Art. 2 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le  ore  11
del giorno 26 ottobre 2010, con l'osservanza delle modalita' indicate
negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 23 agosto 2010. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 agosto 2010. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.