Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione 
dei capitoli della «spesa»: 
 
- dal n. 1001 al 6999: Spese correnti; 
- dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale; 
- dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie. 
 
La facolta' del trasporto dei relativi ordini di accreditamento,  per
effetto della legge 23 dicembre 2009, n. 192 concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2010  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2010-2012,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 di ripartizione in
capitoli dello stesso bilancio, e' estesa -  per  quanto  riguarda  i
Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di 
responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente: 
 
DIFESA: 
Difesa e sicurezza del territorio  /  Pianificazione  generale  delle
Forze Armate e approvvigionamenti militari / Bilancio e affari 
finanziari: 1170, 1173; 
Difesa  e  sicurezza  del  territorio  /  Funzioni  non  direttamente
collegate ai compiti di difesa militare / Segretariato generale: 1346 
Difesa e sicurezza del territorio  /  Pianificazione  generale  delle
Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: 
1322 
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle 
forze navali / Marina militare: 4415 
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle 
forze aeree / Aeronautica militare: 4570 
Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego 
Carabinieri per la difesa e la sicurezza: 4885 
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 
Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei 
porti e sulle coste / Capitanerie di porto: 2176, 2179. 
 
Le Tesorerie ed i funzionari delegati,  ai  fini  del  trasporto,  si
atterranno  alle  indicazioni  trasmesse  per  via  informatica   dal
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  alla   Banca
d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il 
Tesoro. 
Per il trasporto di  tali  titoli  trova  applicazione  il  combinato
disposto degli art. 443, comma 3°,  444  e  448  del  Regolamento  di
contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con 
D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989. 
I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo
del 12 gennaio 2011, alle Tesorerie la richiesta per  gli  ordini  di
accreditamento  da  trasportare.  Si   fa   rilevare   che   con   la
dematerializzazione   dell'ordine   di   accreditamento   non   sara'
possibile, per nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute 
dopo il suddetto termine. 
Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde
consentire alle Tesorerie di  effettuare  la  segnalazione,  per  via
informatica, del trasporto entro il previsto termine del 17 gennaio 
2011. 
Si  rammenta  in  proposito  che  non  possono  essere  ulteriormente
trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' 
gia' avvenuto nell'anno precedente. 
A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture
dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli  ordini
di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto
avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del  servizio  di
tesoreria predispone, entro il 20 gennaio 2011, un flusso informatico
contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e 
ne cura l'invio al S.I.R.G.S. 
I funzionari delegati solo dopo tale  data  potranno  emettere  sugli
ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di 
prelevamento. 
Il  S.I.R.G.S.  assegnera'  l'imputazione  contabile  per  il   nuovo
esercizio finanziario a tutti gli  ordini  di  accreditamento  per  i
quali il funzionario  delegato  avra'  richiesto  il  trasporto  alle
competenti Tesorerie entro e non oltre il termine del 12 gennaio 
2011. 
Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto S.I.R.G.S.,
notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova 
imputazione degli ordini di accreditamento trasportati. 
 
D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita'
speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati 
entro il 31 dicembre 2010. 
 
Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di  emettere
i titoli di spesa entro i termini  di  cui  alla  lettera  B)  dei  "
TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA",  al  fine  di  consentirne
l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie non oltre il 
31 dicembre 2010, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio. 
Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti  al  31
dicembre 2010, viene effettuato dalle competenti Tesorerie  che,  non
appena  ricevuti  i  fondi  in  conto  residui,  riportano  la  nuova
imputazione sui singoli titoli in  conto  del  nuovo  esercizio.  Gli
ordinativi che,  per  qualunque  ragione,  non  debbano  piu'  essere
pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Tesorerie per 
essere annullati. 
Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali  rimasti  insoluti
alla  fine  dell'esercizio,  le  Tesorerie,  dopo   aver   nuovamente
effettuata   la   prenotazione   sul   mod.    89    T,    comunicano
all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli 
stessi per l'esercizio 2011. 
Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei  su  ruoli  di  spesa
fissa  inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio   viene   ugualmente
effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo 
codice sugli ordini medesimi. 
In considerazione del fatto che i capitoli di bilancio dell'esercizio
2010, ai quali sono stati imputati gli ordini  di  pagamento  di  cui
sopra, potrebbero non essere vigenti nell'esercizio 2011 per  effetto
di soppressione o  rinumerazione  dei  capitoli,  le  Tesorerie  sono
autorizzate a scritturare i predetti ordini  di  pagamento  al  conto
sospeso  "collettivi"  in  attesa  che  le   Direzioni   territoriali
dell'Economia e delle Finanze (D.T.E.F.) provvedano ad assegnare agli
stessi la nuova imputazione al bilancio.  A  tal  fine  le  Tesorerie
provvederanno  a  comunicare  alle  predette  Direzioni  territoriali
l'elenco degli ordini di pagamento di cui  sopra,  con  l'indicazione
dei relativi "codici  meccanografici".  Le  stesse  avranno  cura  di
effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria  competenza  al
fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in 
esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei conti. 
 
E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini 
di accreditamento relativi all'anno finanziario 2010. 
 
Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilita' generale  dello
Stato, come  e'  noto,  i  funzionari  delegati  hanno  l'obbligo  di
utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito  prima
di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di  credito.
I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre  2010
una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16
sui singoli ordini di  accreditamento  relativi  all'anno  in  corso,
dovranno provvedere entro il 31 dicembre  2010  al  versamento  della
detta rimanenza con imputazione  al  capitolo  «Entrate  eventuali  e
diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di 
accreditamento emessi. 
 
F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge 
finanziaria 1981). 
 
L'art.  37  della  legge  finanziaria  30  marzo  1981,  n.119  -  da
considerarsi di efficacia permanente - dispone che  le  ritenute  per
imposte sui  redditi  delle  persone  fisiche  nonche'  i  contributi
previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed  altri  assegni
fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in
quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno 
finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti. 
Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi  previdenziali  e
assistenziali - riguardanti  esclusivamente  le  menzionate  spese  -
rimasti da versare al  31  dicembre  2010,  dovranno  imputarsi  alla
competenza  dell'anno  2011.  Si  raccomanda   alle   Amministrazioni
centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza
di tale disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella 
gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate. 
Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art.  37  della
legge finanziaria 1981 gli ordinativi mod.  31  C.  G.  tratti  sugli
ordini di accreditamento emessi nell'anno 2010 e non estinti entro il
31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione  nell'anno
2011, logicamente, per effetto del trasporto, in conto  residui.  Per
questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il mod.  62  C.
G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis  C.  G.,  che
contiene la nuova imputazione dei titoli che si  trasportano  dovra',
naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il  modello  31-bis  C.
G., con il quale dovra' essere regolata  la  relativa  ritenuta,  nel
caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo
in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, 
quest'ultima da imputarsi in conto competenza. 
Per quanto concerne i  contributi  previdenziali,  si  raccomanda  la
scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della 
legge 8 agosto 1995, n. 335. 
 
