Art. 3 Istituzione del sistema di controllo 1. Le strutture di controllo sono iscritte nell'«Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine del settore vitivinicolo», istituito presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero - Direzione generale della vigilanza per la qualita' e la tutela dei consumatori e reso disponibile sul portale SIAN. Detto elenco e' distinto in due sezioni per le strutture di controllo pubbliche e private. 2. La scelta della struttura di controllo e' effettuata tra quelle iscritte all'elenco di cui al precedente comma, dai soggetti di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine secondo la procedura stabilita con decreto ministeriale di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero del documento unico e del disciplinare di produzione, il soggetto individuato per il controllo della specifica D.O. trasmette al Ministero ed alla competente regione o provincia autonoma il piano dei controlli e il relativo prospetto tariffario redatti secondo lo schema allegato al presente decreto, nonche' la documentazione di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo. 4. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma l'ICQRF, esaminata la documentazione di cui al precedente comma 3, acquisito il parere del gruppo tecnico di valutazione, emana il decreto di autorizzazione. 5. L'autorizzazione di cui al precedente comma ha validita' triennale ed e' rinnovabile, alla scadenza del triennio, su richiesta dei soggetti legittimati. 6. Tuttavia, prima della scadenza del triennio, la filiera vitivinicola rappresentativa puo' comunicare, a seguito di inadempienze della struttura di controllo riconducibili all'art. 25 del decreto legislativo, in qualsiasi momento all'ICQRF, la volonta' di avvalersi dell'attivita' di un'altra struttura di controllo tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 1. In caso di passaggio ad altra struttura di controllo decade ogni impegno, vincolo e condizione intercorrente tra i soggetti della filiera vitivinicola e la precedente struttura di controllo. 7. L'autorizzazione di cui al comma 4 puo' essere sospesa o revocata nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo, sentito il parere della Regione o Provincia autonoma interessata ed il gruppo tecnico di valutazione.