ALLEGATO 1 CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 ISTRUZIONI OPERATIVE E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI Le modifiche o integrazioni alle precedenti istruzioni sono evidenziate in grassetto. ENTRATE ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA CONTABILITA' Nell'ambito del pagamento congiunto delle competenze fisse ed accessorie, previsto dall'articolo 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge Finanziaria 2010), come richiamato nella successiva parte riguardante "ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2010", le Amministrazioni interessate verseranno, sugli specifici capitoli/articoli istituiti nello stato di previsione dell'entrata, le somme rimaste da pagare alla fine dell'esercizio a titolo di competenze accessorie, per consentire, nell'anno successivo, di effettuare la riassegnazione finalizzata al pagamento delle predette competenze, non ancora erogate al personale interessato. Per quanto riguarda la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, si richiamano gli Uffici interessati alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, circa l'invio entro il 10 gennaio 2011 agli Uffici centrali del bilancio presso le varie Amministrazioni ed al Dipartimento del tesoro, dei prospetti o rendiconti riassuntivi con i conti e documenti prescritti, con esclusione di quelli prodotti dal S.I.E e dal S.I.R.G.S. come da istruzioni emanate dal Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973, per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i capi dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per il capo XXIX. Per il capo XXXII dovra' operarsi con le modalita' previste per le entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni centrali. Ai fini di quanto sopra le Agenzie fiscali ed Equitalia S.p.A. sono invitate ad intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione dei tributi, affinche' provvedano a rendere le proprie contabilita' amministrative entro i termini prescritti ed a sanare le irregolarita' rilevate dalle Ragionerie territoriali dello Stato. Le stesse Ragionerie territoriali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, scaduti i termini previsti per la presentazione delle contabilita' in argomento, provvederanno ad inoltrare alle Agenzie stesse l'elenco degli agenti contabili inadempienti sia nella resa che nella regolarizzazione dei conti. Per i versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione dell'art. 1, comma 1, del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, sulla semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato. Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate, oltre che al Dipartimento del Tesoro - Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio competenti. Le prenotazioni di variazione ai versamenti saranno effettuate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S. E' da ricordare, in merito alle operazioni relative alle variazioni da apportare ai versamenti, che e' stata eliminata la possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche di quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare le prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, esclusivamente tramite il S.I.E. entro il termine improrogabile del 31 marzo 2011. Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 64 delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato secondo il quale le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento dei titoli d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere emesse a data corrente con l'annotazione «per il 31 dicembre». Sara' cura poi delle Tesorerie eseguire le variazioni prenotate entro il termine improrogabile del 14 aprile 2011 e renderle disponibili al S.I.E. non oltre il 20 aprile 2011. Alla scadenza del termine per eseguire le variazioni gli Uffici che hanno effettuato le relative prenotazioni ne verificano l'esito e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA, oltreche' agli Uffici centrali del bilancio e al Dipartimento del Tesoro, secondo le rispettive competenze. SPESE TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA A) Ordini di pagare. Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di inoltrare gli ordini di pagare ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato entro e non oltre il 6 dicembre 2010. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato potranno validare i mandati informatici fino al 20 dicembre 2010. L'Istituto incaricato del servizio di tesoreria accettera' i mandati informatici, emessi in conto dell'esercizio 2010, fino alla data ultima del 21 dicembre 2010 (cosi' come dispone l'art. 194 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato, approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007). Pertanto, tenuto conto degli adempimenti connessi alla trasformazione degli ordini di pagare in mandati informatici e del calendario sopra indicato, le Amministrazioni interessate dovranno necessariamente evitare l'invio massiccio di ordini di pagare a chiusura di esercizio, anticipando opportunamente l'emissione di quelli per i quali e' gia' noto il nome dei creditori, l'esatto ammontare dei debiti e la scadenza degli stessi (ad esempio rate di ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.). B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa. Le Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di far pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato gli ordini di accreditamento da accreditare in contabilita' speciale entro il termine del 9 dicembre 2010 per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Tesorerie entro il 15 dicembre 2010. Relativamente agli ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria le stesse Amministrazioni centrali e periferiche avranno cura di farli pervenire ai competenti Uffici centrali del bilancio ed alle Ragionerie territoriali dello Stato non oltre il termine del 30 novembre 2010 per consentire, dopo gli adempimenti di competenza, il tempestivo inoltro alle Tesorerie entro il 9 dicembre 2010 e la successiva emissione in tempo utile degli ordinativi e dei buoni tratti sui titoli della specie da parte dei funzionari delegati. Si fa presente che entro il termine del 20 dicembre 2010 le Amministrazioni emittenti devono far pervenire alle Tesorerie gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il medesimo termine devono pervenire alle suddette Tesorerie anche: a) i titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o riversamento di ritenute; b) gli ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi da Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa. Le Tesorerie restituiranno alle Amministrazioni emittenti i titoli di spesa che dovessero pervenire dopo il suddetto termine del 20 dicembre 2010. Solo a seguito di specifica segnalazione per iscritto da parte dell'Amministrazione emittente con la quale siano esplicitati i motivi di indifferibilita' dei pagamenti, le Tesorerie procederanno egualmente - anche dopo il citato termine - all'ammissione a pagamento di limitatissimi quantitativi di titoli per i quali siano state ravvisate caratteristiche di urgenza. Al riguardo, si sottolinea che le Amministrazioni dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Circ. R.G.S. n. 25 del 9 giugno 2010 in materia di termini entro i quali i titoli cartacei debbono pervenire presso le Tesorerie. Le Tesorerie restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi in conto esercizio 2010 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso. I buoni di prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente presso le Tesorerie, quando l'emissione avviene nel mese di dicembre. Si invitano i funzionari delegati che emettono entro il mese di novembre 2010 buoni di prelevamento in contanti pagabili presso gli uffici delle Poste Italiane S.p.A., di volerne curare la riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda alla suddetta Societa' di procedere al piu' presto, e comunque entro il mese di dicembre, alla richiesta di rimborso di tali pagamenti alla Tesoreria competente. Al riguardo si evidenzia che in caso contrario la contabilizzazione dei titoli in argomento da parte delle Tesorerie avverra' necessariamente nell'esercizio successivo con conseguenti riflessi sulla concordanza con le evidenze contabili prodotte dai Funzionari Delegati. C) Decreti di assegnazione fondi. Le Amministrazioni centrali avranno cura di inoltrare ai competenti Uffici centrali del bilancio i decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908 "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilita' di utilizzare talune forme di pagamento gia' esclusive dell'Amministrazione centrale" non oltre il termine del 22 novembre 2010. Gli Uffici periferici, destinatari dei predetti decreti, provvederanno a trasmettere gli ordini di pagare alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, entro il termine di cui al precedente punto A). SPESE DA SISTEMARE A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento. Tutti i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi nell'esercizio ordini di accreditamento, dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2011, alle competenti Tesorerie un prospetto - in duplice copia - degli ordini di accreditamento rimasti in tutto od in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio da cui risultino, per ciascun ordine e distintamente per competenza e residui, il numero, il capitolo, l'importo dell'ordine, nonche' l'importo dei pagamenti effettuati e la somma rimasta da pagare sull'ordine medesimo. Le Ragionerie territoriali dello Stato che avessero necessita' di conoscere gli effettivi carichi dei funzionari delegati potranno chiedere le notizie occorrenti attraverso interrogazioni - via terminale - al S.I.R.G.S. I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni), dovranno attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 60 e dall'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e integrazioni. In proposito si precisa: a) i funzionari delegati debbono presentare i rendiconti del II semestre entro il 25 gennaio 2011; b) le somme prelevate in contanti, per la parte eventualmente da trattenersi oltre il 31 dicembre 2010, perche' non utilizzata entro tale data, debbono essere strettamente commisurate alle effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali somme presso la Tesoreria, per la parte non ancora erogata entro il 31 marzo 2011, termine tassativo per la presentazione del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate al rendiconto medesimo. Tale termine di rendicontazione e' tassativo anche per il funzionario delegato titolare di contabilita' speciale. Allo scopo di ridurre al minimo, per quanto possibile, le operazioni di riduzione e di annullamento delle aperture di credito, si raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari delegati a richiedere i fondi soltanto nella misura occorrente per far fronte alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare entro la chiusura dell'esercizio 2010, tenendo presente i termini previsti per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie di cui al precedente "Termini di emissione dei titoli di spesa". Va altresi' rispettato il criterio che gli ordini di accreditamento sono da estinguersi secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art. 59 bis, comma 1, della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627- modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 ( art. 33 ) - distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto competenza da quelli emessi in conto residui e, per questi ultimi, anche avuto riguardo all'esercizio di provenienza dei residui di relativa imputazione. Ovviamente, detta disposizione non e' da applicarsi a quegli ordini di accreditamento emessi allo scopo di dotare i funzionari delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In tali casi le Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento dovranno indicare sui titoli che trattasi di fondi destinati agli scopi sopra menzionati. Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale, in favore del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n. 908, richiamata nell'art. 1, lettera c), del D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99, concernente " Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ". E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, le disposizioni di cui all'art. 61 della legge di contabilita' generale - primo, secondo e terzo comma - si applicano anche ai fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle contabilita' dei funzionari delegati delle diverse Amministrazioni dello Stato. Inoltre, a tali fondi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 60 della vigente legge di contabilita' generale e dell'art. 9 del D.P.R. 367/1994. Pertanto tali funzionari delegati sono tenuti, al pari di tutti gli altri, alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni concernenti la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli ordinativi che hanno trovato estinzione sia nei semestri dell'anno finanziario in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia - fatta eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari, come precisato nella parte riferita agli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE" (punto 2, relativo ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali) - nei rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto, potranno essere pagati i titoli della specie il cui importo non e' stato riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno rendicontati dalle Tesorerie, una volta che sia stata attribuita loro la nuova imputazione per il nuovo esercizio. B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute. Entro il 31 gennaio 2011, i funzionari delegati dovranno inviare, in doppio esemplare, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato che hanno effettuato il controllo preventivo sugli ordini di accreditamento, gli elenchi mod. 62 C.G. delle spese delegate, i cui ordini di accreditamento presentino una disponibilita' residua al 31 dicembre 2010, da compilarsi distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro esemplare dei suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari delegati alle Amministrazioni che hanno emesso gli ordini di accreditamento. Pertanto, i funzionari delegati, ricevuti dalle Tesorerie i modelli 66T/ 31ter C.G. relativi ai buoni e agli ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G. relativi agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2010 e trasportati all'esercizio 2011 provvederanno alla compilazione di distinti elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue: - in un elenco saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento emessi entro il 31 dicembre 2010 e non portati in uscita entro la stessa data dalle Tesorerie, che sono quindi da trasportare all'esercizio 2011, quali risultano dai modelli 32 bis C.G. - (cfr. ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE, punto 1 relativo ai funzionari delegati); sul predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle relative ritenute erariali di ciascun ordinativo; - in un altro elenco saranno riportate tutte le spese relative ad obbligazioni assunte, per le quali, alla data del 31 dicembre 2010, non e' stato ancora emesso il relativo ordinativo di pagamento, indicando l'importo totale quale prodotto della loro sommatoria. Questi ultimi modelli 62 C.G. devono essere, quindi, emessi solo per i fondi accreditati nell'esercizio 2010 e non utilizzati entro il 31 dicembre dello stesso anno; i modelli 62 C.G. in questione dovranno essere corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare; - infine, un modello 62 C.G. va compilato per le eventuali ritenute erariali rimaste da versare relativamente a ordinativi estinti, solo se trattasi di spese non riguardanti stipendi, altri assegni fissi e pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la lettera G). Nel caso in cui la compilazione analitica del mod. 62 C.G. dovesse risultare particolarmente laboriosa e non determinante ai fini di specifiche esigenze di controllo, potranno, in via del tutto eccezionale, indicare globalmente - in detti elaborati - l'importo delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i numeri degli ordini di accreditamento ridotti. Si raccomanda una particolare attenzione nella compilazione dei predetti modelli, tenuto conto che alla nuova imputazione nell'esercizio 2011 degli ordinativi rimasti insoluti o scritturati in conto sospeso (O/A di 32 bis C.G.) e al pagamento delle spese insolute, sara' provveduto mediante distinti ordini di accreditamento in conto residui. Gli ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo esercizio, per dare nuova imputazione agli anzidetti ordinativi rimasti insoluti (o scritturati in conto sospeso), saranno utilizzati esclusivamente per la regolarizzazione contabile degli ordinativi stessi. A tale fine i predetti ordini di accreditamento dovranno essere emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G., come previsto dalla circolare R.G.S. n. 8 del 31 marzo 2004. Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari ordini di accreditamento, desumibili dai modelli 32 bis C.G., relativi all'esercizio finanziario 2010, che la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio o alle Ragionerie territoriali dello Stato e ai funzionari delegati interessati. Si ribadisce che l'importo totale dell'Ordine di Accreditamento per modello 32 bis c.g. deve essere riportato anche nella somma prelevabile in buoni, per consentire la regolarizzazione contabile di eventuali buoni, scritturati in conto sospeso. Le Amministrazioni interessate avranno cura di emettere con ogni sollecitudine gli ordini di accreditamento suddetti, mentre i funzionari delegati, da parte loro, solleciteranno alle predette Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, se non pervenuti alla data del 31 agosto 2011. Le Tesorerie, al ricevimento degli ordini di accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli ordinativi trasportati, senza attendere dal funzionario delegato l'invio dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova imputazione. Per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2009 e precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso "collettivi", la Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio presso le singole Amministrazioni o alle Ragionerie territoriali dello Stato gli elenchi dei predetti ordinativi (mod. 79 R.T.). In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni affinche' provvedano tempestivamente all'emissione degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi, riportando nei moduli di O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi presenti nei modd. 79 R.T. La Banca d'Italia trasmettera' agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato sopra citati gli elenchi (mod. 79 R.T.) dei predetti ordinativi, per i quali le Amministrazioni dovranno emettere improrogabilmente entro il 30 giugno 2011 i relativi ordini di accreditamento, segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - gli eventuali motivi ostativi all'emissione di tali ordini di accreditamento. Si dovra' aver cura di fare con detti elenchi l'accertamento completo dei residui passivi riguardanti ciascun capitolo, con l'avvertenza che l'ammontare delle somme al lordo di eventuali ritenute, da comprendere negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto nei limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture di credito disposte nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a favore dei funzionari delegati. Quelle partite che, per circostanze eventuali, non potessero iscriversi negli elenchi principali, inviati entro il mese di gennaio, formeranno, eccezionalmente, oggetto di appositi elenchi suppletivi, il cui invio potra' aver luogo fino al termine massimo del 16 febbraio 2011. La possibilita' di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli ordinativi estinti nel mese di dicembre 2010 quando la relativa comunicazione della locale Tesoreria non perviene nei termini previsti. Negli eventuali casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i motivi eccezionali che ne giustificano il ricorso dovranno essere indicati in calce agli stessi. Il suddetto termine del 16 febbraio 2011 dovra' essere rigorosamente osservato, essendo assolutamente indispensabile che le Amministrazioni centrali ricevano in tempo debito gli elementi che loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato non prenderanno in considerazione le richieste contenute in elenchi modello 62 C.G., che in base al timbro postale risultassero spediti oltre i termini piu' sopra precisati e, pertanto, restituiranno ai funzionari delegati i modelli di che trattasi, ad eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a ordinativi emessi nell'esercizio 2010 e trasportati all'esercizio 2011. Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione: 1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali; 2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in contanti della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi delle aperture di credito. Ai fini della regolazione di tutti gli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati di effettuare, tempestivamente, gli adempimenti richiamati negli "ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE", punto 1, relativo ai funzionari delegati. C) Trasporto degli ordini di accreditamento. L'art.61-bis della legge di contabilita' generale, istituito con l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, prevede che «gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della vigente legge di contabilita', devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio». Ad evitare poi possibili incertezze, si ricorda l'attuale numerazione dei capitoli della «spesa»: - dal n. 1001 al 6999: Spese correnti; - dal n. 7000 al 9499: Spese in conto capitale; - dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie. La facolta' del trasporto dei relativi ordini di accreditamento, per effetto della legge 23 dicembre 2009, n. 192 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2009 di ripartizione in capitoli dello stesso bilancio, e' estesa - per quanto riguarda i Ministeri e nell'ambito delle relative missioni/programmi/centri di responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente: DIFESA: Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Bilancio e affari finanziari: 1170, 1173; Difesa e sicurezza del territorio / Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare / Segretariato generale: 1346 Difesa e sicurezza del territorio / Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari / Segretariato generale: 1322 Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze navali / Marina militare: 4415 Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego delle forze aeree / Aeronautica militare: 4570 Difesa e sicurezza del territorio / Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza: 4885 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Ordine pubblico e sicurezza / Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste / Capitanerie di porto: 2176, 2179. Le Tesorerie ed i funzionari delegati, ai fini del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per via informatica dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con il Tesoro. Per il trasporto di tali titoli trova applicazione il combinato disposto degli art. 443, comma 3°, 444 e 448 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato, quali risultano modificati con D.P.R. n. 402 del 21 ottobre 1989. I funzionari delegati dovranno far pervenire, entro il termine ultimo del 12 gennaio 2011, alle Tesorerie la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare. Si fa rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento non sara' possibile, per nessun motivo, dare corso alle richieste pervenute dopo il suddetto termine. Si raccomanda ai funzionari delegati il rispetto di tale termine onde consentire alle Tesorerie di effettuare la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto termine del 17 gennaio 2011. Si rammenta in proposito che non possono essere ulteriormente trasportati gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e' gia' avvenuto nell'anno precedente. A seguito delle parifiche effettuate dalle Tesorerie con le scritture dei funzionari delegati in ordine al movimento avvenuto sugli ordini di accreditamento e sulla base delle eventuali richieste di trasporto avanzate da detti funzionari, l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria predispone, entro il 20 gennaio 2011, un flusso informatico contenente gli estremi identificativi di tali titoli da trasportare e ne cura l'invio al S.I.R.G.S. I funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli ordini di accreditamento trasportati ordinativi e buoni di prelevamento. Il S.I.R.G.S. assegnera' l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario a tutti gli ordini di accreditamento per i quali il funzionario delegato avra' richiesto il trasporto alle competenti Tesorerie entro e non oltre il termine del 12 gennaio 2011. Le Tesorerie, una volta ricevute le informazioni da detto S.I.R.G.S., notificheranno ai funzionari delegati gli estremi della nuova imputazione degli ordini di accreditamento trasportati. D) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita' speciali ed ordini di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati entro il 31 dicembre 2010. Si premette che i funzionari delegati dovranno aver cura di emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei " TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA", al fine di consentirne l'agevole pagamento da parte delle competenti Tesorerie non oltre il 31 dicembre 2010, ultimo giorno lavorativo dell'esercizio. Il trasporto degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al 31 dicembre 2010, viene effettuato dalle competenti Tesorerie che, non appena ricevuti i fondi in conto residui, riportano la nuova imputazione sui singoli titoli in conto del nuovo esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, sono richiesti dai funzionari delegati alle Tesorerie per essere annullati. Per gli ordinativi tratti su contabilita' speciali rimasti insoluti alla fine dell'esercizio, le Tesorerie, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod. 89 T, comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio 2011. Il trasporto degli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente effettuato dalle Tesorerie che provvederanno ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi. In considerazione del fatto che i capitoli di bilancio dell'esercizio 2010, ai quali sono stati imputati gli ordini di pagamento di cui sopra, potrebbero non essere vigenti nell'esercizio 2011 per effetto di soppressione o rinumerazione dei capitoli, le Tesorerie sono autorizzate a scritturare i predetti ordini di pagamento al conto sospeso "collettivi" in attesa che le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze (D.T.E.F.) provvedano ad assegnare agli stessi la nuova imputazione al bilancio. A tal fine le Tesorerie provvederanno a comunicare alle predette Direzioni territoriali l'elenco degli ordini di pagamento di cui sopra, con l'indicazione dei relativi "codici meccanografici". Le stesse avranno cura di effettuare tempestivamente gli adempimenti di propria competenza al fine di consentire alle Tesorerie di scritturare i predetti titoli in esito definitivo e di rendicontarli alla Corte dei conti. E) Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno finanziario 2010. Ai sensi dell'art. 59 bis della legge di contabilita' generale dello Stato, come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima di emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito. I medesimi funzionari delegati qualora accertino al 20 dicembre 2010 una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in corso, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2010 al versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo «Entrate eventuali e diverse» del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi. F) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981). L'art. 37 della legge finanziaria 30 marzo 1981, n.119 - da considerarsi di efficacia permanente - dispone che le ritenute per imposte sui redditi delle persone fisiche nonche' i contributi previdenziali ed assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in quiescenza, sono imputati alla competenza del bilancio dell'anno finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti. Pertanto, sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali e assistenziali - riguardanti esclusivamente le menzionate spese - rimasti da versare al 31 dicembre 2010, dovranno imputarsi alla competenza dell'anno 2011. Si raccomanda alle Amministrazioni centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza di tale disposizione, al fine di non determinare difficolta' nella gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate. Non rientrano nella disposizione contenuta nel citato art. 37 della legge finanziaria 1981 gli ordinativi mod. 31 C. G. tratti sugli ordini di accreditamento emessi nell'anno 2010 e non estinti entro il 31 dicembre dello stesso anno, i quali trovano imputazione nell'anno 2011, logicamente, per effetto del trasporto, in conto residui. Per questi ultimi il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62 C. G. per l'ammontare lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C. G., che contiene la nuova imputazione dei titoli che si trasportano dovra', naturalmente, essere esposto l'importo netto. Il modello 31-bis C. G., con il quale dovra' essere regolata la relativa ritenuta, nel caso di versamento all'erario, verra' imputato al competente capitolo in conto residui, mediante commutazione in quietanza di entrata, quest'ultima da imputarsi in conto competenza. Per quanto concerne i contributi previdenziali, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335. ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE I funzionari delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2011 (come gia' indicato nelle "SPESE DA SISTEMARE") alle Tesorerie un elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il numero, l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti, concernenti spese sia di parte corrente che in conto capitale in quanto non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate a valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio. Le Tesorerie appongono poi sui predetti elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e ne trattengono una copia. Le medesime Tesorerie, dopo gli adempimenti inerenti alla "chiusura" degli ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi rimasti parzialmente o interamente inestinti, entro cinque giorni dalla ricezione dei detti elenchi da parte dei funzionari delegati, o al piu' tardi entro il 20 aprile 2011, trasmettono: - agli Uffici di controllo della Corte dei conti i decreti di variazione o di riduzione mod. 15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonche' una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti; - all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo. Qualora i funzionari delegati non provvedano a trasmettere entro il 15 aprile 2011 l'elenco predetto, le Tesorerie - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche' la riduzione o l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque, agli Uffici di cui sopra i modelli. Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, le Tesorerie provvederanno a trasmettere all'Ufficio centrale di ragioneria i decreti di riduzione o di variazione mod. 15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonche' due copie del mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inutilizzati. Una copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente all'Amministrazione emittente. Si fa presente che per quanto concerne l'Amministrazione dei monopoli di Stato, si provvedera' con separata circolare da parte dei competenti uffici a impartire le occorrenti istruzioni per la chiusura delle contabilita'. Inoltre le medesime Tesorerie, entro il 10 febbraio 2011, dovranno trasmettere: 1) ai funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare ( mod. 32-bis C.G. ) degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2010. Per detti ordinativi, che saranno frattanto trattenuti dalle Tesorerie ed il cui importo e' stato gia' compreso ( in base agli elementi contenuti nel mod. 31-ter C.G. ) negli elenchi mod. 62 C.G., verra' successivamente indicata la nuova imputazione per l'esercizio 2011. Gli ordinativi stessi possono essere pagati dalle Tesorerie e dagli altri uffici pagatori anche prima che pervenga il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale dovranno far carico per l'esercizio 2011 e prima che sia indicata la nuova imputazione. Gli ordinativi cosi' pagati sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso e registrati definitivamente in uscita al ricevimento dell'ordine di accreditamento emesso a sistemazione dei predetti ordinativi. