Art. 2 Ambito di applicazione 1. L'attivita' di controllo di cui agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 indicato nelle premesse, e' svolta dalle strutture di controllo autorizzate con decreto dell'ICQRF, secondo i criteri ed i contenuti del piano dei controlli e del prospetto tariffario approvati, sentito il gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo. 2. L'immissione nel sistema di controllo e' condizione necessaria per la certificazione e la rivendicazione delle D.O. 3. Ciascuna produzione D.O., ivi comprese le eventuali sottozone e tipologie previste dal disciplinare di produzione, e' soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. 4. Ciascuna struttura di controllo puo' effettuare l'attivita' di controllo di cui al comma 1 per una o piu' produzioni D.O. 5. Lo schema di piano dei controlli relativo alla produzione dei vini a denominazione di origine, le relative istruzioni ed il prospetto tariffario di cui agli allegati da 1 a 3, costituiscono parte integrante del presente decreto.