Art. 2 Individuazione dei criteri di riparto 1. Nell'ambito delle somme come individuate ai sensi del precedente art. 1, ad ogni ente locale e' riconosciuta una misura agevolativa cosi' ripartita: a) una quota, pari al 75 per cento, e' attribuita in proporzione al numero di abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2008; b) una quota, pari al 25 per cento, e' attribuita in rapporto alle spese di investimento sostenute, come risultanti dal rendiconto presentato per l'anno 2008. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2010 Il Ministro dell'interno Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi