Articolo 2 (base ampelografica) I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "Pomino" Bianco, "Pomino" Bianco riserva, "Pomino" Bianco Vendemmia tardiva: Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti. "Pomino" Vin Santo: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti. "Pomino" Rosso, "Pomino" Rosso riserva, "Pomino" Rosso vendemmia tardiva, Vin Santo Occhio di Pernice: Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%. Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 25%. "Pomino" Chardonnay: Chardonnay minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. "Pomino" Sauvignon: Sauvignon minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. "Pomino" Pinot Nero: Pinot Nero minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%. "Pomino" Merlot: Merlot minimo: 85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. "Pomino" Spumante Bianco e Rosato (anche riserva): Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.