Art. 7 Sistema di certificazione e controllo 1. La struttura di controllo svolge l'attivita' di certificazione e di controllo, per singola D.O. sulla base dello schema di piano di controllo allegato al presente decreto a carico dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al precedente art. 6. 2. La certificazione delle produzioni di vino atto a divenire D.O. viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione e controllo sulla base del procedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 15 del decreto legislativo. Nel caso di giudizio di «idoneita'» la struttura di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita, secondo il modello di cui all'allegato 5. 3. La struttura di controllo svolge controlli ispettivi, per ciascuna D.O. e per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema tutelato, su una percentuale fissata nello schema di piano dei controlli. 4. Gli operatori da sottoporre a controllo devono essere estratti tramite sorteggio casuale effettuato alla presenza di un funzionario della regione o provincia autonoma e di un funzionario dell'Ufficio ICQRF competenti per il territorio di produzione della D.O. 5. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato di una o piu' D.O. sia sorteggiato per tutte o alcune delle medesime, anche relativamente a piu' attivita' di controllo, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attivita' ispettive, qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti dagli schemi di piano di controllo in considerazione della stagionalita' delle fasi di controllo. 6. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. destinato all'imbottigliamento, i soggetti imbottigliatori, prima dell'inizio delle operazioni, devono comunicare, alla competente struttura di controllo autorizzata, la data di inizio e di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento, il lotto attribuito alla partita certificata, i recipienti di stoccaggio e la relativa capacita', secondo il modello di cui all'allegato 6 del presente decreto. 7. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, il lotto attribuito alla partita certificata, la data di previsto termine delle operazioni di imbottigliamento nonche' eventuali perdite possono essere comunicati alla struttura di controllo entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni indicata nella comunicazione di cui al comma 6. 8. Le partite di vino atte a divenire a D.O. i cui disciplinari di produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia, nonche' le partite imbottigliate, sotto la responsabilita' del soggetto detentore, antecedentemente all'espletamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui all'art. 15 del decreto legislativo, seguono le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. 9. La struttura di controllo autorizzata deve garantire, in ogni caso, l'efficace e puntuale acquisizione degli elementi documentali propedeutici allo svolgimento delle attivita' previste dal piano dei controlli e dalle attivita' connesse al procedimento di certificazione delle partite.