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere pagati, saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle Tesorerie per essere annullati. Le stesse tesorerie restituiranno per l'annullamento gli ordinativi emessi nell'esercizio 2009, trasportati all'esercizio 2010 e non ancora estinti al 31 dicembre 2010, nonche' gli ordinativi in conto residui emessi nell'esercizio 2010 con la stampigliatura «da non trasportare» rimasti inestinti alla data del 31 dicembre 2010. Per gli ordinativi che eventualmente non si rinvenissero, le Tesorerie provvederanno alla loro elencazione in un apposito modello 32-bis C.G., da trasmettere ai funzionari delegati, corredata della dichiarazione di smarrimento datata e sottoscritta dal capo della Tesoreria, salvo le disposizioni di cui all'articolo 121 delle Istruzioni sui servizi di tesoreria dello Stato; 2) ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento, gli ordinativi tratti sulle stesse contabilita', rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione; per quanto concerne i titoli tratti su contabilita' speciali accese ad Enti militari vanno trasmessi per l'annullamento quelli rimasti inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione; 3) agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati ai funzionari delegati. Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C. G. e 34 C. G. fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi mod. 108 C. G., da trasmettere in piego raccomandato. Ad evitare la giacenza, tra i pagamenti scritturati in conto sospeso, di numerosi titoli pagati nel corso dell'esercizio finanziario di prossima chiusura ed allo scopo di limitare, per quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa, si raccomanda alle Tesorerie di provvedere affinche', entro il 31 dicembre 2010, siano portati in esito definitivo tutti i versamenti in titoli pagati dagli uffici delle Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori. Allo scopo, poi, di non ritardare la chiusura della contabilita' dei pagamenti, si interessano le Tesorerie a rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei titoli estinti e specialmente a quelli relativi alle contabilita' delle spese fisse e delle pensioni. Le Tesorerie assegnatarie degli ordini di accreditamento, sui quali siano stati emessi buoni mod. 31 - bis C.G. o buoni speciali modello 31 - quater C.G., nei casi previsti, provvederanno a portare in esito definitivo i pagamenti effettuati sui buoni stessi, previa riduzione di essi, ove non completamente estinti. Gli ordinativi mod. 31 C.G. e gli ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., tratti rispettivamente sugli ordini di accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli ultimi giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.A. e da altri uffici pagatori nonche' dalle Tesorerie diverse da quella assegnataria degli ordini di accreditamento e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita entro il 31 del mese, saranno provvisoriamente scritturati fra i pagamenti in conto sospeso dalla Tesoreria, che ne dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod. 32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1). Tali ordinativi e ordini di prelievo mod. 31-quinquies C.G., dovranno essere trasportati dagli stessi funzionari delegati all'esercizio 2011 e considerati come pagati nel corso di tale esercizio. A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata, per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "SPESE DA SISTEMARE", all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente, ove si tratti di ordinativi di pagamento da trasportare all'esercizio 2011, mentre nel caso che si tratti di ordini di prelievo mod.3 1 -quinquies C.G., anch'essi da trasportare, i funzionari interessati dovranno inviare i relativi elenchi alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti. In entrambi i casi, poi, non appena pervenuti gli ordini di accreditamento, sui quali gli ordinativi e gli ordini di prelievo anzidetti dovranno farsi gravare per l'esercizio 2011, le Tesorerie completeranno, con l'indicazione della nuova imputazione, gli ordinativi e gli ordini di prelievo elencati nel mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato. Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di perenzione, estinti dagli uffici pagatori prima del 31 dicembre prossimo, ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita in tempo utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato, un elenco in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale annotazione intesa a porre in evidenza il loro tempestivo pagamento entro il 31 dicembre 2010. Procedura analoga a quella indicata per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi per i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2010 e pagati entro il 31 dicembre 2010, ma versati presso la Tesoreria successivamente a tale data. Detti elenchi saranno inviati ai funzionari delegati di cui al precedente n. 1), i quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi mod. 62 C.G., di cui alle "SPESE DA SISTEMARE", sub lettera B), affinche' si possa far luogo alla concessione delle aperture di credito alle quali gli ordinativi e gli eventuali buoni pagati in tempo utile dagli uffici delle Poste Italiane s.p.a., non contabilizzati in uscita dalle Tesorerie, dovranno far carico per l'esercizio 2011 e provvedere alla nuova imputazione dei titoli medesimi. Le Tesorerie riporteranno sui singoli titoli la nuova imputazione mediante stampiglia. SPESE FISSE E PENSIONI ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI TERRITORIALI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze dovranno trasmettere entro il 17 gennaio 2011 alla Sezione regionale della Corte dei Conti, limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali, ed al competente Ufficio di controllo della Corte dei Conti, per capitoli gestiti dalle Amministrazioni centrali, gli elenchi mod. 63 C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), distintamente per le rate o quote di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2010. Per le rate di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle spese correnti del bilancio, perente al 31 dicembre 2010, saranno compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art. 36 della legge di contabilita' generale dello Stato. Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi mod. 63 C.G. delle somme prescritte, andranno trasmessi esclusivamente dalle suddette D.T.E.F. interessate ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno. Le Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze dovranno, altresi', trasmettere, entro il 31 gennaio 2011, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali, gli elenchi, compilati per ciascun capitolo di bilancio (anche se negativi), delle rate o quote di rate di spese fisse rimaste da pagare al 31 dicembre 2010 i cui titoli di spesa siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno essere inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198 (Politiche previdenziali / Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati / Interventi / Dipartimento del tesoro) dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2010, avente la seguente denominazione: «Pensioni privilegiate tabellari e decorazioni al valor militare». E' consentito ove l'indicazione nominativa di ciascuna quota o rata insoluta dovesse risultare molto laboriosa, l'indicazione complessiva della somma corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare. Agli stessi Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una copia dei modelli 63 C.G., relativi alle quote perente di spese fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi. Le D.T.E.F. provvederanno, inoltre, a comunicare tempestivamente alle Tesorerie i codici meccanografici e i corrispondenti capitoli cui imputare gli ordini di pagamento cartacei su ruoli di spesa fissa inestinti alla chiusura dell'esercizio 2010, non appena riceveranno il relativo elenco da parte delle medesime Tesorerie, come precisato alla lettera D) del paragrafo "SPESE DA SISTEMARE". ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2010 Si premette che le Amministrazioni potranno emettere titoli di spesa per il nuovo esercizio solamente dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2011. A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2011. Gli Uffici centrali di Bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato potranno registrare, a partire dal 22 dicembre 2010, nelle scritture del SIRGS, ordini di pagare a carico dell'esercizio finanziario 2011; dalla stessa data i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca d'Italia, che li rendera' disponibili per le Sezioni di tesoreria provinciale dal mese di gennaio 2011. B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2011. Gli ordini di accreditamento, che verranno emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2011 e che potranno essere registrati dagli Uffici centrali di bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato dopo l'avvenuta apertura alle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2011, saranno trasmessi, ad iniziare dal giorno 29 dicembre 2010, alla Banca d'Italia che li rendera' disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2011. C) Debito pubblico. Per l'esatta imputazione dei pagamenti di debito pubblico si fa riferimento alla circolare n. 1523, del 13 maggio 1981, con la quale la Direzione generale del debito pubblico (ora Dipartimento del tesoro - Direzione II) ha comunicato le variazioni apportate, con decreto ministeriale del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231, delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico, approvati con D.M. del 20 novembre 1963. Al riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in conto residui dei pagamenti di debito pubblico, deve essere effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale, fatte salve le particolari disposizioni dello stesso Dipartimento del Tesoro - Direzione II - per l'imputazione in conto competenza degli oneri derivanti da "riaperture di tranches". Gli interessi, i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il l° gennaio 2011 fanno parte della competenza dell'esercizio finanziario 2011, in quanto solamente dalla predetta data diventano esigibili. D) Somme rimaste da pagare per le competenze accessorie al personale. Le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie al personale sono versate, a cura delle amministrazioni interessate, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione. In occasione dell'emissione del pagamento delle