Art. 4 
 
  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' a decorrere
dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla  domanda  stessa
da parte dell'organismo comunitario. 
  2. La protezione transitoria decadra' qualora entro sei mesi  dalla
data di pubblicazione del presente decreto, non  sara'  approvato  il
relativo piano dei  controlli,  cosi'  come  previsto  dal  comma  2,
dell'art. 10 del decreto 21 maggio 2007. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2010 
 
                                  Il capo Dipartimento: Rasi Caldogno