Art. 4 1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto‑legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a due anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita'. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 30 luglio 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro della difesa La Russa Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per le pari opportunita' Carfagna Registrato alla Corte dei conti, il 22 settembre 2010 Ministeri istituzionali,Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 162