Art. 5 Convenzione tra strutture di controllo 1. La struttura di controllo autorizzata per la specifica D.O. puo' avvalersi, per un'unica categoria di soggetti appartenente alla filiera, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilita', di altro soggetto iscritto all'elenco di cui all'art. 3, comma 1, specificando nel piano dei controlli le attivita' delegate ed allegando allo stesso copia della convenzione stipulata che viene approvata contestualmente alla approvazione del piano dei controlli. Detta convenzione non potra' essere stipulata successivamente alla autorizzazione. 2. Nel caso in cui le zone di produzione di piu' D.O. siano in tutto o in parte sovrapposte e siano state autorizzati al controllo strutture diverse, i controlli ispettivi presso i singoli operatori devono essere eseguiti da un'unica struttura di controllo individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente, d'intesa con l'ICQRF, tra quelle autorizzate per le D.O. interessate. 3. A seguito dell'individuazione della struttura di controllo di cui al comma 2 le strutture di controllo autorizzate dovranno stipulare apposita convenzione, specificando le attivita' di controllo delegate. 4. Le convenzioni, di cui ai commi 1 e 3, presentate unitamente al piano dei controlli dovranno essere approvate dal gruppo tecnico di valutazione; esse possono essere presentate solo contestualmente all'affidamento dell'incarico. 5. Le attivita' di controllo di cui ai commi 1 e 3, delegate per convenzione, non potranno in nessun modo riguardare le attivita' di competenza del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.