Art. 3 1. Il presente decreto e' trasmesso alla cassa conguaglio per il settore elettrico per il seguito di competenza ed all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione. Roma, 27 ottobre 2010 Il Ministro: Romani