                     ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE 
 
I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2011 (come gia'
indicato nelle "SPESE DA SISTEMARE") alle  Tesorerie  un  elenco,  in
duplice  copia,  contenente  il  capitolo,  il  numero,  l'importo  e
l'imputazione  a  competenza  o  residui  dei   singoli   ordini   di
accreditamento rimasti in tutto o  in  parte  inestinti,  concernenti
spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non  piu'
trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a  valere  sugli
ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio. 
Le  Tesorerie  appongono  poi  sui  predetti  elenchi  il  visto   di
concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono  una
copia. Le medesime Tesorerie,  dopo  gli  adempimenti  inerenti  alla
"chiusura" degli ordini di accreditamento,  nonche'  la  riduzione  o
l'annullamento  degli  stessi  rimasti  parzialmente  o   interamente
inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti  elenchi  da
parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 
2011, trasmettono: 
- agli Uffici di  controllo  della  Corte  dei  conti  i  decreti  di
variazione o di riduzione mod. 15  C.G.,  le  schede  mod.  14  C.G.,
nonche' una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di 
accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti; 
- all'Ufficio centrale del bilancio o  alla  Ragioneria  territoriale
dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui 
una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo. 
Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere  entro  il
15 aprile 2011 l'elenco predetto, le Tesorerie - dopo gli adempimenti
di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione o l'annullamento degli 
stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli. 
Per  l'Amministrazione  dei   monopoli   di   Stato,   le   Tesorerie
provvederanno a trasmettere  all'Ufficio  centrale  di  ragioneria  i
decreti di riduzione o di variazione mod. 15 C.G., le schede mod.  14
C.G., nonche' due copie del mod. 34 C.G., relativi agli ordini di 
accreditamento rimasti in tutto o in parte inutilizzati. 
Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente 
all'Amministrazione emittente. 
Si fa presente che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli
di  Stato,  si  provvedera'  con  separata  circolare  da  parte  dei
competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la 
chiusura delle contabilita'. 
Inoltre le medesime Tesorerie, entro il 10 febbraio 2011, dovranno 
trasmettere: 
1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare ( mod. 32-bis
C.G. ) degli ordinativi  tratti  sugli  ordini  di  accreditamento  e
rimasti insoluti al 31  dicembre  2010.  Per  detti  ordinativi,  che
saranno frattanto trattenuti dalle Tesorerie ed  il  cui  importo  e'
stato gia' compreso ( in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter
C.G. ) negli elenchi mod. 62 C.G., verra' successivamente indicata la 
nuova imputazione per l'esercizio 2011. 
Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Tesorerie  e  dagli
altri uffici pagatori anche prima che pervenga  il  nuovo  ordine  di
accreditamento in conto residui al  quale  dovranno  far  carico  per
l'esercizio 2011 e prima che sia indicata la nuova  imputazione.  Gli
ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra  i  pagamenti  in  conto
sospeso  e  registrati  definitivamente  in  uscita  al   ricevimento
dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti 
ordinativi. 
Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non  debbano  piu'  essere
pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione  alle
Tesorerie per essere annullati. Le stesse tesorerie restituiranno per
l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2009, trasportati
all'esercizio 2010 e non ancora estinti al 31 dicembre 2010,  nonche'
gli ordinativi in conto residui emessi  nell'esercizio  2010  con  la
stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 
31 dicembre 2010. 
Per  gli  ordinativi  che  eventualmente  non  si  rinvenissero,   le
Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito  modello
32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati,  corredata  della
dichiarazione di smarrimento datata e  sottoscritta  dal  capo  della
Tesoreria, salvo le disposizioni di cui all'articolo 121 delle 
Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato; 
2) ai funzionari delegati  titolari  di  contabilita'  speciali,  per
l'annullamento, gli  ordinativi  tratti  sulle  stesse  contabilita',
rimasti inestinti alla fine dell'esercizio  successivo  a  quello  di
emissione; per  quanto  concerne  i  titoli  tratti  su  contabilita'
speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi  per  l'annullamento
quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di 
emissione; 
3) agli Uffici centrali del bilancio e alle  Ragionerie  territoriali
dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai 
funzionari delegati. 
Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e
34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi 
mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato. 
Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso,
di numerosi titoli pagati nel  corso  dell'esercizio  finanziario  di
prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il
trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si  raccomanda  alle
Tesorerie di provvedere affinche', entro il 31 dicembre  2010,  siano
portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli
uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici 
pagatori. 
Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita'  dei
pagamenti, si interessano le Tesorerie a rispondere,  sollecitamente,
ai  rilievi  relativi  alle  contabilita'  dei   titoli   estinti   e
specialmente a quelli relativi alle contabilita' delle spese fisse e 
delle pensioni. 
Le Tesorerie assegnatarie degli ordini di accreditamento,  sui  quali
siano stati emessi buoni mod. 31 - bis C.G. o buoni speciali  modello
31 - quater C.G., nei casi previsti, provvederanno a portare in esito
definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione 
di essi, ove non completamente estinti. 
Gli  ordinativi  mod.  31  C.G.  e  gli  ordini  di   prelievo   mod.
31-quinquies   C.G.,   tratti   rispettivamente   sugli   ordini   di
accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli
ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.A.  e
da altri uffici pagatori nonche' dalle Tesorerie  diverse  da  quella
assegnataria degli ordini di accreditamento e  che  quest'ultima  non
abbia potuto  portare  in  uscita  entro  il  31  del  mese,  saranno
provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto  sospeso  dalla
Tesoreria, che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio
del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al 
precedente n. 1). 
Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno
essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 
2011 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio. 
A tale effetto i funzionari delegati ne  daranno  notizia  immediata,
per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "SPESE DA
SISTEMARE", all'Ufficio  centrale  del  bilancio  o  alla  Ragioneria
territoriale dello Stato competente, ove si tratti di  ordinativi  di
pagamento da trasportare all'esercizio 2011, mentre nel caso  che  si
tratti di ordini di prelievo mod.3 1 -quinquies  C.G.,  anch'essi  da
trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi 
elenchi alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti. 
In  entrambi  i  casi,  poi,  non  appena  pervenuti  gli  ordini  di
accreditamento, sui quali gli ordinativi e  gli  ordini  di  prelievo
anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2011,  le  Tesorerie
completeranno,  con  l'indicazione  della  nuova   imputazione,   gli
ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., 
dandone comunicazione al funzionario delegato. 
Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento  in  limite  di
perenzione, estinti dagli  uffici  pagatori  prima  del  31  dicembre
prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in  uscita
in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in  piego  raccomandato,
un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.)  munito  di  speciale
annotazione intesa a porre in evidenza il loro  tempestivo  pagamento
entro il 31 dicembre 2010. Procedura analoga a  quella  indicata  per
gli ordinativi tratti su ordini di  accreditamento  dovra'  eseguirsi
per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2010  e
pagati entro il 31 dicembre 2010,  ma  versati  presso  la  Tesoreria
successivamente  a  tale  data.  Detti  elenchi  saranno  inviati  ai
funzionari delegati di cui al precedente  n.  1),  i  quali  dovranno
comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62  C.G.,
di cui alle "SPESE DA SISTEMARE", sub lettera B), affinche' si  possa
far luogo alla concessione delle aperture di credito alle  quali  gli
ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile  dagli  uffici
delle Poste Italiane  s.p.a.,  non  contabilizzati  in  uscita  dalle
Tesorerie, dovranno far carico per l'esercizio 2011 e provvedere alla 
nuova imputazione dei titoli medesimi. 
Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione 
mediante stampiglia. 
 
                       SPESE FISSE E PENSIONI 
 
ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI   DELL'ECONOMIA   E    DELLE
                               FINANZE 
 
Le Direzioni territoriali  dell'Economia  e  delle  Finanze  dovranno
trasmettere entro il 17 gennaio 2011  alla  Sezione  regionale  della
Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli  degli  Uffici  scolastici
regionali, ed al competente Ufficio  di  controllo  della  Corte  dei
Conti, per  capitoli  gestiti  dalle  Amministrazioni  centrali,  gli
elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare,  compilati  per  ciascun
capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o
quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 
2010. 
Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese
correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2010, saranno compilati
separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della 
legge di contabilita' generale dello Stato. 
Per la gestione riguardante il Fondo edifici di  culto,  gli  elenchi
mod.   63   C.G.   delle   somme   prescritte,   andranno   trasmessi
esclusivamente dalle suddette D.T.E.F. interessate ai pagamenti 
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno. 
Le Direzioni territoriali dell'Economia  e  delle  Finanze  dovranno,
altresi', trasmettere, entro il 31 gennaio 2011, agli Uffici centrali
del bilancio presso le Amministrazioni  centrali  e  alle  Ragionerie
territoriali dello Stato delle citta' capoluogo di  regione  per  gli
Uffici scolastici  regionali,  gli  elenchi,  compilati  per  ciascun
capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di  rate
di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2010 i cui titoli  di
spesa siano  stati  trasportati.  Analoghi  elenchi  dovranno  essere
inviati  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il   Ministero
dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198
(Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria  e  complementare,
sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi  interessati
/ Interventi / Dipartimento del tesoro)  dello  stato  di  previsione
dello  stesso  Ministero  per  l'anno  2010,   avente   la   seguente
denominazione: «Pensioni  privilegiate  tabellari  e  decorazioni  al
valor  militare».  E'  consentito  ove  l'indicazione  nominativa  di
ciascuna quota o rata insoluta  dovesse  risultare  molto  laboriosa,
l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette 
rate o quote rimaste da pagare. 
Agli stessi Uffici centrali del  bilancio  deve  essere  inviata  una
copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese 
fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi. 
Le D.T.E.F. provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle
Tesorerie i codici meccanografici e  i  corrispondenti  capitoli  cui
imputare gli ordini di pagamento cartacei su  ruoli  di  spesa  fissa
inestinti alla chiusura dell'esercizio 2010, non  appena  riceveranno
il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato 
alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE". 
 
                ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2010 
 
Si premette che le Amministrazioni potranno emettere titoli di  spesa
per il nuovo esercizio solamente dopo l'avvenuta apertura alle 
scritture contabili dell'esercizio finanziario 2011. 
 
A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2011. 
 
Gli Uffici centrali di Bilancio e le  Ragionerie  territoriali  dello
Stato potranno registrare, a partire  dal  22  dicembre  2010,  nelle
scritture  del  SIRGS,  ordini  di  pagare  a  carico  dell'esercizio
finanziario 2011; dalla stessa data i  relativi  mandati  informatici
potranno  essere  inviati  alla  Banca  d'Italia,  che  li   rendera'
disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale dal mese di 
gennaio 2011. 
 
B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2011. 
 
Gli   ordini   di   accreditamento,   che   verranno   emessi   dalle
Amministrazioni in conto dell'esercizio 2011 e  che  potranno  essere
registrati dagli Uffici  centrali  di  bilancio  e  dalle  Ragionerie
territoriali dello Stato  dopo  l'avvenuta  apertura  alle  scritture
contabili dell'esercizio  finanziario  2011,  saranno  trasmessi,  ad
iniziare dal giorno 29 dicembre 2010, alla Banca d'Italia che li 
rendera' disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2011. 
 
C) Debito pubblico. 
 
Per l'esatta imputazione dei  pagamenti  di  debito  pubblico  si  fa
riferimento alla circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la  quale
la Direzione generale  del  debito  pubblico  (ora  Dipartimento  del
tesoro - Direzione II) ha comunicato  le  variazioni  apportate,  con
decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229,  230,  231,
delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico, approvati 
con D.M. del 20 novembre 1963. 
Al riguardo si precisa che l'imputazione in  conto  competenza  o  in
conto  residui  dei  pagamenti  di  debito  pubblico,   deve   essere
effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di
pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale, fatte  salve
le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento  del  Tesoro  -
Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri 
derivanti da "riaperture di tranches". 
Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili  il  l°
gennaio 2011 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 
2011, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili. 
 
D) Somme rimaste da pagare per le competenze accessorie al personale. 
 
Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario
a titolo di competenze accessorie al personale sono versate,  a  cura
delle amministrazioni  interessate,  sull'apposito  capitolo/articolo
dello stato di previsione  dell'Entrata  del  bilancio  dello  Stato,
istituito   per   ogni   singola   amministrazione.   In    occasione
dell'emissione del pagamento delle  competenze  accessorie,  relativo
all'ultima mensilita'  erogata  nel  corso  dell'esercizio,  ciascuna
amministrazione dovra' provvedere a definire le economie da accertare
alla chiusura dell'esercizio, nonche' le somme da versare in  entrata
occorrenti  per  il  pagamento,  nell'esercizio   successivo,   delle
competenze accessorie al personale maturate nell'esercizio corrente e 
non erogate. 
Ai sensi del decreto del  Presidente  delle  Repubblica  10  novembre
1999, n. 469, articolo 2, comma 2,  le  risorse  versate  in  entrata
saranno   riassegnate   in   conto   competenza   al   corrispondente
capitolo/piano gestionale della spesa dell'esercizio successivo, a 
seguito di specifica richiesta dell'amministrazione interessata. 
Qualora non  sia  stato  possibile  seguire  la  suddetta  procedura,
l'amministrazione  potra'  comunque   versare   durante   l'esercizio
successivo le somme rimaste da pagare, sui medesimi capitoli/articoli
di entrata del bilancio per la successiva riassegnazione al 
capitolo/piano gestionale della spesa . 
 
              PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La legge 7 agosto 1975, n. 428, per quanto concerne  la  prescrizione
delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2
che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 
1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti: 
«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e
gli assegni indicati nel decreto -  legge  luogotenenziale  2  agosto
1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di 
cinque anni. 
Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate  e
differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma  precedente,
spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in 
cui il diritto puo' essere fatto valere». 
Per la  prescrizione  dei  ratei  di  stipendi  e  pensioni,  rimasti
insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si  rinvia  alle
apposite istruzioni impartite dal Ministero del  Tesoro  -  Direzione
generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 
1985 e n. 23 del 5 marzo 1986. 
Per quanto riguarda la perenzione  occorre  ricordare  che  il  primo
comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto
dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: 
«i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio
successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento
si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli  concernenti
spese per lavori, forniture e servizi  possono  essere  mantenuti  in
bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e'  stato
iscritto  il  relativo  stanziamento.  Le  somme  eliminate   possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli 
degli esercizi successivi». 
Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa
presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato  da
ultimo cosi' modificato  dalla  legge  31  ottobre  2002  n.  246  di
conversione del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194:  "Le  somme
stanziate per spese in conto capitale  non  impegnate  alla  chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio,  quali  residui,
non oltre l'esercizio successivo a quello cui si  riferiscono,  salvo
che si tratti di  stanziamenti  iscritti  in  forza  di  disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di 
un anno". 
Infine, si ritiene opportuno ricordare  che  il  successivo  comma  7
abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36
anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui 
all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97. 
Per  una  corretta  applicazione  di  tale  norma  si  rinvia,   poi,
all'annuale circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla 
chiusura dell'esercizio. 
In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare  la
modifica apportata dall'art. 3, comma 36,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al terzo  comma  dell'art.  36
della legge di contabilita', e precisamente: «I residui  delle  spese
in conto capitale, derivanti da importi che lo  Stato  abbia  assunto
obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o  di
lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il  terzo  esercizio
successivo  a  quello  in  cui  e'   stato   iscritto   il   relativo
stanziamento, si intendono perenti agli  effetti  amministrativi.  Le
somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione  ai
pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Ovviamente seguono la
stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti
che, in base a disposizioni contenute nella legge di  bilancio  o  in
leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo 
e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita'. 
La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di  spesa  che  siano
stati  gia'  estinti   dalle   Tesorerie   e   si   trovino   tuttora
contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per  mancanza  della
nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e
le  Ragionerie   territoriali   dello   Stato   competenti   dovranno
provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione,  in
maniera da rendere- e possibile la scritturazione; naturalmente detti
titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno 
prodotti in contabilita'. 
 
                             PATRIMONIO 
 
           CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI 
 
A) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali. 
 
Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti  i
beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del  decreto
interministeriale  18  aprile  2002  e  della  circolare  n.  13/2003
riguardante la ristrutturazione del  Conto  generale  del  patrimonio
dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997, basata
su una classificazione dei beni, come riportata  nell'allegato  1  al
citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla
suddivisione in "categorie". Inoltre,  sono  da  tenere  presenti  il
D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il  Regolamento
concernente  le  gestioni  dei  consegnatari  e  dei  cassieri  delle
amministrazioni dello Stato, la  relativa  circolare  n.  32  del  13
giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici  riscontranti,  e
le successive istruzioni fornite  con  le  circolari  n.  43  del  12
dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, 
n. 33 del 29 dicembre 2009, e da ultimo n. 4 del 26 gennaio 2010. 
Giova evidenziare altresi' che il nuovo inventario mod. 94 C.G.  deve
essere redatto in originale e due copie, di cui una destinata a 
rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario. 
L'originale dell'inventario, unitamente alla copia del medesimo  e  a
due esemplari dell'apposito processo verbale, dovra' essere trasmesso
entro il 15 febbraio 2011 (in concomitanza  dell'invio  del  mod.  98
C.G.) al  competente  ufficio  riscontrante,  il  quale,  dopo  avere
effettuato i  controlli  di  pertinenza,  vi  apporra'  il  visto  di
concordanza o solo il  visto  nei  casi  in  cui  lo  stesso  ufficio
riscontrante non sia in possesso di precedenti scritture, restituendo
l'originale dell'inventario e un esemplare del processo verbale 
all'ufficio di appartenenza del consegnatario. 
La copia dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale 
rimarranno agli atti dell'ufficio riscontrante. 
 
1) Contabilita' modelli 98 C.G. 
 
Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.),
deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati
dei buoni di carico e scarico - gia' Mod. 130 P.G.S. - figlia, con la
relativa documentazione) entro il termine del 15  febbraio  2011,  al
competente ufficio riscontrante  (Ufficio  centrale  del  bilancio  o
Ragioneria territoriale dello Stato), come prescrive l'art. 19, comma
2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 
settembre 2002. 
In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G.  e
buoni di carico e scarico (gia'  Mod.  130  P.G.S.)  per  l'esercizio
2010, utilizzando la procedura informatizzata  "GE.CO."  va  aggiunto
che gli stessi sono esonerati  dall'inviare  i  suddetti  modelli  ai
competenti Uffici  riscontranti,  in  quanto  saranno  questi  ultimi
Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive
dei  consegnatari  stessi,  potranno  stamparli.  Cio'  stante,   nel
rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002,  art.  19,
comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo  per  i  consegnatari  di
trasmettere agli  anzidetti  Uffici  riscontranti  la  documentazione
giustificativa delle variazioni  intervenute  nella  consistenza  dei
beni  mobili  in  dotazione  nonche'  l'apposita  comunicazione   del
dirigente responsabile degli acquisti  o  del  titolare  dell'ufficio
periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze 
contabili evidenziate nel modello 98 C.G. 
Si richiama  l'attenzione  degli  uffici  riscontranti  a  verificare
l'esatta correlazione tra codice di  amministrazione  e  capitoli  di
bilancio indicati nei buoni  di  carico  e  scarico  (gia'  Mod.  130
P.G.S.) soprattutto nei casi si fosse reso necessario  il  cambio  di
codice consegnatario nel sistema SIRGS/Patrimonio. Infatti, e'  sulla
base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema  che  la  procedura
GE.CO. opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su 
capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione. 
Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che  gli  Uffici
riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema
GE.CO., verranno  trasferiti  automaticamente  al  S.I.R.G.S.  -  nel
rispetto dei previsti termini - per l'avvenuta integrazione tra i due
sistemi. Cio',  ovviamente,  si  verifichera'  a  condizione  che  le
variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate  dai
competenti  Uffici  riscontranti.  Tale  integrazione,  tra  l'altro,
consente  il  controllo   automatico   della   corrispondenza   delle
consistenze presenti nei due ambienti informatici,  segnalando  -  in
caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel  rendiconto  ed
impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la 
conseguente trasmissione dei dati al S.I.R.G.S. 
Gli  Uffici  riscontranti  non  potranno  inserire   nel   S.I.R.G.S.
contabilita' validate su GE.CO. e inviate in modalita' differente da 
quella telematica. 
Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di  applicazione  del
ricordato Regolamento emanato con il D.P.R.  n.  254/2002  (art.  2),
sono tenute  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  6,  a  trasmettere  il
prospetto delle variazioni  nella  consistenza  dei  beni  mobili  ai
competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione  del  Conto
generale del patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,  avendo  cura,  in
ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici  gli  elementi  necessari
per l'individuazione della classificazione SEC 95 dei beni in 
dotazione. 
Tuttavia, considerato che le  problematiche  poste  dall'applicazione
del citato art. 19, comma 6, non risultano ancora del tutto superate,
gli Uffici periferici delle Amministrazioni per le  quali  permangono
dette problematiche continueranno, come per i trascorsi  esercizi,  a
trasmettere il prospetto in questione alle Ragionerie territoriali 
dello Stato competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2010. 
Si ricorda  che,  agli  effetti  della  compilazione  di  tale  Conto
patrimoniale, e' necessario che dai prospetti  delle  variazioni  dei
beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, 
nonche' relativi codici SEC 95: 
 
- le consistenze iniziali al 1° gennaio 2010; 
- gli aumenti per nuovi acquisti  con  i  fondi  dell'esercizio  2010
(competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di 
spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato; 
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici; 
- gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti 
della lavorazione); 
- gli aumenti per sopravvenienze (inclusi  i  beni  acquistati  negli
anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni 
contabili e di valore; 
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il 
corrispondente piano gestionale utilizzato); 
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici; 
- le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie 
prime impiegate nella lavorazione); 
- le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di 
valore e consumi; 
- le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento; 
- le consistenze finali al 31 dicembre 2010. 
 
In particolare, per un'esatta rilevazione del  punto  di  concordanza
tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria,  prevista
dall'art. 36, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  nel
prospetto delle variazioni dei beni mobili  i  consegnatari  dovranno
assicurarsi, per i beni acquistati o venduti rispettivamente  assunti
in consistenza o  dismessi  nell'esercizio,  che  i  dati  finanziari
riportino l'indicazione dei capitoli di spesa e di  entrata  presenti
nel bilancio dell'esercizio  2010,  distintamente  per  competenza  e
residui, nonche' del piano di  gestione  di  riferimento;  ovviamente
occorrera' verificare che tali dati corrispondano  a  pagamenti  e  a
riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali  l'impegno
o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i
pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi  anteriori  a  quello
rendicontato, come gia' sopra segnalato, e' necessario che i relativi
beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze 
senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui). 
Va da se' che nei casi in cui tra la presa in carico del bene  ed  il
connesso pagamento, sia intervenuta la  chiusura  dell'esercizio,  si
rendera' necessaria la registrazione di detto bene facendo 
riferimento al momento dell'impegno della spesa. 
Quanto  alle  vendite,  va  segnalato  che  gli  stessi  consegnatari
dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento  di  entrata,  con
l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di  versamento,
mentre le differenze di valore, in piu' o in meno rispetto  a  quello
d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come 
rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni. 
Si ricorda che, il codice SEC  95  e'  richiesto  per  tutti  i  beni
soggetti all'inventariazione,  compresi  quelli  provenienti  dall'ex
posta patrimoniale "classificazione residuale" indicata per  ciascuna
delle  "categorie"  previste  e,  introdotta,  a  suo  tempo  in  via
provvisoria, nel piano dei conti per comprendere  la  consistenza  di
tutti i beni precedentemente classificati soltanto per "categoria" 
fino al giugno 2003. 
In proposito si fa presente che gli "automezzi ad uso specifico",  di
cui alla tabella della circolare n. 4/2010 relativa alle aliquote  di
ammortamento - costituiti, in via esemplificativa, da mezzi  stradali
particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze
(ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati
per particolari attivita' (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.)  -
vanno ricompresi nella classificazione SEC 95 "altri mezzi di 
trasporto". 
Si ritiene, inoltre,  utile  ricordare  che  per  catalogare  i  beni
d'incerta collocazione, si dovra' ricorrere alla classificazione  SEC
95  denominata  "altri  beni  materiali  prodotti",  correlata   alla
categoria  VII  -  altri  beni  non  classificabili,  secondo  quanto
riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente 
circolare. 
Infine, per i trasferimenti dei beni tra  uffici  statali  dipendenti
anche  da  Ministeri  diversi,  si   ritiene   opportuno   richiamare
l'attenzione  degli  Uffici  riscontranti   sull'obbligo   che   alla
contabilita' del  consegnatario  dell'ufficio  cedente  sia  allegata
anche  copia  del  buono  di  carico  (o  analogo  idoneo  documento)
rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a  cio'  non
sia   stato   provveduto,   la   registrazione   contabile   relativa
all'operazione di discarico non dovra'  essere  considerata  ai  fini
della immissione dei dati nel Sistema informativo, fino a quando la 
situazione non sara' stata regolarizzata. 
A tal fine,  i  predetti  Uffici  avranno  cura  di  assumere  idonee
iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata circolare n. 
30 del 8 ottobre 2007. 
Per gli utenti del sistema GE.CO. il trasferimento dei beni  avverra'
con produzione automatica del relativo buono di carico (gia' Mod. 130
P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa  accettazione  dell'elenco  dei
beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico  (gia'  Mod.
130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di
utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra
uffici a fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di 
ammortamento. 
Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie  territoriali  dello
Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2011,
di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo
utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il termine 
del 31 marzo 2011. 
Trascorsa tale data lo  stesso  Sistema  informativo  considerera'  «
inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la 
contabilita'. 
Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici
inadempienti, e' necessario che anche i modelli 98  C.  G.,  che  non
presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel 
Sistema informativo sopra citato. 
Per quanto attiene al  procedimento  che  l'ufficio  riscontrante  e'
tenuto  a  seguire,  in  caso  di  ritardata  o  mancata  resa  della
contabilita' si rinvia alle istruzioni operative fornite con la 
circolare n. 23 del 30 giugno 2009. 
 
