Art. 3 La zona di coltivazione della varieta' di peperone «Cuneo» coincide con la zona di origine della varieta'. Considerato l'investimento unitario tipico e la superficie totale della zona di coltivazione, pari a circa 35 ettari, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' fissata in 15 kg per anno. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2010 Il direttore generale: Blasi