Art. 2 
 
 
                Individuazione dei criteri di riparto 
 
  1. Nell'ambito delle somme come individuate ai sensi del precedente
art. 1, ad ogni ente locale e' riconosciuta  una  misura  agevolativa
cosi' ripartita: 
  a) una quota, pari al 75 per cento, e' attribuita in proporzione al
numero di abitanti, secondo i dati  ISTAT  riferiti  al  31  dicembre
2008; 
  b) una quota, pari al 25 per cento, e' attribuita in rapporto  alle
spese di  investimento  sostenute,  come  risultanti  dal  rendiconto
presentato per l'anno 2008. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 ottobre 2010 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi