Art. 3 
 
 
                Istituzione del sistema di controllo 
 
  1. Le strutture  di  controllo  sono  iscritte  nell'«Elenco  delle
strutture di controllo per le denominazioni di  origine  del  settore
vitivinicolo»,  istituito  presso  il  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti agroalimentari del  Ministero  -  Direzione  generale  della
vigilanza per  la  qualita'  e  la  tutela  dei  consumatori  e  reso
disponibile sul portale SIAN. Detto elenco e' distinto in due sezioni
per le strutture di controllo pubbliche e private. 
  2. La scelta della struttura di controllo e' effettuata tra  quelle
iscritte all'elenco di cui al precedente comma, dai soggetti  di  cui
all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo,  contestualmente  alla
presentazione dell'istanza di riconoscimento della  denominazione  di
origine secondo la procedura stabilita con  decreto  ministeriale  di
cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo. 
  3. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito
internet del Ministero del documento  unico  e  del  disciplinare  di
produzione, il soggetto individuato per il controllo della  specifica
D.O. trasmette al Ministero ed alla competente  regione  o  provincia
autonoma il piano dei controlli e il  relativo  prospetto  tariffario
redatti secondo lo schema allegato al presente  decreto,  nonche'  la
documentazione di cui all'art. 13, comma 11, del decreto legislativo. 
  4.  Entro  sessanta  giorni  successivi  alla  presentazione  della
documentazione di cui  al  precedente  comma  l'ICQRF,  esaminata  la
documentazione di cui al precedente comma 3, acquisito il parere  del
gruppo tecnico di valutazione, emana il decreto di autorizzazione. 
  5.  L'autorizzazione  di  cui  al  precedente  comma  ha  validita'
triennale ed e' rinnovabile, alla scadenza del triennio, su richiesta
dei soggetti legittimati. 
  6.  Tuttavia,  prima  della  scadenza  del  triennio,  la   filiera
vitivinicola  rappresentativa   puo'   comunicare,   a   seguito   di
inadempienze della struttura di controllo riconducibili  all'art.  25
del decreto legislativo, in qualsiasi momento all'ICQRF, la  volonta'
di avvalersi dell'attivita' di un'altra struttura  di  controllo  tra
quelle iscritte all'elenco di cui al comma 1. In caso di passaggio ad
altra  struttura  di  controllo  decade  ogni  impegno,   vincolo   e
condizione intercorrente tra i soggetti della filiera vitivinicola  e
la precedente struttura di controllo. 
  7. L'autorizzazione di  cui  al  comma  4  puo'  essere  sospesa  o
revocata nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 13,  comma
4, del  decreto  legislativo,  sentito  il  parere  della  Regione  o
Provincia autonoma interessata ed il gruppo tecnico di valutazione.