competenze accessorie, relativo all'ultima mensilita' erogata nel corso dell'esercizio, ciascuna amministrazione dovra' provvedere a definire le economie da accertare alla chiusura dell'esercizio, nonche' le somme da versare in entrata occorrenti per il pagamento, nell'esercizio successivo, delle competenze accessorie al personale maturate nell'esercizio corrente e non erogate. Ai sensi del decreto del Presidente delle Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, articolo 2, comma 2, le risorse versate in entrata saranno riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano gestionale della spesa dell'esercizio successivo, a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione interessata. Qualora non sia stato possibile seguire la suddetta procedura, l'amministrazione potra' comunque versare durante l'esercizio successivo le somme rimaste da pagare, sui medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio per la successiva riassegnazione al capitolo/piano gestionale della spesa . PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA La legge 7 agosto 1975, n. 428, per quanto concerne la prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni, dispone all'art. 2 che il primo comma dell'art. 2 del regio decreto - legge 19 gennaio 1939, n. 295, sia sostituito dai seguenti: «Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente, spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere». Per la prescrizione dei ratei di stipendi e pensioni, rimasti insoluti a seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle apposite istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre 1985 e n. 23 del 5 marzo 1986. Per quanto riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo comma dell'art. 36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto dell'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue: «i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si fa presente che il 2° comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato da ultimo cosi' modificato dalla legge 31 ottobre 2002 n. 246 di conversione del decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno". Infine, si ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7 abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97. Per una corretta applicazione di tale norma si rinvia, poi, all'annuale circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'accertamento dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio. In merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare la modifica apportata dall'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita', e precisamente: «I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi». Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in conto capitale quelle spese correnti che, in base a disposizioni contenute nella legge di bilancio o in leggi di carattere particolare, sono soggetti al disposto del secondo e terzo comma dell'art. 36 della legge di contabilita'. La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano stati gia' estinti dalle Tesorerie e si trovino tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato competenti dovranno provvedere, con la massima sollecitudine, alla loro sistemazione, in maniera da rendere- e possibile la scritturazione; naturalmente detti titoli non potranno essere restituiti fino a quando non saranno prodotti in contabilita'. PATRIMONIO CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI A) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali. Come noto, le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i beni mobili patrimoniali vengono effettuate nel rispetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002 e della circolare n. 13/2003 riguardante la ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato in attuazione del decreto legislativo n. 279/1997, basata su una classificazione dei beni, come riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in "categorie". Inoltre, sono da tenere presenti il D.P.R. n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, la relativa circolare n. 32 del 13 giugno 2003, inerente agli adempimenti degli Uffici riscontranti, e le successive istruzioni fornite con le circolari n. 43 del 12 dicembre 2006, n. 30 dell'8 ottobre 2007, n. 23 del 30 giugno 2009, n. 33 del 29 dicembre 2009, e da ultimo n. 4 del 26 gennaio 2010. Giova evidenziare altresi' che il nuovo inventario mod. 94 C.G. deve essere redatto in originale e due copie, di cui una destinata a rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario. L'originale dell'inventario, unitamente alla copia del medesimo e a due esemplari dell'apposito processo verbale, dovra' essere trasmesso entro il 15 febbraio 2011 (in concomitanza dell'invio del mod. 98 C.G.) al competente ufficio riscontrante, il quale, dopo avere effettuato i controlli di pertinenza, vi apporra' il visto di concordanza o solo il visto nei casi in cui lo stesso ufficio riscontrante non sia in possesso di precedenti scritture, restituendo l'originale dell'inventario e un esemplare del processo verbale all'ufficio di appartenenza del consegnatario. La copia dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale rimarranno agli atti dell'ufficio riscontrante. 1) Contabilita' modelli 98 C.G. Il prospetto delle variazioni annuali dei beni mobili (mod. 98 C.G.), deve essere prodotto dai consegnatari in originale e copia (corredati dei buoni di carico e scarico - gia' Mod. 130 P.G.S. - figlia, con la relativa documentazione) entro il termine del 15 febbraio 2011, al competente ufficio riscontrante (Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria territoriale dello Stato), come prescrive l'art. 19, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002. In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 98 C.G. e buoni di carico e scarico (gia' Mod. 130 P.G.S.) per l'esercizio 2010, utilizzando la procedura informatizzata "GE.CO." va aggiunto che gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli ai competenti Uffici riscontranti, in quanto saranno questi ultimi Uffici che, nel verificare per via telematica le scritture definitive dei consegnatari stessi, potranno stamparli. Cio' stante, nel rispetto di quanto previsto dal citato D.P.R. n. 254/2002, art. 19, comma 2, si evidenzia che permane l'obbligo per i consegnatari di trasmettere agli anzidetti Uffici riscontranti la documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili in dotazione nonche' l'apposita comunicazione del dirigente responsabile degli acquisti o del titolare dell'ufficio periferico dalla quale risulti la validazione delle risultanze contabili evidenziate nel modello 98 C.G. Si richiama l'attenzione degli uffici riscontranti a verificare l'esatta correlazione tra codice di amministrazione e capitoli di bilancio indicati nei buoni di carico e scarico (gia' Mod. 130 P.G.S.) soprattutto nei casi si fosse reso necessario il cambio di codice consegnatario nel sistema SIRGS/Patrimonio. Infatti, e' sulla base di quanto aggiornato in quest'ultimo sistema che la procedura GE.CO. opera, consentendo ad uno stesso ufficio di emettere buoni su capitoli di bilancio di pertinenza di altra amministrazione. Va ricordato che i dati relativi ai modelli 98 C.G., che gli Uffici riscontranti approveranno attraverso le apposite funzioni del sistema GE.CO., verranno trasferiti automaticamente al S.I.R.G.S. - nel rispetto dei previsti termini - per l'avvenuta integrazione tra i due sistemi. Cio', ovviamente, si verifichera' a condizione che le variazioni relative agli esercizi precedenti risultino approvate dai competenti Uffici riscontranti. Tale integrazione, tra l'altro, consente il controllo automatico della corrispondenza delle consistenze presenti nei due ambienti informatici, segnalando - in caso di discordanza - l'esistenza di incongruenze nel rendiconto ed impedendo agli Uffici riscontranti l'apposizione del "visto" e la conseguente trasmissione dei dati al S.I.R.G.S. Gli Uffici riscontranti non potranno inserire nel S.I.R.G.S. contabilita' validate su GE.CO. e inviate in modalita' differente da quella telematica. Le Amministrazioni che non ricadono nell'ambito di applicazione del ricordato Regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 (art. 2), sono tenute ai sensi dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili ai competenti Uffici centrali del bilancio per la formazione del Conto generale del patrimonio, di cui all'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, avendo cura, in ogni caso, di fornire agli anzidetti Uffici gli elementi necessari per l'individuazione della classificazione SEC 95 dei beni in dotazione. Tuttavia, considerato che le problematiche poste dall'applicazione del citato art. 19, comma 6, non risultano ancora del tutto superate, gli Uffici periferici delle Amministrazioni per le quali permangono dette problematiche continueranno, come per i trascorsi esercizi, a trasmettere il prospetto in questione alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti anche per il rendiconto dell'esercizio 2010. Si ricorda che, agli effetti della compilazione di tale Conto patrimoniale, e' necessario che dai prospetti delle variazioni dei beni mobili risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria, nonche' relativi codici SEC 95: - le consistenze iniziali al 1° gennaio 2010; - gli aumenti per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio 2010 (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli di spesa e del corrispondente piano gestionale utilizzato; - gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici; - gli aumenti per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti della lavorazione); - gli aumenti per sopravvenienze (inclusi i beni acquistati negli anni precedenti e non contabilizzati a suo tempo) e rettificazioni contabili e di valore; - le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata e il corrispondente piano gestionale utilizzato); - le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici; - le diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie prime impiegate nella lavorazione); - le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi; - le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di ammortamento; - le consistenze finali al 31 dicembre 2010. In particolare, per un'esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione finanziaria, prevista dall'art. 36, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel prospetto delle variazioni dei beni mobili i consegnatari dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti rispettivamente assunti in consistenza o dismessi nell'esercizio, che i dati finanziari riportino l'indicazione dei capitoli di spesa e di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2010, distintamente per competenza e residui, nonche' del piano di gestione di riferimento; ovviamente occorrera' verificare che tali dati corrispondano a pagamenti e a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti (per i pagamenti o le riscossioni avvenuti in esercizi anteriori a quello rendicontato, come gia' sopra segnalato, e' necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna distinzione tra competenza e residui). Va da se' che nei casi in cui tra la presa in carico del bene ed il connesso pagamento, sia intervenuta la chiusura dell'esercizio, si rendera' necessaria la registrazione di detto bene facendo riferimento al momento dell'impegno della spesa. Quanto alle vendite, va segnalato che gli stessi consegnatari dovranno contabilizzare il ricavo, quale movimento di entrata, con l'annotazione del capitolo risultante dalla quietanza di versamento, mentre le differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello d'inventario, dovranno essere riportate tra gli aumenti come rivalutazioni o tra le diminuzioni come svalutazioni. Si ricorda che, il codice SEC 95 e' richiesto per tutti i beni soggetti all'inventariazione, compresi quelli provenienti dall'ex posta patrimoniale "classificazione residuale" indicata per ciascuna delle "categorie" previste e, introdotta, a suo tempo in via provvisoria, nel piano dei conti per comprendere la consistenza di tutti i beni precedentemente classificati soltanto per "categoria" fino al giugno 2003. In proposito si fa presente che gli "automezzi ad uso specifico", di cui alla tabella della circolare n. 4/2010 relativa alle aliquote di ammortamento - costituiti, in via esemplificativa, da mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio, ecc.) oppure da automezzi utilizzati per particolari attivita' (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.) - vanno ricompresi nella classificazione SEC 95 "altri mezzi di trasporto". Si ritiene, inoltre, utile ricordare che per catalogare i beni d'incerta collocazione, si dovra' ricorrere alla classificazione SEC 95 denominata "altri beni materiali prodotti", correlata alla categoria VII - altri beni non classificabili, secondo quanto riportato nella tabella di corrispondenza allegata alla presente circolare. Infine, per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti anche da Ministeri diversi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici riscontranti sull'obbligo che alla contabilita' del consegnatario dell'ufficio cedente sia allegata anche copia del buono di carico (o analogo idoneo documento) rilasciato dal consegnatario dell'ufficio ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, la registrazione contabile relativa all'operazione di discarico non dovra' essere considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo, fino a quando la situazione non sara' stata regolarizzata. A tal fine, i predetti Uffici avranno cura di assumere idonee iniziative, secondo le istruzioni diramate con la citata circolare n. 30 del 8 ottobre 2007. Per gli utenti del sistema GE.CO. il trasferimento dei beni avverra' con produzione automatica del relativo buono di carico (gia' Mod. 130 P.G.S.) sull'ufficio ricevente previa accettazione dell'elenco dei beni proposti ed inseriti nell'apposito buono di scarico (gia' Mod. 130 P.G.S.) provvisorio emesso dall'ufficio cedente. Si raccomanda di utilizzare tale funzione automatica per il trasferimento dei beni tra uffici a fine anno e comunque prima di effettuare le operazioni di ammortamento. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2011, di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro e non oltre il termine del 31 marzo 2011. Trascorsa tale data lo stesso Sistema informativo considerera' « inadempienti » tutti gli uffici per i quali non risulti inserita la contabilita'. Al fine di ottenere una situazione reale circa il numero degli uffici inadempienti, e' necessario che anche i modelli 98 C. G., che non presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel Sistema informativo sopra citato. Per quanto attiene al procedimento che l'ufficio riscontrante e' tenuto a seguire, in caso di ritardata o mancata resa della contabilita' si rinvia alle istruzioni operative fornite con la circolare n. 23 del 30 giugno 2009. 2) Rendiconti annuali dei beni durevoli aventi valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, e del materiale di facile consumo. Per completezza di trattazione, si fa richiamo all'adempimento previsto dall'articolo 22, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2002, in base al quale, alla fine di ogni esercizio, il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi e' tenuto a presentare al titolare del centro di responsabilita' e all'ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo, unitamente ad una relazione volta ad illustrare le modalita' di acquisizione del materiale stesso. Secondo quanto gia' chiarito con la citata circolare n. 43/2006, si rammenta che detto adempimento va assolto anche in relazione alla contabilita' dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, in virtu' delle attinenze con il regime giuridico dei beni di facile consumo. Analogamente alle contabilita' di chiusura dei beni mobili inventariati, il termine di scadenza per la presentazione dei rendiconti di cui trattasi ai competenti Uffici riscontranti e' fissato al 15 febbraio 2011. Per quanto concerne, invece, lo svolgimento del riscontro da parte dei predetti Uffici, considerato che i dati esposti nei rendiconti in argomento non confluiscono nelle risultanze del Conto generale del patrimonio, non viene stabilito un termine ultimativo. Resta inteso, ad ogni modo, che detto riscontro dovra' essere espletato in tempi congrui, ai fini di un'efficace vigilanza, e, comunque, non oltre il primo semestre dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso di utilizzazione del sistema GE.CO., gli uffici riscontranti possono visualizzare sul medesimo sistema anche le contabilita' relative ai beni durevoli e di facile consumo. Infine, con riferimento agli adempimenti del rinnovo inventariale al 31 dicembre 2010, relativamente ai beni in argomento, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 4.5 della circolare n. 4/2010. B) Contabilita' dei beni mobili demaniali. 1) Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi. Come e' noto, per effetto del 2° comma dell'art. 7 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827) sono da considerarsi "immobili agli effetti inventariali" i beni mobili demaniali di proprieta' dello Stato consistenti in collezioni e raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri di valore artistico, ecc., nonche' le pinacoteche e le biblioteche "pubbliche " statali. Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, vengono attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato nelle seguenti poste: - Beni storici; - Beni artistici; - Beni demo-etno-antropologici; - Beni archeologici; - Beni librari; - Beni archivistici; - Beni paleontologici; - Opere di restauro. Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione nel suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono tenuti a compilare il prospetto riassuntivo delle variazioni (rispettivamente il modello 15 e il modello 88) in ossequio alla vigente normativa (R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 e relative istruzioni del 31 maggio 1928), avendo cura di allegare a tali modelli un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra. In particolare gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti di ogni notizia utile e piu' precisamente: - per le operazioni in aumento, distinguere gli importi dei beni acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo di spesa, competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza; per questi ultimi distinguere altresi' l'importo complessivo dei beni ricevuti in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di scavo, dei beni ricevuti con autorizzazioni da altri Uffici o a norma di legge, e l'importo complessivo delle sopravvenienze o rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni; - per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo dei beni discaricati con decreti ministeriali, l'importo complessivo delle insussistenze o rettificazioni nonche' dei beni ceduti con autorizzazioni ad altri Uffici. Per quanto riguarda i beni discaricati con i suddetti provvedimenti ministeriali si ricorda di allegare alla contabilita' la copia conforme dell'autorizzazione al discarico. E' da precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere in triplice originale ai competenti Uffici centrali dei suddetti Ministeri entro il 10 gennaio 2011, una volta riconosciutane la regolarita', vengono inviati debitamente firmati e in duplice originale ai coesistenti Uffici centrali del bilancio entro il 21 febbraio 2011 per consentire la successiva acquisizione al S.I.R.G.S. non oltre il 31 marzo 2011. 2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio. Per effetto del 3° comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di contabilita' di Stato, sono altresi' da considerare "beni immobili agli effetti inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario per il loro esercizio, gestite direttamente o affidate a terzi in concessione governativa. In relazione a tali beni, la rendicontazione deve riguardare le risultanze della voce SEC 95 "Strade ferrate e relativi materiali di esercizio" e degli allegati che la compongono, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' chiamato a predisporre, come richiesto dalla ripetuta circolare n. 13 del 12 marzo 2003, modelli di rilevazione contabile che attengono a tali beni per individuare e trasmettere al coesistente Ufficio centrale del bilancio le informazioni necessarie per conoscere la loro consistenza patrimoniale e le variazioni intervenute nell'esercizio 2010; qualora non si sia ancora provveduto, sara' necessario produrre un prospetto riepilogativo circa gli elementi che attengano alle variazioni avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella consistenza dei beni, non ultimo l'adozione dei criteri di valutazione richiamati all'art. 3 del suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002. C) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali. In ordine alle contabilita' dei beni immobili patrimoniali, le Ragionerie territoriali dello Stato dovranno riscontrare le predette contabilita', affluite per effetto dell'intervenuta integrazione direttamente dal Nuovo sistema gestionale (N.G.S.) dell'Agenzia del demanio a quello della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), assicurandosi sia che dette Filiali abbiano provveduto ad aggiornare i valori secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3, costituente parte integrante del citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, sia che abbiano trasmessa entro il termine ultimo del 20 gennaio 2011 alle medesime Ragionerie territoriali dello Stato la relativa documentazione giustificativa di tutte le variazioni effettuate nel corso dell'intero esercizio. Analoghi adempimenti dovranno essere osservati con riferimento alle contabilita' dei beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica, a seguito dell'avvenuta integrazione tra i due cennati sistemi informativi anche per i dati inerenti a detti beni. Per quanto attiene alle modalita' di trasmissione dei documenti giustificativi delle utilizzazioni e delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili di proprieta' dello Stato, giova ricordare le nuove istruzioni impartite con la circolare n. 27 del 21 giugno 2010, concernente l'impiego di supporti di memorizzazione diversi dal cartaceo. Le citate Filiali avranno sempre cura di inviare, in duplice copia, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti entro il 15 febbraio 2011 i modelli 91 (come modificati dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95), concernenti le variazioni nella consistenza immobiliare per l'anno 2010, unitamente al mod. 16 - riassunto delle scritture delle vendite. Si precisa che ciascun modello 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle Ragionerie territoriali dello Stato. Quanto sopra, ovviamente, vale anche in relazione al modello 91-DSA concernente i beni appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica. Tale modello, come noto, e' stato introdotto con la circolare n. 8 dell' 11 febbraio 2009. Con l'occasione, si rammenta, in via generale, che nel Conto generale del patrimonio sono da includere i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, ai quali, per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono estesi criteri di valutazione basati su principi di carattere economico, giusta art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2002. Per quanto attiene la nota esplicativa posta a corredo del modello 91 o del modello 91- DSA, si sottolinea che devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dall'Amministrazione della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sara' necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio presso le Amministrazioni predette e a quello presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle cause e delle destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. E' da precisare in particolare la necessita' di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione dell'economia e delle finanze e quelle del Ministero della difesa o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, va ricordato che nelle contabilita' di che trattasi dovranno essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo i nuovi criteri di valutazione stabiliti con il piu' volte citato decreto 18 aprile 2002. In ossequio alla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 15 del 28 aprile 2005, a supporto delle variazioni avvenute nella consistenza patrimoniale immobiliare, i citati modelli 91 e 91-DSA dovranno, infine, essere corredati delle copie degli atti posti in essere dalle Filiali dell'Agenzia del demanio in precedenza non trasmesse per giustificati motivi nel corso dell'anno alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, seguendo le modalita' di invio di cui alla Circolare RGS n. 27 del 21 giugno 2010. Le Ragionerie territoriali dello Stato, prima di aggiornare le scritture contabili, provvedono a vistare entro il 31 marzo 2011 le predette contabilita', previo riscontro con i registri di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i dati relativi alle variazioni dei beni che l'Agenzia del demanio fara' confluire nel S.I.R.G.S. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere entro il 15 aprile 2011 all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, allegando copia degli stessi, debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16. A tale scopo vengono inviati alle Ragionerie territoriali dello Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo 1984). L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali. Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare e' necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra: a) mod. 91 nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)", prezzo da documentare allegando copia della quietanza o evidenza informatica della stessa; b) mod. 16, rigo B; c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II. Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra: 1. il mod. 16 rigo P; 2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II; 3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11. Ove dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti. Al fine di poter superare le difficolta' incontrate dalle Ragionerie territoriali dello Stato nel parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale con quelli della contabilita' finanziaria - a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono darne comunicazione alle Ragionerie territoriali interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale, secondo quanto a suo tempo richiesto dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 21316 del 26 aprile 2000. Tale adempimento si e' reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscosse dagli agenti della riscossione (gia' concessionari del servizio di riscossione dei tributi) senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo cosi' agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui e' ubicato il cespite acquistato. *** Allo scopo di poter rispettare le prescrizioni dell'articolo 14 del D.Lgs n. 279/1997 e, quindi, di includere nel Conto generale del patrimonio i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, analogamente alle comunicazioni rese dalle filiali dell'Agenzia del demanio, anche le Amministrazioni dello Stato, limitatamente ai beni di propria stretta pertinenza, sono tenute, entro il 15 febbraio 2011, a comunicare con apposita nota ai competenti uffici riscontranti, per ciascun bene, i dati concernenti il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 22 novembre 2010 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali, per l'invio ai competenti Uffici centrali del bilancio dei decreti di assegnazione fondi emessi ai sensi della legge 17.8.1960, n. 908. 30 novembre 2010 Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato. 6 dicembre 2010 Termine ultimo per l'inoltro agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti degli ordini di pagare da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche; 9 dicembre 2010 - Termine ultimo, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, per l'invio degli ordini di accreditamento di contabilita' speciale ai competenti Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato; - Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilita' ordinaria. 15 dicembre 2010 Termine ultimo entro il quale il S.I.R.G.S. trasmette alla Banca d'Italia gli ordini di accreditamento di contabilita' speciale. 20 dicembre 2010 - Termine ultimo per gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato per validare i mandati informatici. - Termine per l'invio alle Tesorerie da parte delle Amministrazioni emittenti, degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto; - Termine anche per l'invio alle Tesorerie di: a) titoli tratti su ordini di accreditamento non trasportabili con esclusione di quelli che riguardano il pagamento di retribuzioni o il riversamento di ritenute o il versamento al bilancio dello Stato delle rimanenze sugli ordini di accreditamento inferiori ad euro 5,16 (vedi "Spese da sistemare", lettera E); b) ordinativi tratti sulle contabilita' speciali e tutti gli altri titoli emessi dalle Amministrazioni periferiche, compresi quelli emessi su ruoli di spesa fissa. 21 dicembre 2010 Termine ultimo per l'accettazione dei mandati informatici in conto dell'esercizio 2010 da parte delle Tesorerie. 22 dicembre 2010 Data di inizio della registrazione nelle scritture del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato degli ordini di pagare a carico dell'esercizio 2011, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato competenti. 29 dicembre 2010 Data di inizio della trasmissione alla Banca d'Italia, che li rendera' disponibili per le Tesorerie dal mese di gennaio 2011, degli ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni in conto dell'esercizio 2011. 31 dicembre 2010 - Termine ultimo entro il quale possono essere pagati gli ordinativi «trasportati» emessi nell'esercizio precedente; - Termine ultimo per l'accettazione, da parte degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie territoriali dello Stato, di eventuali atti d'impegno ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre; - Termine per il versamento, da parte dei funzionari delegati, delle rimanenze uguali o inferiori ad Euro 5,16 con imputazione al capitolo " Entrate eventuali e diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico gli ordini di accreditamento emessi. 10 gennaio 2011 - Termine per l'invio dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88) ai competenti Uffici centrali delle Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, universita' e ricerca - ex universita' e ricerca, da parte degli Istituti ed Uffici centrali e periferici. - Termine per l'invio, agli Uffici centrali del bilancio presso i vari Ministeri ed al Dipartimento del tesoro - Direzione V (Ufficio I) della contabilita' amministrativa delle entrate da parte degli Uffici riscontranti e delle Agenzie fiscali; 12 gennaio 2011 Termine ultimo per far pervenire alle Tesorerie, da parte dei funzionari delegati, la richiesta per gli ordini di accreditamento da trasportare. 17 gennaio 2011 - Termine per l'inoltro alla Sezione regionale della Corte dei conti limitatamente ai capitoli degli Uffici scolastici regionali e alla Corte dei conti, per le Amministrazioni centrali da parte delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze, degli elenchi mod. 63 C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte alla chiusura dell'esercizio. - Termine previsto per la segnalazione via informatica da parte delle Tesorerie del trasporto degli ordini di accreditamento. 19 gennaio 2011 Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie, ai funzionari che hanno ricevuto sub-anticipazioni dell'elenco degli ordini di prelievo rimasti inestinti al 31 dicembre 2010. 20 gennaio 2011 Termine ultimo per l'invio da parte delle Filiali dell'Agenzia del Demanio della documentazione giustificativa delle variazioni effettuate per i beni immobili nel corso dell'intero esercizio. 25 gennaio 2011 Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, alle Amministrazioni e agli Uffici centrali del bilancio nonche' alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, dei rendiconti delle aperture di credito relative al II semestre. 31 gennaio 2011 - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati alle Tesorerie, di un prospetto, in duplice copia, degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio; - Termine per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, degli elenchi 62 C.G., in doppio esemplare, delle spese delegate insoddisfatte al 31 dicembre 2010 e da trasportare al nuovo esercizio, corredati dell'elenco analitico dei creditori e delle singole somme da pagare; - Termine per l'inoltro, da parte delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze, agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali e alle Ragionerie territoriali dello Stato delle citta' capoluogo di regione per gli Uffici scolastici regionali degli elenchi delle rate o quote di rate delle spese fisse e pensioni rimaste da pagare al 31 dicembre 2010 e di quelle andate in perenzione amministrativa alla stessa data. 10 febbraio 2011 Termine per l'inoltro, da parte delle Tesorerie: 1. ai funzionari delegati dell'elenco, in doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e rimasti insoluti al 31 dicembre 2010 alla chiusura dell'esercizio; 2. ai funzionari delegati titolari di contabilita' speciali, per l'annullamento degli ordinativi tratti sulle stesse contabilita' rimasti inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione e se riguardano ordinativi tratti su contabilita' speciali accesi ad Enti militari, di quelli inestinti alla fine dello stesso esercizio di emissione; 3. agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, dell'elenco degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento rimasti insoluti. 15 febbraio 2011 - Termine ultimo per l'invio, da parte degli uffici dei consegnatari, dei prospetti delle variazioni annuali dei beni mobili patrimoniali - mod. 98 C.G. ai competenti Uffici centrali del bilancio per gli uffici centrali, ed alle Ragionerie territoriali dello Stato per gli uffici periferici; - Termine ultimo per l'invio, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del DPR n. 254/2002, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili da parte dei soggetti obbligati alla resa del conto giudiziale dei beni loro affidati, nonche' da parte degli uffici dei consegnatari delle Amministrazioni dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato DPR n. 254/2002. - Termine ultimo per l'invio da parte degli uffici dei consegnatari al competente ufficio riscontrante del nuovo inventario mod. 94 C.G.; - Termine per l'invio, da parte del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, dei rendiconti concernenti il materiale di facile consumo e i beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa; - Termine per l'invio al competente ufficio riscontrante del verbale inerente alle risultanze della ricognizione dei beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa; - Termine ultimo per l'inoltro, da parte dei funzionari delegati, agli Uffici centrali del bilancio e alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, degli elenchi suppletivi delle spese delegate insoddisfatte, non iscritte per circostanze particolari negli elenchi principali mod. 62 C.G. inviati nel mese di gennaio; - Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti dei modelli 91(come modificati dalla circolare n. 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95) concernenti le variazioni annuali alla consistenza immobiliare unitamente al modello 16 - riassunto delle scritture delle vendite - da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio; - Termine ultimo per l'invio in duplice copia alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti dei modelli 91-DSA (modello introdotto dalla circolare n. 8/2009) - concernenti le modifiche intervenute nella consistenza dei beni del demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica - da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio; - Termine ultimo per l'invio di apposita nota alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti da parte delle Filiali dell'Agenzia del demanio dei dati relativi ai beni del demanio storico-artistico concernente, in particolare, il codice SEC 95, il numero d'ordine, la descrizione e il valore; - Termine ultimo per l'invio agli Uffici riscontranti, da parte delle Amministrazioni della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, dei dati relativi ai beni demaniali, di propria pertinenza, suscettibili di utilizzazione economica. 21 febbraio 2011 - Termine per l'invio agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei prospetti riassuntivi delle variazioni dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi (modelli 15 e 88). 31 marzo 2011 - Termine ultimo per l'invio delle prenotazioni per modifica di imputazione nonche' per riduzione dell'importo o per annullamento delle quietanze di versamento, tramite SIE. - Termine ultimo per la presentazione del rendiconto suppletivo dei funzionari delegati. - Termine ultimo per l'inserimento al SIRGS da parte degli uffici riscontranti dei dati delle variazioni della consistenza dei beni mobili. 14 aprile 2011 Termine ultimo per le Tesorerie di eseguire le variazioni da apportare ai versamenti, prenotate dagli Uffici centrali del bilancio e dalle Ragionerie territoriali dello Stato. 15 aprile 2011 Termine per provvedere, da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato, all'invio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, con allegata copia dei modelli stessi, debitamente documentati della nota esplicativa e del mod. 16, relativi ai beni immobili patrimoniali. 20 aprile 2011 - Termine ultimo per le Tesorerie per rendere disponibili al S.I.E. le variazioni di entrata effettuate; - Termine ultimo per la trasmissione, da parte delle Tesorerie: 1. agli Uffici di controllo della Corte dei conti i decreti di variazione o di riduzione mod.15 C.G., le schede mod. 14 C.G., nonche' una copia dei mod. 34 C.G., relativi agli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti; 2. all'Ufficio centrale del bilancio o alla Ragioneria territoriale dello Stato competente due copie del suddetto modello 34 C.G., di cui una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo. 30 giugno 2011 Termine ultimo per l'emissione, da parte delle Amministrazioni, degli ordini di accreditamento per la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati negli esercizi 2009 e precedenti e ancora scritturati al conto sospeso "collettivi". ********** MODELLI RICHIAMATI NELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE" E UFFICI PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE Mod. 14 C. G. ( a cura delle Tesorerie) Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento. Mod. 15 C. G. (a cura delle Tesorerie) Decreto di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio. Mod. 15 Rag. Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali) Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi. Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio) Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili. Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio) Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23). Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato) Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento. Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato) Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti. Mod. 66 T/31 - ter C. G (a cura delle Tesorerie) Elenco degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di accreditamento prodotto automaticamente dalle stesse Tesorerie. Mod. 31 - quater C. G. (a cura del Funzionario delegato) Buono speciale su ordine di accreditamento. Mod. 31 - quinquies C. G. (a cura del sub- funzionario delegato) Elenco di prelevamento su sub-anticipazione. Mod. 32 - bis C. G. (a cura delle Tesorerie) Elenco degli ordinativi su ordine di accreditamento rimasti inestinti alla fine dell'esercizio e trasportati all'esercizio successivo. Mod. 34 C. G. (a cura delle Tesorerie) Elenco degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti. Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato) Elenco delle spese variabili, d'ordine e obbligatorie insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio. Mod. 63 C. G. (a cura delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze) Elenco delle rate di spese fisse perente o prescritte alla chiusura dell'esercizio. Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia) Elenco dei titoli pagati in conto sospeso in attesa di nuova imputazione. Mod. 88 Rag. Cent. (a cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca) Prospetto riassuntivo delle variazioni annuali nei beni mobili demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi. Mod. 89 T (a cura delle Tesorerie) Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia. Mod. 91 e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio) Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio. Mod. 91-DSA (a cura delle Filiali dell'Agenzia del demanio) Prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili appartenenti al demanio storico-artistico suscettibili di utilizzazione economica. Mod. 94 C.G. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario) Inventario dei beni mobili di proprieta' dello Stato. Mod. 98 C. G. - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario) Prospetto per «categoria» e classificazione SEC 95 delle variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del singolo ufficio consegnatario. Buono di carico e scarico - gia' Mod. 130 P. G. S. (a cura dell'Ufficio del Consegnatario). Modello per il carico e scarico dei beni mobili di proprieta' dello Stato. Mod. 100 T (a cura delle Tesorerie) Elenco dei titoli da trasportare e di quelli colpiti da perenzione, distintamente per competenza e residui. Mod. 108 C. G. (a cura delle Tesorerie) Eventuali segnalazioni negative desunte dai mod. 34 C.G. e mod. 31-bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio. ABBREVIAZIONI D.A.G. - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi D.A.R. - Decreto accertamento residui passivi D.M. - Decreto ministeriale D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica D.T.E.F. - Direzioni territoriali dell'Economia e delle Finanze GE.CO. - Sistema informatico di gestione e controllo dei beni mobili I.G.B. - Ispettorato generale del bilancio I.G.F. - Ispettorato generale di finanza I.G.I.C.S. - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato I.Ge.P.A. - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni I.S.T. - Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato N.G.S. - Nuovo sistema gestionale (dell'Agenzia del demanio) R.D. - Regio decreto R.G.S. - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato R.T.S. - Ragioneria Territoriale dello Stato S.E.C. 95 - Sistema europeo dei conti 1995 (adottato con regolamento del Consiglio dell'Unione europea n.2223/96 del 25 giugno 1996) S.E.P.A. - Single euro payments area S.I.E. - Sistema informativo entrate SIGMA - DAP - Sistema informativo di gestione della contabilita' dei beni, dei materiali e dei conti giudiziali degli Istituti penitenziari facenti capo al Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento della Giustizia Minorile. S.I.R.G.S. - Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato U.C.B. - Ufficio Centrale del Bilancio U.C.R. - Ufficio centrale di Ragioneria Parte di provvedimento in formato grafico