Art. 9 
 
 
                   Disposizioni per l'esportazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai
prodotti vitivinicoli a D.O. commercializzati sfusi verso altri Stati
membri dell'UE o paesi terzi importatori. In tal senso, a carico  dei
soggetti esportatori, si applicano le attivita' di  controllo  ed  il
prospetto tariffario previste  per  la  categoria  «aziende  operanti
l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. e/o  vini
D.O.» di cui agli schemi allegati al decreto. 
  2. Al fine di rendicontare i quantitativi di vino a D.O.  destinato
all'esportazione, gli esportatori, entro  24  ore  dall'effettuazione
delle operazioni, devono  trasmettere  alla  struttura  di  controllo
copia del documento di  trasporto  giustificativo  della  transazione
commerciale.