Art. 3 
 
  1. Il presente decreto e' trasmesso alla cassa  conguaglio  per  il
settore elettrico per il seguito di competenza ed  all'Autorita'  per
l'energia elettrica ed il gas. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  nel  sito  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima
pubblicazione. 
    Roma, 27 ottobre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Romani