Art. 2 
 
  1. Per accedere  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  i
lavoratori interessati devono presentare, a decorrere dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre  2010,
apposita domanda  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS), corredata: dal contratto di lavoro immediatamente  precedente
la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito; dal contratto di
lavoro  comportante  l'inquadramento  in   un   livello   retributivo
inferiore di almeno il 20 per  cento  a  quello  corrispondente  alle
mansioni di provenienza. 
  2. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti previsti  al  comma
1, lettere a), b) e c), dell'art. 1 del presente decreto e riconosce,
nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della citata  legge
n.  191  del  2009,  il  beneficio  contributivo   secondo   l'ordine
cronologico dell'accettazione dell'offerta di lavoro di cui  all'art.
1, comma 1, lettera b), del presente decreto. 
  3. All'onere derivante dal presente decreto si provvede, sulla base
di specifica rendicontazione dell'INPS  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze,
nel limite di spesa di cui all'art. 2, comma 133, della  legge  n.191
del 2009. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 luglio 2010 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Tremonti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali 
registro n. 16, foglio n. 205