Art. 10 Disposizioni transitorie 1. La struttura di controllo autorizzata, per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto autorizzativo allo svolgimento dei controlli della singola D.O. di cui al comma 3, deve seguire, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, la procedura sperimentale di cui al successivo comma 2. 2. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato di una o piu' D.O. sia sorteggiato per una delle medesime, anche relativamente a diverse attivita' di controllo, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attivita' ispettive a carico di tutte le D.O. per le quali essa sia stata autorizzata, qualora sia possibile verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo in considerazione della stagionalita' delle fasi di controllo. 3. Le modalita' di sorteggio e di controllo di cui al precedente comma sono valutate entro il 1° giugno di ciascun anno di sperimentazione, nell'ambito di un tavolo di lavoro costituito dall'ICQRF e regioni o provincie autonome territorialmente competenti, al fine di valutarne l'efficacia e la fattibilita'. 4. Entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le strutture di controllo presentano all'ICQRF il piano di controllo ed il prospetto tariffario elaborati secondo lo schema allegato al presente decreto. L'ICQRF, sentito il Gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, provvedera' entro 2 mesi dalla presentazione del piano di controllo e del prospetto tariffario, all'emanazione dei decreti di autorizzazione allo svolgimento dei controlli previsti dal decreto legislativo alle strutture di controllo per tutte le DOP riconosciute. 5. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 4, le strutture di controllo garantiscono la certificazione ed il controllo senza soluzione di continuita', secondo il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato. 6. Gli allegati 4, 5, 6 e 7 al presente decreto possono essere modificati con decreto dell'Ispettore generale capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, sentito il Gruppo tecnico di valutazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2010 Il Ministro: Galan