2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a 
cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo. 
 
Per  completezza  di  trattazione,  si  fa  richiamo  all'adempimento
previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al  D.P.R.
n. 254/2002, in base al  quale,  alla  fine  di  ogni  esercizio,  il
dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi e'  tenuto  a
presentare al titolare del centro di  responsabilita'  e  all'ufficio
riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile
consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalita' 
di acquisizione del materiale stesso. 
Secondo quanto gia' chiarito con la citata circolare n.  43/2006,  si
rammenta che detto adempimento va assolto  anche  in  relazione  alla
contabilita' dei cosiddetti beni durevoli di valore non  superiore  a
cinquecento euro, IVA compresa, in virtu' delle attinenze con il 
regime giuridico dei beni di facile consumo. 
Analogamente  alle  contabilita'  di   chiusura   dei   beni   mobili
inventariati,  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  dei
rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti e' 
fissato al 15 febbraio 2011. 
Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del  riscontro  da  parte
dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in
argomento non confluiscono nelle risultanze del  Conto  generale  del
patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta  inteso,
ad ogni modo, che detto riscontro dovra' essere  espletato  in  tempi
congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre  il
primo semestre  dell'anno  successivo  all'esercizio  finanziario  di
riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GE.CO., gli uffici
riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le 
contabilita' relative ai beni durevoli e di facile consumo. 
Infine, con riferimento agli adempimenti del rinnovo inventariale  al
31 dicembre 2010, relativamente ai beni in argomento, si richiamano 
le indicazioni fornite al paragrafo 4.5 della circolare n. 4/2010. 
 
B) Contabilita' dei beni mobili demaniali. 
 
1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi. 
 
Come e' noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di
contabilita' generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827)  sono  da
considerarsi "immobili  agli  effetti  inventariali"  i  beni  mobili
demaniali di proprieta'  dello  Stato  consistenti  in  collezioni  e
raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi
ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri
di valore artistico, ecc., nonche' le pinacoteche e le biblioteche 
"pubbliche " statali. 
Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto
decreto  interministeriale  18  aprile  2002,   vengono   attualmente
raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle 
seguenti poste: 
 
- Beni storici; 
- Beni artistici; 
- Beni demo-etno-antropologici; 
- Beni archeologici; 
- Beni librari; 
- Beni archivistici; 
- Beni paleontologici; 
- Opere di restauro. 
 
Cio' premesso, si precisa che ai fini  della  loro  contabilizzazione
nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali  e
periferici del Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
tenuti  a  compilare  il  prospetto  riassuntivo   delle   variazioni
(rispettivamente il modello 15 e il  modello  88)  in  ossequio  alla
vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni
del 31 maggio 1928), avendo  cura  di  allegare  a  tali  modelli  un
prospetto  riepilogativo  circa  gli  elementi  che  attengano   alle
variazioni avvenute per effetto della gestione  del  bilancio  o  per
altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento 
la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra. 
In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di 
ogni notizia utile e piu' precisamente: 
 
- per le operazioni in aumento,  distinguere  gli  importi  dei  beni
acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando  il  capitolo
di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per
questi ultimi distinguere altresi'  l'importo  complessivo  dei  beni
ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori  di  scavo,
dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici  o  a  norma  di
legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni 
e delle eventuali rivalutazioni; 
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo
dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo  complessivo
delle insussistenze o rettificazioni  nonche'  dei  beni  ceduti  con
autorizzazioni  ad  altri  Uffici.  Per  quanto   riguarda   i   beni
discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si  ricorda  di
allegare alla contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al 
discarico. 
 
E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da  trasmettere  in
triplice  originale  ai  competenti  Uffici  centrali  dei   suddetti
Ministeri entro il 10  gennaio  2011,  una  volta  riconosciutane  la
regolarita',  vengono  inviati  debitamente  firmati  e  in   duplice
originale ai coesistenti Uffici centrali del  bilancio  entro  il  21
febbraio 2011 per consentire la successiva acquisizione al S.I.R.G.S. 
non oltre il 31 marzo 2011. 
 
2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio. 
 
Per effetto del 3° comma,  sempre  dell'art.  7  del  Regolamento  di
contabilita' di Stato, sono altresi' da  considerare  "beni  immobili
agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti  dalle  strade
ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario
per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in 
concessione governativa. 
In relazione a tali  beni,  la  rendicontazione  deve  riguardare  le
risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali  di
esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  chiamato  a
predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare  n.  13  del  12
marzo 2003, modelli di rilevazione contabile  che  attengono  a  tali
beni per individuare e trasmettere al  coesistente  Ufficio  centrale
del  bilancio  le  informazioni  necessarie  per  conoscere  la  loro
consistenza patrimoniale e le variazioni  intervenute  nell'esercizio
2010; qualora non si sia ancora provveduto, sara' necessario produrre
un prospetto riepilogativo circa  gli  elementi  che  attengano  alle
variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause  nella
consistenza  dei  beni,  non  ultimo  l'adozione   dei   criteri   di
valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto 
interministeriale 18 aprile 2002. 
 
C) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali. 
 
