Art. 10 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. La struttura di controllo autorizzata, per  un  periodo  di  tre
anni a decorrere dall'entrata in  vigore  del  decreto  autorizzativo
allo svolgimento dei controlli della singola D.O. di cui al comma  3,
deve seguire, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5,
la procedura sperimentale di cui al successivo comma 2. 
  2. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato di  una
o  piu'  D.O.  sia  sorteggiato  per  una   delle   medesime,   anche
relativamente a diverse  attivita'  di  controllo,  la  struttura  di
controllo deve svolgere  contestualmente  le  attivita'  ispettive  a
carico di tutte le D.O. per le  quali  essa  sia  stata  autorizzata,
qualora sia possibile verificare tutti i  requisiti  richiesti  dagli
schemi di piano di controllo in  considerazione  della  stagionalita'
delle fasi di controllo. 
  3. Le modalita' di sorteggio e di controllo di  cui  al  precedente
comma  sono  valutate  entro  il  1°  giugno  di  ciascun   anno   di
sperimentazione,  nell'ambito  di  un  tavolo  di  lavoro  costituito
dall'ICQRF  e   regioni   o   provincie   autonome   territorialmente
competenti, al fine di valutarne l'efficacia e la fattibilita'. 
  4. Entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto le
strutture di controllo presentano all'ICQRF il piano di controllo  ed
il prospetto tariffario  elaborati  secondo  lo  schema  allegato  al
presente decreto. 
  L'ICQRF, sentito il Gruppo tecnico di valutazione di  cui  all'art.
13, comma 1, del decreto legislativo, provvedera' entro 2 mesi  dalla
presentazione del piano di  controllo  e  del  prospetto  tariffario,
all'emanazione dei decreti di  autorizzazione  allo  svolgimento  dei
controlli  previsti  dal  decreto  legislativo  alle   strutture   di
controllo per tutte le DOP riconosciute. 
  5. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 4, le  strutture  di
controllo  garantiscono  la  certificazione  ed  il  controllo  senza
soluzione di continuita',  secondo  il  piano  dei  controlli  ed  il
prospetto tariffario precedentemente approvato. 
  6. Gli allegati 4, 5, 6 e 7  al  presente  decreto  possono  essere
modificati con  decreto  dell'Ispettore  generale  capo  Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  sentito  il  Gruppo
tecnico di valutazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 novembre 2010 
 
                                                   Il Ministro: Galan