Art. 4 Modalita' per la messa a disposizione delle informazioni 1. Le informazioni sono messe a disposizione del Nuovo sistema informativo sanitario attraverso l'utilizzo delle funzionalita' previste dal Sistema informativo salute mentale. 2. Il sistema e' predisposto per permettere: alle unita' organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare la base dati centrale in forma aggregata limitatamente ai dati relativi alla regione di appartenenza; alle unita' organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria e della Direzione generale del sistema informativo del Ministero della salute competenti, come individuati dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata. 3. Le modalita' di alimentazione del Sistema informativo per la salute mentale sono specificate nell'allegato disciplinare tecnico. 4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi sono disponibili sul sito internet del Ministero (www.nsis.ministerosalute.it), anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale. 5. Eventuali integrazioni o modifiche ai flussi informativi, alle regole di acquisizione e di controllo ed alle modalita' di trasmissione saranno rese disponibili con le medesime modalita' previste al comma 3.