In ordine  alle  contabilita'  dei  beni  immobili  patrimoniali,  le
Ragionerie territoriali dello Stato dovranno riscontrare le  predette
contabilita',  affluite  per  effetto  dell'intervenuta  integrazione
direttamente dal Nuovo sistema gestionale (N.G.S.)  dell'Agenzia  del
demanio a quello della Ragioneria generale dello Stato  (S.I.R.G.S.),
assicurandosi sia che dette Filiali abbiano provveduto ad  aggiornare
i  valori  secondo  le   indicazioni   contenute   nell'allegato   3,
costituente parte integrante del citato decreto interministeriale  18
aprile 2002, sia che abbiano trasmessa entro il termine ultimo del 20
gennaio 2011 alle medesime Ragionerie  territoriali  dello  Stato  la
relativa documentazione giustificativa di tutte le variazioni 
effettuate nel corso dell'intero esercizio. 
Analoghi adempimenti dovranno essere osservati con  riferimento  alle
contabilita'  dei  beni  appartenenti  al  demanio  storico-artistico
suscettibili di  utilizzazione  economica,  a  seguito  dell'avvenuta
integrazione tra i due cennati sistemi informativi anche per i dati 
inerenti a detti beni. 
Per quanto attiene  alle  modalita'  di  trasmissione  dei  documenti
giustificativi delle utilizzazioni  e  delle  variazioni  intervenute
nella consistenza dei beni immobili di proprieta' dello Stato,  giova
ricordare le nuove istruzioni impartite con la circolare n. 27 del 21
giugno 2010, concernente l'impiego di supporti di memorizzazione 
diversi dal cartaceo. 
Le citate Filiali avranno sempre cura di inviare, in  duplice  copia,
alle Ragionerie territoriali  dello  Stato  competenti  entro  il  15
febbraio 2011 i  modelli  91  (come  modificati  dalla  circolare  n.
13/2003, con l'inserimento  di  una  colonna  per  l'indicazione  del
codice  SEC  95),  concernenti  le   variazioni   nella   consistenza
immobiliare per l'anno 2010, unitamente al mod. 16 - riassunto delle 
scritture delle vendite. 
Si precisa che ciascun modello 91 deve essere corredato di  una  nota
esplicativa delle  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione,  onde
consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie 
territoriali dello Stato. 
Quanto sopra, ovviamente, vale anche in relazione al  modello  91-DSA
concernente  i  beni  appartenenti   al   demanio   storico-artistico
suscettibili di utilizzazione economica. Tale modello, come noto, e' 
stato introdotto con la circolare n. 8 dell' 11 febbraio 2009. 
Con l'occasione, si rammenta, in via generale, che nel Conto generale
del  patrimonio  sono  da  includere  i   beni   immobili   demaniali
suscettibili  di  utilizzazione  economica,  ai  quali,  per  effetto
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997,  sono
estesi  criteri  di  valutazione  basati  su  principi  di  carattere
economico, giusta art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 
2002. 
Per quanto attiene la nota esplicativa posta a corredo del modello 91
o del modello 91- DSA, si sottolinea che devono risultare chiaramente
descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni
sia le provenienze o destinazioni dei beni.  In  particolare  per  la
contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da
lavori  di  manutenzione  straordinaria  effettuati  o  da   immobili
costruiti dall'Amministrazione della difesa  e  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sara' necessario  che  il  carico  in
questione   risulti   anche   da   appositi   elenchi   da   produrre
contestualmente  all'Ufficio  centrale   del   bilancio   presso   le
Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia 
e delle finanze. 
Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause
e  delle  destinazioni,  nonche'  agli  estremi  delle  leggi  e  dei
provvedimenti formali  che  giustificano  le  operazioni  di  scarico
effettivo, deve essere fornita  ogni  notizia  utile  ai  fini  della
compilazione  delle  note  esplicative  da  introdurre  nelle  schede
patrimoniali.  E'  da  precisare  in  particolare  la  necessita'  di
indicare i movimenti  compensativi,  che  si  originano  tra  partite
diverse, per un cambio  di  categoria  o  per  un  trasferimento  tra
l'Amministrazione  dell'economia  e  delle  finanze  e   quelle   del
Ministero della difesa o del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. 
Inoltre, va ricordato che nelle contabilita' di che trattasi dovranno
essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo  i  nuovi
criteri di valutazione stabiliti con il piu' volte citato decreto 18 
aprile 2002. 
In ossequio alla circolare della Ragioneria generale dello  Stato  n.
15 del 28 aprile 2005, a supporto  delle  variazioni  avvenute  nella
consistenza patrimoniale immobiliare, i citati modelli  91  e  91-DSA
dovranno, infine, essere corredati delle copie degli  atti  posti  in
essere dalle Filiali  dell'Agenzia  del  demanio  in  precedenza  non
trasmesse per giustificati motivi nel corso dell'anno alle Ragionerie
territoriali dello  Stato  competenti  per  territorio,  seguendo  le
modalita' di invio di cui alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 
2010. 
Le Ragionerie  territoriali  dello  Stato,  prima  di  aggiornare  le
scritture contabili, provvedono a vistare entro il 31 marzo  2011  le
predette  contabilita',  previo   riscontro   con   i   registri   di
consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore,  nonche'  con  i
dati relativi alle variazioni dei  beni  che  l'Agenzia  del  demanio
fara' confluire nel S.I.R.G.S. Provvedono, quindi, a  compilare  e  a
trasmettere entro il 15 aprile 2011 all'Ufficio centrale del bilancio
presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il  prospetto
riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, allegando copia degli stessi, 
debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16. 
A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie territoriali dello Stato
da parte dell'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto
riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con
decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 
28 marzo 1984). 
L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero  dell'economia  e
delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle 
variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali. 
Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario  -  patrimoniale
in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa  osservanza
delle  disposizioni  contenute  nella  circolare   della   Ragioneria
generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970.  In  particolare  e'
necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato 
dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra: 
 
a) mod. 91 nella colonna denominata "prezzo  ricavato  dalla  vendita
dell'esercizio  in  corso  (colonna  «12»)",  prezzo  da  documentare
allegando copia della quietanza o evidenza informatica della stessa; 
b) mod. 16, rigo B; 
c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 
del quadro II. 
 
Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio 
la concordanza dovra' essere assicurata tra: 
 
1. il mod. 16 rigo P; 
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II; 
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11. 
 
Ove dette concordanze non si verifichino,  e'  necessario  che  siano
chiariti  i  motivi  delle  differenze,  particolarmente  per  quanto
attiene alla riscossione di somme  relative  a  beni  venduti  e  non
ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il 
cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti. 
Al fine di poter superare le difficolta' incontrate dalle  Ragionerie
territoriali dello  Stato  nel  parificare  i  dati  contenuti  nella
contabilita' patrimoniale con quelli della contabilita' finanziaria -
a seguito della modifica apportata al decreto  legislativo  9  luglio
1997,  n.  237,  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  d)  del   decreto
legislativo 19 novembre 1998, n. 422,  si  rammenta  che  le  Filiali
dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti  concessionari
dell'avvenuta riscossione, devono darne comunicazione alle Ragionerie
territoriali interessate per le opportune registrazioni  contabili  e
per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e
quello patrimoniale, secondo  quanto  a  suo  tempo  richiesto  dalla
Ragioneria generale dello Stato con nota n. 21316 del 26 aprile 2000. 
Tale adempimento si  e'  reso  necessario,  infatti,  a  seguito  del
cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che  le  entrate
sono riscosse dagli agenti della riscossione (gia' concessionari  del
servizio di riscossione dei tributi) senza tenere conto  del  vincolo
di  appartenenza  alla  circoscrizione  in  cui  ha  sede   l'ufficio
finanziario competente, consentendo cosi' agli  acquirenti  dei  beni
immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto  presso
l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui 
e' ubicato il cespite acquistato. 
 
                                 *** 
 
Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo  14  del
D.Lgs n. 279/1997 e, quindi, di  includere  nel  Conto  generale  del
patrimonio i beni immobili demaniali  suscettibili  di  utilizzazione
economica,  analogamente  alle  comunicazioni  rese   dalle   filiali
dell'Agenzia del  demanio,  anche  le  Amministrazioni  dello  Stato,
limitatamente ai beni di propria  stretta  pertinenza,  sono  tenute,
entro il  15  febbraio  2011,  a  comunicare  con  apposita  nota  ai
competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti 
il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore. 
 
                    CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 
 
 
22 novembre 2010 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni 
                   centrali, per l'invio ai competenti Uffici 
                   centrali del bilancio dei decreti di assegnazione 
                   fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, 
                   n. 908. 
 
30 novembre 2010 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni 
                   centrali e periferiche, per l'invio degli ordini 
                   di accreditamento di contabilita' ordinaria ai 
                   competenti Uffici centrali del bilancio e alle 
                   Ragionerie territoriali dello Stato. 
 
  6 dicembre 2010 Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali 
                   del bilancio e alle Ragionerie territoriali 
                   dello Stato competenti degli ordini di pagare 
                   da parte delle Amministrazioni centrali 
                   e periferiche; 
 
9 dicembre 2010 - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni 
                   centrali e periferiche, per l'invio degli ordini 
                   di accreditamento di contabilita' speciale ai 
                   competenti Uffici centrali del bilancio e alle 
                   Ragionerie territoriali dello Stato; 
                 - Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. 
                   trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di 
                   accreditamento di contabilita' ordinaria. 
 
