Art. 4 Adempimenti delle strutture di controllo 1. Ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale di cui all'art. 19 del decreto legislativo, la struttura di controllo deve garantire, sotto la propria responsabilita', la tracciabilita' di ciascuna partita di vino D.O. e in particolare: a) per i vini DOCG, la distribuzione dei contrassegni di Stato mediante una specifica procedura documentata; b) per i vini DOC, la distribuzione dei contrassegni di Stato, mediante una specifica procedura documentata o, in alternativa, secondo quanto previsto dal piano dei controlli, la gestione del riferimento del lotto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992, attribuito alla partita certificata. 2. La struttura di controllo autorizzata puo' avvalersi, per la distribuzione dei contrassegni di cui al comma 1 dei Consorzi di tutela delle singole D.O. incaricati dal Ministero ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo. In tal caso la convenzione deve essere formalizzata e autorizzata con il decreto di incarico e approvazione del piano dei controlli. 3. La struttura di controllo deve garantire la tracciabilita' documentale ed informatica delle azioni e delle attivita' previste dal piano dei controlli approvato. 4. La struttura di controllo provvede, per ciascuna D.O., allo svolgimento delle attivita' previste dal piano dei controlli approvato, comunicando anche in via informatica all'ICQRF ed alle regioni e province autonome territorialmente competenti, oltre le non conformita' gravi e le non conformita' riconducibili a violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto, qualsiasi fattispecie di irregolarita' accertata riconducibile allo schedario viticolo nazionale e/o non conformita'. 5. La documentazione inerente il sistema di certificazione e di controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata per singola D.O., anche in modo informatizzato, e' in ogni momento a disposizione delle Autorita' di vigilanza. La struttura di controllo autorizzata deve consegnarla, all'ICQRF o alla nuova struttura di controllo subentrante, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione. 6. La documentazione di cui al precedente comma 5, detenuta presso la sede della struttura di controllo autorizzata o, in caso di piu' sedi operative territoriali, presso ognuna di esse, e' elencata nelle istruzioni dello schema di piano di controllo allegato. 7. Il piano dei controlli approvato ed il prospetto tariffario, per le singole D.O. saranno resi disponibili alla filiera vitivinicola interessata tramite la pubblicazione sul sito del Ministero e della regione o provincia autonoma competente.