Art. 8 
 
 
                      Flusso delle informazioni 
 
  1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino  atto  a  divenire
D.O. o declassamento di vino a D.O. ad altra denominazione di origine
o indicazione geografica, i soggetti della filiera ne danno immediata
comunicazione, anche mediante strumenti informatici,  alla  struttura
di controllo che, a sua volta, informa entro 24 ore la  struttura  di
controllo competente per la D.O. risultante dall'operazione  mettendo
a disposizione  a  titolo  gratuito  la  documentazione  e  gli  atti
necessari al proseguimento del procedimento di  certificazione  della
produzione vitivinicola. 
  2. Alla struttura di controllo  autorizzata  e'  fornito  l'accesso
telematico ai servizi  SIAN  per  la  consultazione  dello  schedario
viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia  e  di  produzione,  delle
dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento  dei  dati  di
cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo,  ivi  compresi  i
provvedimenti di non conformita' lievi e/o  gravi  emerse  a  seguito
delle attivita' previste dal piano dei controlli. 
  Le modalita' e le tempistiche per l'inserimento e la  gestione  dei
dati di cui sopra sono definite d'intesa tra l'ICQRF, le regioni e le
provincie autonome e gli enti gestori delle banche dati. 
  3. Le comunicazioni previste dallo schema di  piano  dei  controlli
allegato  potranno  essere   effettuate   mediante   telefax,   posta
ordinaria,  posta  elettronica  o  mediante  qualsiasi  altro   mezzo
telematico di comunicazione secondo le  modalita'  concordate  tra  i
soggetti interessati. 
  4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a  metterli
a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo autorizzate. 
  5. Fermo restando il trattamento  delle  fattispecie  non  conformi
previste  dallo  schema  di  piano  di  controlli,  la  struttura  di
controllo e' tenuta a comunicare alle regioni e province ed all'ICQRF
territorialmente competenti, qualsiasi situazione di  disallineamento
dei dati contenuti nello schedario viticolo, qualsiasi  irregolarita'
documentale accertata a seguito delle attivita' di  certificazione  e
di controllo. 
  6. La struttura di controllo autorizzata per la singola  D.O.  deve
fornire, alle regioni e province autonome ed agli Uffici  dell'ICQRF,
l'accesso al sistema informatico di  gestione  dei  carichi  e  degli
scarichi  dei  prodotti  vitivinicoli  oggetto  di  certificazione  e
controllo. 
  7. Fino all'avvio della funzionalita' di una banca  dati  condivisa
in cui le strutture di controllo devono far confluire  tutti  i  dati
relativi all'attivita' di controllo e certificazione svolta, ciascuna
struttura di controllo e' tenuta a fornire alla regione  o  provincia
autonoma territorialmente competente, al Consorzio di tutela  e  agli
Uffici dell'ICQRF, report trimestrali sullo stato di evoluzione delle
singole  D.O.  riportanti  anche  i  dati  relativi  alle  produzioni
vitivinicole certificate, imbottigliate ed esportate. 
  8. I report di cui al  comma  precedente  dovranno  essere  redatti
secondo modalita' concordate con la Regione o la  Provincia  autonoma
territorialmente competenti. 
  9. La struttura di controllo e' tenuta a trasmettere  all'ICQRF  ed
alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1ยบ marzo  di
ciascun  anno,  la  relazione  sull'attivita'  dei  controlli  svolti
nell'anno precedente, contenente, per  ogni  tipologia  di  controllo
prevista dal piano dei controlli della singola D.O., almeno i dati  e
gli elementi documentali di cui all'allegato 7 del presente decreto.