15 dicembre 2010 Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. 
                   trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di 
                   accreditamento di contabilita' speciale. 
 
20 dicembre 2010 - Termine ultimo per gli Uffici centrali del 
                   bilancio e le Ragionerie territoriali dello 
                   Stato per validare i mandati informatici. 
                 - Termine per l'invio alle Tesorerie da parte delle 
                   Amministrazioni emittenti, degli ordinativi 
                   tratti su ordini di accreditamento per i quali 
                   puo' essere operato il trasporto; 
                 - Termine anche per l'invio alle Tesorerie di: 
a) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili 
   con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di 
   retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al 
   bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di 
   accreditamento inferiori ad euro 5,16 
  (vedi "Spese da sistemare", lettera E); 
 
b) ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri 
   titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli 
   emessi su ruoli di spesa fissa. 
 
21 dicembre 2010 Termine ultimo per l'accettazione dei mandati 
   informatici in conto dell'esercizio 2010 da parte 
   delle Tesorerie. 
 
22 dicembre 2010 Data di inizio della registrazione nelle 
                   scritture del sistema informativo della 
                   Ragioneria generale dello Stato degli ordini 
                   di pagare a carico dell'esercizio 2011, 
                   da parte degli Uffici centrali del bilancio 
                   e delle Ragionerie territoriali dello 
                   Stato competenti. 
 
29 dicembre 2010 Data di inizio della trasmissione alla Banca 
                   d'Italia, che li rendera' disponibili per le 
                   Tesorerie dal mese di gennaio 2011, degli ordini 
                   di accreditamento emessi dalle Amministrazioni 
                   in conto dell'esercizio 2011. 
 
31 dicembre 2010 - Termine ultimo entro il quale possono essere 
                   pagati gli ordinativi «trasportati» emessi 
                   nell'esercizio precedente; 
                 - Termine ultimo per l'accettazione, da parte 
                   degli Uffici centrali del bilancio e delle 
                   Ragionerie territoriali dello Stato, di eventuali 
                   atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti 
                   da leggi pubblicate nel mese di dicembre; 
                 - Termine per il versamento, da parte dei 
                   funzionari delegati, delle rimanenze uguali 
                   o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al 
                   capitolo " 
                   Entrate eventuali e diverse" del bilancio 
                   del Ministero su cui fanno carico gli ordini di 
                   accreditamento emessi. 
 
10 gennaio 2011 - Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi 
                   delle variazioni dei beni mobili di valore 
                   culturale, biblioteche ed archivi 
                  (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici centrali 
                   delle Amministrazioni per i beni e le attivita' 
                   culturali e dell'istruzione, universita' e ricerca 
                 - ex universita' e ricerca, da parte degli 
                   Istituti ed Uffici centrali e periferici. 
                 - Termine per l'invio, agli Uffici centrali del 
                   bilancio presso i vari Ministeri ed al 
                   Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I) 
                   della contabilita' amministrativa delle entrate 
                   da parte degli Uffici riscontranti e 
                   delle Agenzie fiscali; 
 
12 gennaio 2011 Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, 
                   da parte dei funzionari delegati, la richiesta 
                   per gli ordini di accreditamento da trasportare. 
17 gennaio 2011 - Termine per l'inoltro alla Sezione regionale 
                   della Corte dei conti limitatamente ai capitoli 
                   degli Uffici scolastici regionali e alla Corte 
                   dei conti, per le Amministrazioni centrali da 
                   parte delle Direzioni territoriali dell'Economia 
                   e delle Finanze, degli elenchi mod. 63 C.G. 
                   delle spese fisse e pensioni prescritte 
                   alla chiusura dell'esercizio. 
                 - Termine previsto per la segnalazione via 
                   informatica da parte delle Tesorerie del 
                   trasporto degli ordini di accreditamento. 
 
19 gennaio 2011 Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie, 
                   ai funzionari che hanno ricevuto 
                   sub-anticipazioni dell'elenco degli ordini di 
                   prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2010. 
 
  20 gennaio 2011 Termine ultimo per l'invio da parte delle Filiali 
                   dell'Agenzia del Demanio della documentazione 
                   giustificativa delle variazioni effettuate per i 
                   beni immobili nel corso dell'intero esercizio. 
 
25 gennaio 2011 Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari 
                   delegati, alle Amministrazioni e agli Uffici 
                   centrali del bilancio nonche' alle Ragionerie 
                   territoriali dello Stato competenti, dei 
                   rendiconti delle aperture di credito relative 
                   al II semestre. 
 
31 gennaio 2011 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari 
                   delegati alle Tesorerie, di un prospetto, in 
                   duplice copia, degli ordini di accreditamento in 
                   tutto o in parte inestinti alla chiusura 
                   dell'esercizio; 
                 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari 
                   delegati agli Uffici centrali del bilancio e 
                   alle Ragionerie territoriali dello Stato 
                   competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio 
                   esemplare, delle spese delegate insoddisfatte 
                   al 31 dicembre 2010 e da trasportare al nuovo 
                   esercizio, corredati dell'elenco analitico dei 
                   creditori e delle singole somme da pagare; 
                 - Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni 
                   territoriali dell'Economia e delle Finanze, agli 
                   Uffici centrali del bilancio presso le 
                   Amministrazioni centrali e alle Ragionerie 
                   territoriali dello Stato delle citta' capoluogo 
                   di regione per gli Uffici scolastici regionali 
                   degli elenchi delle rate o quote di rate delle 
                   spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 
                   31 dicembre 2010 e di quelle andate 
                   in perenzione amministrativa alla stessa data. 
 
10 febbraio 2011 Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie: 
 
                   1. ai funzionari delegati dell'elenco, in 
                      doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli 
                      ordinativi tratti su ordini di 
                      accreditamento e rimasti insoluti al 
                      31 dicembre 2010 alla chiusura 
                      dell'esercizio; 
                   2. ai funzionari delegati titolari di contabilita' 
                      speciali, per l'annullamento degli ordinativi 
                      tratti sulle stesse contabilita' rimasti 
                      inestinti alla fine dell'esercizio successivo 
                      a quello di emissione e se riguardano 
                      ordinativi tratti su contabilita' speciali 
                      accesi ad Enti militari, di quelli inestinti 
                      alla fine dello stesso esercizio di emissione; 
                   3. agli Uffici centrali del bilancio e alle 
                      Ragionerie territoriali dello 
                      Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi 
                      tratti su ordini di accreditamento 
                      rimasti insoluti. 
 
