Art. 2 
 
  1. I soggetti che intendono porre  in  commercio,  a  partire  gia'
dalla campagna vendemmiale  2010/2011,  i  vini  a  Denominazione  di
origine controllata  «Pomino»,  provenienti  da  vigneti  non  ancora
iscritti, ma aventi base  ampelografica  conforme  alle  disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono  tenuti  ad  effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo  schedario  viticolo  per  la  DOC  in
questione, ai sensi dell'art. 12 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla  circolare
ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle
rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC  e  IGT  provenienti  dalla
campagna vendemmiale 2010/2011.