Art. 5 
 
 
               Convenzione tra strutture di controllo 
 
  1. La struttura di controllo autorizzata per la specifica D.O. puo'
avvalersi, per  un'unica  categoria  di  soggetti  appartenente  alla
filiera,  tramite   apposita   convenzione   e   sotto   la   propria
responsabilita',  di  altro  soggetto  iscritto  all'elenco  di   cui
all'art.  3,  comma  1,  specificando  nel  piano  dei  controlli  le
attivita' delegate ed allegando allo stesso copia  della  convenzione
stipulata che viene approvata contestualmente alla  approvazione  del
piano dei controlli. Detta convenzione non  potra'  essere  stipulata
successivamente alla autorizzazione. 
  2. Nel caso in cui le zone di produzione  di  piu'  D.O.  siano  in
tutto o in parte sovrapposte e siano state autorizzati  al  controllo
strutture diverse, i controlli ispettivi presso i  singoli  operatori
devono essere eseguiti da un'unica struttura di controllo individuata
dalla regione o dalla provincia  autonoma  competente,  d'intesa  con
l'ICQRF, tra quelle autorizzate per le D.O. interessate. 
  3. A seguito dell'individuazione della struttura  di  controllo  di
cui al  comma  2  le  strutture  di  controllo  autorizzate  dovranno
stipulare  apposita  convenzione,  specificando   le   attivita'   di
controllo delegate. 
  4. Le convenzioni, di cui ai commi 1 e 3, presentate unitamente  al
piano dei controlli dovranno essere approvate dal gruppo  tecnico  di
valutazione; esse  possono  essere  presentate  solo  contestualmente
all'affidamento dell'incarico. 
  5. Le attivita' di controllo di cui ai commi 1 e  3,  delegate  per
convenzione, non potranno in nessun modo riguardare le  attivita'  di
competenza del Comitato di certificazione e dell'Organo  decidente  i
ricorsi.