Art. 2 
 
  A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio  2000,  n.
38, gli incrementi annuali come  sopra  determinati  dovranno  essere
riassorbiti nell'anno in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva
minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3  e
4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  rispetto  alla  retribuzione
presa a base per  l'ultima  rivalutazione  effettuata  ai  sensi  del
medesimo art. 20. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 luglio 2010 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali,Registro n. 16, foglio n. 103