Art. 9 Disposizioni per l'esportazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai prodotti vitivinicoli a D.O. commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell'UE o paesi terzi importatori. In tal senso, a carico dei soggetti esportatori, si applicano le attivita' di controllo ed il prospetto tariffario previste per la categoria «aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o vini D.O.» di cui agli schemi allegati al decreto. 2. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O. destinato all'esportazione, gli esportatori, entro 24 ore dall'effettuazione delle operazioni, devono trasmettere alla struttura di controllo copia del documento di trasporto giustificativo della transazione commerciale.