Art. 3 
 
  La zona di coltivazione della varieta' di peperone «Cuneo» coincide
con la zona di origine  della  varieta'.  Considerato  l'investimento
unitario tipico e la superficie totale della  zona  di  coltivazione,
pari a circa 35 ettari, i limiti quantitativi per  la  produzione  di
sementi e' fissata in 15 kg per anno. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 ottobre 2010 
 
                                         Il direttore generale: Blasi