Art. 7 
 
 
                Sistema di certificazione e controllo 
 
  1. La struttura di controllo svolge l'attivita' di certificazione e
di controllo, per singola D.O. sulla base dello schema  di  piano  di
controllo allegato al presente decreto a carico dei soggetti iscritti
negli elenchi di cui al precedente art. 6. 
  2. La certificazione delle produzioni di vino atto a divenire  D.O.
viene richiesta dai soggetti immessi nel sistema di certificazione  e
controllo sulla  base  del  procedimento  e  delle  disposizioni  del
decreto ministeriale di cui all'art. 15 del decreto legislativo. 
  Nel caso di giudizio  di  «idoneita'»  la  struttura  di  controllo
rilascia la  certificazione  per  la  relativa  partita,  secondo  il
modello di cui all'allegato 5. 
  3. La  struttura  di  controllo  svolge  controlli  ispettivi,  per
ciascuna D.O. e  per  ciascuna  categoria  di  soggetti  immessi  nel
sistema tutelato, su una percentuale fissata nello  schema  di  piano
dei controlli. 
  4. Gli operatori da sottoporre a controllo devono  essere  estratti
tramite sorteggio casuale effettuato alla presenza di un  funzionario
della regione o provincia autonoma e di un  funzionario  dell'Ufficio
ICQRF competenti per il territorio di produzione della D.O. 
  5. Nel caso in cui un soggetto immesso nel sistema tutelato di  una
o piu' D.O. sia sorteggiato per tutte o alcune delle medesime,  anche
relativamente  a  piu'  attivita'  di  controllo,  la  struttura   di
controllo  deve  svolgere  contestualmente  le  attivita'  ispettive,
qualora sia in grado di verificare tutti i requisiti richiesti  dagli
schemi di piano di controllo in  considerazione  della  stagionalita'
delle fasi di controllo. 
  6. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O.  destinato
all'imbottigliamento, i soggetti imbottigliatori,  prima  dell'inizio
delle operazioni, devono comunicare,  alla  competente  struttura  di
controllo autorizzata, la data di inizio e di previsto termine  delle
operazioni di imbottigliamento,  il  lotto  attribuito  alla  partita
certificata, i recipienti di  stoccaggio  e  la  relativa  capacita',
secondo il modello di cui all'allegato 6 del presente decreto. 
  7. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, il lotto
attribuito alla partita certificata,  la  data  di  previsto  termine
delle  operazioni  di  imbottigliamento  nonche'  eventuali   perdite
possono essere comunicati alla struttura di controllo entro 7  giorni
lavorativi dalla data  di  inizio  delle  operazioni  indicata  nella
comunicazione di cui al comma 6. 
  8. Le partite di vino atte a divenire a D.O. i cui disciplinari  di
produzione prevedono un periodo di affinamento in bottiglia,  nonche'
le partite  imbottigliate,  sotto  la  responsabilita'  del  soggetto
detentore,   antecedentemente    all'espletamento    delle    analisi
chimico-fisiche ed organolettiche di  cui  all'art.  15  del  decreto
legislativo, seguono le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. 
  9. La struttura di controllo autorizzata deve  garantire,  in  ogni
caso, l'efficace e puntuale acquisizione degli  elementi  documentali
propedeutici allo svolgimento delle attivita' previste dal piano  dei
controlli   e   dalle   attivita'   connesse   al   procedimento   di
certificazione delle partite.