Art. 2 1. Per accedere al beneficio di cui all'art. 1, comma 1, i lavoratori interessati devono presentare, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), corredata: dal contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito; dal contratto di lavoro comportante l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza. 2. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, lettere a), b) e c), dell'art. 1 del presente decreto e riconosce, nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della citata legge n. 191 del 2009, il beneficio contributivo secondo l'ordine cronologico dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto. 3. All'onere derivante dal presente decreto si provvede, sulla base di specifica rendicontazione dell'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della legge n.191 del 2009. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2010 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 16, foglio n. 205