(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
                        (base ampelografica) 
 
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti  dalle  uve  prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione
ampelografica: 
 
"Pomino" Bianco, "Pomino" Bianco riserva, "Pomino"  Bianco  Vendemmia
tardiva: 
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay  da  soli  o  congiuntamente:
minimo 70%. 
Possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri
vitigni a frutto bianco idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti. 
 
"Pomino" Vin Santo: 
Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Chardonnay  e  Trebbiano  da  soli  o
congiuntamente: minimo 70%. Possono  concorrere  alla  produzione  di
detti vini le uve di  altri  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del  30
% del totale delle viti. 
 
"Pomino" Rosso, "Pomino"  Rosso  riserva,  "Pomino"  Rosso  vendemmia
tardiva, Vin Santo Occhio di Pernice: 
Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o  congiuntamente
fino ad un massimo del 50%. 
Possono concorrere alla produzione delle sopra  citate  tipologie  le
uve delle varieta' di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei  vigneti  fino  a  un
massimo del 25%. 
 
"Pomino" Chardonnay: 
Chardonnay minimo: 85%. 
Possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle
varieta'  di  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla   coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. 
 
"Pomino" Sauvignon: 
Sauvignon minimo: 85%. 
Possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle
varieta'  di  vitigni  a  frutto  bianco  idonei  alla   coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. 
 
"Pomino" Pinot Nero: 
Pinot Nero minimo: 85%. 
Possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle
varieta'  di  vitigni  a  frutto  rosso  idonei   alla   coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15%. 
 
"Pomino" Merlot: 
Merlot minimo: 85%. 
Possono concorrere  alla  produzione  di  detto  vino  le  uve  delle
varieta'  di  vitigni  a  frutto  rosso  idonei   alla   coltivazione
nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti. 
 
"Pomino" Spumante Bianco e Rosato (anche riserva): 
Chardonnay, Pinot Bianco e  Pinot  nero  da  soli  o  congiuntamente:
minimo 70%. 
Possono concorrere alla produzione di detti  vini  le  uve  di  altri
vitigni a frutto bianco idonei alla  coltivazione  nell'ambito  della
Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti. 
 
I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come  sopra
richiamato,  sono  quelli  iscritti  nel  registro  nazionale   delle
varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e  da
ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.