15 febbraio 2011 - Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici 
                   dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni 
                   annuali dei beni mobili patrimoniali - mod. 98 
                   C.G. ai competenti Uffici centrali del bilancio 
                   per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie 
                   territoriali dello Stato per gli 
                   uffici periferici; 
                 - Termine ultimo per l'invio, ai sensi 
                   dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, 
                   del prospetto delle variazioni nella consistenza 
                   dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati 
                   alla resa del conto giudiziale dei beni loro 
                   affidati, nonche' da parte degli uffici dei 
                   consegnatari delle Amministrazioni dello Stato 
                   non ricadenti nell'ambito di applicazione del 
                   citato DPR n. 254/2002. 
                 - Termine ultimo per l'invio da parte degli uffici 
                   dei consegnatari al competente ufficio 
                   riscontrante del nuovo inventario mod. 94 C.G.; 
                 - Termine per l'invio, da parte del dirigente 
                   responsabile degli acquisti di beni e servizi 
                   agli Uffici centrali del bilancio e alle 
                   Ragionerie territoriali dello Stato competenti, 
                   dei rendiconti concernenti il materiale di facile 
                   consumo e i beni durevoli di valore non superiore 
                   a cinquecento euro, IVA compresa; 
                 - Termine per l'invio al competente ufficio 
                   riscontrante del verbale inerente alle 
                   risultanze della ricognizione dei beni durevoli 
                   di valore non superiore a cinquecento euro, 
                   IVA compresa; 
                 - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei 
                   funzionari delegati, agli Uffici centrali 
                   del bilancio e alle Ragionerie territoriali 
                   dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi 
                   delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte 
                   per circostanze particolari negli elenchi 
                   principali mod. 62 C.G. inviati nel 
                   mese di gennaio; 
                 - Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle 
                   Ragionerie territoriali dello Stato competenti 
                   dei modelli 91(come modificati dalla circolare 
                   n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per 
                   l'indicazione del codice SEC 95) concernenti le 
                   variazioni annuali alla consistenza immobiliare 
                   unitamente al modello 16 - riassunto delle 
                   scritture delle vendite - da parte delle Filiali 
                   dell'Agenzia del demanio; 
                 - Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle 
                   Ragionerie territoriali dello Stato competenti 
                   dei modelli 91-DSA (modello introdotto dalla 
                   circolare n. 8/2009) - concernenti le modifiche 
                   intervenute nella consistenza dei beni del 
                   demanio storico-artistico suscettibili di 
                   utilizzazione economica - da parte delle Filiali 
                   dell'Agenzia del demanio; 
                 - Termine ultimo per l'invio di apposita nota alle 
                   Ragionerie territoriali dello Stato competenti 
                   da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio 
                   dei dati relativi ai beni del demanio 
                   storico-artistico concernente, in particolare, 
                   il codice SEC 95, il numero d'ordine, 
                   la descrizione e il valore; 
                 - Termine ultimo per l'invio agli Uffici 
                   riscontranti, da parte delle Amministrazioni 
                   della difesa e delle infrastrutture e dei 
                   trasporti, dei dati relativi ai beni demaniali, 
                   di propria pertinenza, suscettibili di 
                   utilizzazione economica. 
 
21 febbraio 2011 - Termine per l'invio agli Uffici centrali del 
                   bilancio presso le Amministrazioni per i beni 
                   e le attivita' culturali e dell'istruzione, 
                   dell'universita' e della ricerca, dei prospetti 
                   riassuntivi delle variazioni dei beni mobili 
                   demaniali di valore culturale, biblioteche 
                   ed archivi (modelli 15 e 88). 
 
31 marzo 2011 - Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni 
                   per modifica di imputazione nonche' per riduzione 
                   dell'importo o per annullamento delle quietanze 
                   di versamento, tramite SIE. 
                 - Termine ultimo per la presentazione del 
                   rendiconto suppletivo dei funzionari delegati. 
                 - Termine ultimo per l'inserimento al SIRGS da 
                   parte degli uffici riscontranti dei dati delle 
                   variazioni della consistenza dei beni mobili. 
 
14 aprile 2011 Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire 
                   le variazioni da apportare ai versamenti, 
                   prenotate dagli Uffici centrali del bilancio 
                   e dalle Ragionerie territoriali dello Stato. 
 
15 aprile 2011 Termine per provvedere, da parte delle 
                   Ragionerie territoriali dello Stato, 
                   all'invio all'Ufficio centrale del bilancio 
                   presso il Ministero dell'economia e delle 
                   finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 
                   91 e 91-DSA, con allegata copia dei modelli 
                   stessi, debitamente documentati della nota 
                   esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni 
                   immobili patrimoniali. 
 
20 aprile 2011 - Termine ultimo per le Tesorerie per rendere 
                   disponibili al S.I.E. le variazioni 
                   di entrata effettuate; 
                 - Termine ultimo per la trasmissione, da parte 
                   delle Tesorerie: 
 
                   1. agli Uffici di controllo della Corte dei conti 
                      i decreti di variazione o di riduzione 
                      mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., 
                      nonche' una copia dei mod. 34 C.G., relativi 
                      agli ordini di accreditamento rimasti 
                      in tutto o in parte inestinti; 
                   2. all'Ufficio centrale del bilancio o alla 
                      Ragioneria territoriale dello Stato competente 
                      due copie del suddetto modello 34 C.G., 
                      di cui una da inoltrare all'Amministrazione 
                      che gestisce il capitolo. 
 
30 giugno 2011 Termine ultimo per l'emissione, da parte delle 
                   Amministrazioni, degli ordini di accreditamento 
                   per la sistemazione contabile degli ordinativi 
                   emessi e pagati negli esercizi 2009 e precedenti 
                   e ancora scritturati al conto 
                   sospeso "collettivi". 
 
 
                             ********** 
 
      MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI 
                    PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE 
 
Mod. 14 C. G. ( a cura delle Tesorerie) 
Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento. 
 
Mod. 15 C. G. (a cura delle Tesorerie) 
Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in 
parte inestinti alla chiusura dell'esercizio. 
 
Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attivita' 
culturali) 
Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili 
demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi. 
 
Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio) 
Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili. 
 
Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio) 
Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili 
discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23). 
 
Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato) 
Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento. 
 
Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato) 
Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti. 
 
Mod. 66 T/31 - ter C. G (a cura delle Tesorerie) 
Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di 
accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie. 
 
Mod. 31 - quater C. G. (a cura del Funzionario delegato) 
Buono speciale su ordine di accreditamento. 
 
Mod. 31 - quinquies C. G. (a cura del sub- funzionario delegato) 
Elenco di prelevamento su sub-anticipazione. 
 
Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie) 
Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti 
alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo. 
 
Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie) 
Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte 
inestinti. 
 
Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato) 
Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte 
alla chiusura dell'esercizio. 
 
Mod. 63 C. G. (a cura delle Direzioni territoriali dell'Economia e 
delle Finanze) 
Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura 
dell'esercizio. 
 
Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia) 
Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova 
imputazione. 
 
Mod.  88  Rag.  Cent.  (a   cura   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca)  Prospetto   riassuntivo   delle
variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, 
biblioteche ed archivi. 
 
Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie) 
Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia. 
 
Mod. 91 e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del 
Demanio) 
Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio. 
 
Mod. 91-DSA (a cura delle Filiali dell'Agenzia del demanio) 
Prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella  consistenza
dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico 
suscettibili di utilizzazione economica. 
 
Mod. 94 C.G. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario) 
Inventario dei beni mobili di proprieta' dello Stato. 
 
Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario) 
Prospetto per «categoria» e classificazione SEC 95  delle  variazioni
annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo 
ufficio consegnatario. 
Buono di carico  e  scarico  -  gia'  Mod.  130  P.  G.  S.  (a  cura
dell'Ufficio del Consegnatario). Modello per il carico e scarico dei 
beni mobili di proprieta' dello Stato. 
 
Mod. 100 T (a cura delle Tesorerie) 
Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, 
distintamente per competenza e residui. 
 
Mod. 108 C. G. (a cura delle Tesorerie) 
Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 
31-bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio. 
 
                            ABBREVIAZIONI 
 
D.A.G. - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, 
              del Personale e dei Servizi 
D.A.R. - Decreto accertamento residui passivi 
D.M. - Decreto ministeriale 
D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica 
D.T.E.F. - Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze 
GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo 
              dei beni mobili 
I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio 
I.G.F. - Ispettorato generale di finanza 
I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione 
              della contabilita' di Stato 
I.Ge.P.A. - Ispettorato generale per la finanza 
              delle pubbliche amministrazioni 
I.S.T. - Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato 
N.G.S. - Nuovo sistema gestionale (dell'Agenzia del demanio) 
R.D. - Regio decreto 
R.G.S. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
R.T.S. - Ragioneria Territoriale dello Stato 
S.E.C. 95 - Sistema europeo dei conti 1995 (adottato con 
              regolamento del Consiglio dell'Unione europea 
              n.2223/96 del 25 giugno 1996) 
S.E.P.A. - Single euro payments area 
S.I.E. - Sistema informativo entrate 
SIGMA - DAP - Sistema informativo di gestione della contabilita' 
              dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli 
              Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della 
              giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione 
              Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile. 
S.I.R.G.S. - Sistema informativo della Ragioneria generale 
              dello Stato 
U.C.B. - Ufficio Centrale del Bilancio 
U.C.R. - Ufficio centrale di Ragioneria 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico