Art. 4 
 
 
              Adempimenti delle strutture di controllo 
 
  1. Ai sensi del presente decreto e del decreto ministeriale di  cui
all'art. 19 del decreto legislativo, la struttura di  controllo  deve
garantire, sotto la propria  responsabilita',  la  tracciabilita'  di
ciascuna partita di vino D.O. e in particolare: 
    a) per i vini DOCG, la distribuzione dei  contrassegni  di  Stato
mediante una specifica procedura documentata; 
    b) per i vini DOC, la distribuzione dei  contrassegni  di  Stato,
mediante una  specifica  procedura  documentata  o,  in  alternativa,
secondo quanto previsto dal piano  dei  controlli,  la  gestione  del
riferimento del lotto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo  n.
109/1992, attribuito alla partita certificata. 
  2. La struttura di controllo autorizzata  puo'  avvalersi,  per  la
distribuzione dei contrassegni di cui al  comma  1  dei  Consorzi  di
tutela delle singole D.O. incaricati dal Ministero ai sensi dell'art.
17, comma 4, del decreto legislativo. In tal caso la convenzione deve
essere formalizzata e  autorizzata  con  il  decreto  di  incarico  e
approvazione del piano dei controlli. 
  3. La struttura  di  controllo  deve  garantire  la  tracciabilita'
documentale ed informatica delle azioni e  delle  attivita'  previste
dal piano dei controlli approvato. 
  4. La struttura di controllo  provvede,  per  ciascuna  D.O.,  allo
svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  piano   dei   controlli
approvato, comunicando anche in via  informatica  all'ICQRF  ed  alle
regioni e province autonome territorialmente competenti, oltre le non
conformita' gravi e le non conformita' riconducibili a violazioni per
le quali e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria,  redatte
secondo lo  schema  di  cui  all'allegato  4  del  presente  decreto,
qualsiasi fattispecie di irregolarita' accertata  riconducibile  allo
schedario viticolo nazionale e/o non conformita'. 
  5. La documentazione inerente il sistema  di  certificazione  e  di
controllo,  adeguatamente  aggiornata,  gestita  ed  archiviata   per
singola D.O., anche in modo informatizzato,  e'  in  ogni  momento  a
disposizione delle Autorita' di vigilanza. La struttura di  controllo
autorizzata deve consegnarla, all'ICQRF o  alla  nuova  struttura  di
controllo   subentrante,   in   caso   di   scioglimento   o   revoca
dell'autorizzazione. 
  6. La documentazione di cui al precedente comma 5, detenuta  presso
la sede della struttura di controllo autorizzata o, in caso  di  piu'
sedi operative territoriali, presso ognuna di esse, e' elencata nelle
istruzioni dello schema di piano di controllo allegato. 
  7. Il piano dei controlli approvato ed il prospetto tariffario, per
le singole D.O. saranno resi disponibili  alla  filiera  vitivinicola
interessata tramite la pubblicazione sul sito del Ministero  e  della
regione o provincia autonoma competente.