Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. L'attivita' di controllo di cui agli  articoli  118-sexdecies  e
118-septdecies del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  indicato  nelle
premesse, e' svolta dalle  strutture  di  controllo  autorizzate  con
decreto dell'ICQRF, secondo i criteri ed i contenuti  del  piano  dei
controlli e del prospetto tariffario  approvati,  sentito  il  gruppo
tecnico di valutazione di cui  all'art.  13,  comma  1,  del  decreto
legislativo. 
  2. L'immissione nel sistema di controllo e'  condizione  necessaria
per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. 
  3. Ciascuna produzione D.O., ivi comprese le eventuali sottozone  e
tipologie previste dal disciplinare di  produzione,  e'  soggetta  al
controllo di una sola struttura di controllo. 
  4. Ciascuna struttura di controllo puo' effettuare  l'attivita'  di
controllo di cui al comma 1 per una o piu' produzioni D.O. 
  5. Lo schema di piano dei controlli relativo  alla  produzione  dei
vini a  denominazione  di  origine,  le  relative  istruzioni  ed  il
prospetto tariffario di cui agli allegati da  1  a  3,  costituiscono
parte integrante del presente decreto.