Art. 8 Flusso delle informazioni 1. Nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire D.O. o declassamento di vino a D.O. ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, i soggetti della filiera ne danno immediata comunicazione, anche mediante strumenti informatici, alla struttura di controllo che, a sua volta, informa entro 24 ore la struttura di controllo competente per la D.O. risultante dall'operazione mettendo a disposizione a titolo gratuito la documentazione e gli atti necessari al proseguimento del procedimento di certificazione della produzione vitivinicola. 2. Alla struttura di controllo autorizzata e' fornito l'accesso telematico ai servizi SIAN per la consultazione dello schedario viticolo, delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, delle dichiarazioni di giacenza dei vini e per l'inserimento dei dati di cui all'art. 13, comma 16, del decreto legislativo, ivi compresi i provvedimenti di non conformita' lievi e/o gravi emerse a seguito delle attivita' previste dal piano dei controlli. Le modalita' e le tempistiche per l'inserimento e la gestione dei dati di cui sopra sono definite d'intesa tra l'ICQRF, le regioni e le provincie autonome e gli enti gestori delle banche dati. 3. Le comunicazioni previste dallo schema di piano dei controlli allegato potranno essere effettuate mediante telefax, posta ordinaria, posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo telematico di comunicazione secondo le modalita' concordate tra i soggetti interessati. 4. Gli enti detentori e gestori dei dati sono obbligati a metterli a disposizione gratuitamente alle strutture di controllo autorizzate. 5. Fermo restando il trattamento delle fattispecie non conformi previste dallo schema di piano di controlli, la struttura di controllo e' tenuta a comunicare alle regioni e province ed all'ICQRF territorialmente competenti, qualsiasi situazione di disallineamento dei dati contenuti nello schedario viticolo, qualsiasi irregolarita' documentale accertata a seguito delle attivita' di certificazione e di controllo. 6. La struttura di controllo autorizzata per la singola D.O. deve fornire, alle regioni e province autonome ed agli Uffici dell'ICQRF, l'accesso al sistema informatico di gestione dei carichi e degli scarichi dei prodotti vitivinicoli oggetto di certificazione e controllo. 7. Fino all'avvio della funzionalita' di una banca dati condivisa in cui le strutture di controllo devono far confluire tutti i dati relativi all'attivita' di controllo e certificazione svolta, ciascuna struttura di controllo e' tenuta a fornire alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al Consorzio di tutela e agli Uffici dell'ICQRF, report trimestrali sullo stato di evoluzione delle singole D.O. riportanti anche i dati relativi alle produzioni vitivinicole certificate, imbottigliate ed esportate. 8. I report di cui al comma precedente dovranno essere redatti secondo modalita' concordate con la Regione o la Provincia autonoma territorialmente competenti. 9. La struttura di controllo e' tenuta a trasmettere all'ICQRF ed alle regioni e le province autonome competenti, entro il 1ยบ marzo di ciascun anno, la relazione sull'attivita' dei controlli svolti nell'anno precedente, contenente, per ogni tipologia di controllo prevista dal piano dei controlli della singola D.O., almeno i dati e gli elementi documentali di cui all'allegato 7 del presente decreto.