Art. 4 
 
  1. Tre mesi  prima  della  scadenza  del  termine  di  durata,  gli
organismi di cui all'art. 1 presentano una  relazione  sull'attivita'
svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai  sensi  dell'art.  29,  comma  2-bis,  del
decreto‑legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  ai  fini  della  valutazione
congiunta della perdurante utilita' degli stessi e della  conseguente
eventuale proroga della durata, comunque non superiore a due anni, da
adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita'. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo. 
    Roma, 30 luglio 2010 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei Ministri 
                                Letta 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti 
 
                             Il Ministro 
                      per le pari opportunita' 
                              Carfagna 
 

Registrato alla Corte dei conti, il 22 settembre 2010 
Ministeri  istituzionali,Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri,
registro n. 14, foglio n. 162