Art. 6 Istituzione degli elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola 1. La struttura di controllo autorizzata a svolgere l'attivita' di certificazione e controllo, per la singola D.O., deve comunicare all'ICQRF e alla regione o provincia autonoma competente e condividere nel portale SIAN gli elenchi dei soggetti della filiera vitivinicola, immessi nel sistema di controllo e notificati ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto legislativo, compresi i soggetti iscritti allo schedario viticolo regionale, sulla base delle rivendicazioni della produzione D.O. del precedente anno. 2. Ai fini della rivendicazione di ciascuna D.O., i soggetti viticoltori appartenenti anche ad altre categorie della filiera vitivinicola sono iscritti ai rispettivi elenchi di cui al precedente comma 1. 3. Salvo diversa comunicazione di disdetta degli interessati, i soggetti gia' immessi nel sistema di controllo della D.O. si ritengono iscritti agli elenchi di cui al comma 1 e tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.