Art. 6 
 
 
  Istituzione degli elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola 
 
  1. La struttura di controllo autorizzata a svolgere l'attivita'  di
certificazione e controllo, per  la  singola  D.O.,  deve  comunicare
all'ICQRF  e  alla  regione  o  provincia   autonoma   competente   e
condividere nel portale SIAN gli elenchi dei soggetti  della  filiera
vitivinicola, immessi nel sistema di controllo e notificati ai  sensi
dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo, compresi i  soggetti
iscritti  allo  schedario  viticolo  regionale,  sulla   base   delle
rivendicazioni della produzione D.O. del precedente anno. 
  2. Ai fini  della  rivendicazione  di  ciascuna  D.O.,  i  soggetti
viticoltori appartenenti  anche  ad  altre  categorie  della  filiera
vitivinicola sono iscritti ai rispettivi elenchi di cui al precedente
comma 1. 
  3. Salvo diversa comunicazione di  disdetta  degli  interessati,  i
soggetti  gia'  immessi  nel  sistema  di  controllo  della  D.O.  si
ritengono iscritti agli elenchi di cui al comma 1 e  tale  iscrizione
si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.