(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
                    (norme per la vinificazione) 
 
Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi   compreso   l'invecchiamento
obbligatorio,  l'arricchimento  del  grado  alcolico,  l'appassimento
delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno
della provincia di Firenze. 
 
5.1 - Zona di imbottigliamento 
L'imbottigliamento dei vini «Pomino» di tutte le  tipologie  previste
deve avvenire all'interno della provincia di  Firenze;  le  eventuali
dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire
nel luogo di imbottigliamento. 
 
5.2 - Correzioni e colmature 
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art.  1
nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. 
 
5.3 - Elaborazione 
Le diverse tipologie previste dall'Art. 1 devono essere elaborate  in
conformita' alle norme comunitarie e nazionali. 
Per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia  Tardiva,
le uve devono aver  subito  un  appassimento  sulla  pianta  tale  da
presentare alla raccolta una gradazione alcolica  complessiva  minima
naturale non inferiore a 12% vol. 
Nella elaborazione dei  vini  spumanti  a  denominazione  di  origine
controllata "Pomino" devono essere osservate le  operazioni  relative
al  tradizionale  metodo  della  rifermentazione  in  bottiglia   con
scuotimento e sboccatura; l'aggiunta dello sciroppo  di  dosaggio  e'
consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti  dalla
normativa comunitaria e nazionale. 
Le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio  di  Pernice  devono  essere
ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o
in locali idonei. 
E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata  ovvero  con
ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati. 
La fermentazione  e  l'invecchiamento  obbligatorio  delle  tipologie
"Vinsanto" debbono avvenire nell'ambito della zona  di  vinificazione
delle uve di cui  al  presente  Art.  5  in  appositi  locali  ed  in
recipienti in legno di capacita' non superiore a hl. 4. 
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve  avere  una
gradazione alcolica minima complessiva di 15,50 % vol. 
 
5.4 - Resa uva/vino 
Le rese massime di uva in vino,  compreso  l'eventuale  arricchimento
sono le seguenti: 
 
 
    
-----------------------------------------------------------
    
 Tipologia Resa % Resa vino 
                                   Uva/Vino Hl / ha 
    
-----------------------------------------------------------
    
Pomino bianco, Pomino rosso 70% 63 
    
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Pomino Bianco Vendemmia Tardiva 
---------------------------------- 60% 
Pomino Rosso Vendemmia Tardiva 
    
-----------------------------------------------------------
    
Pomino Spumante Bianco e Rosato 70% 105 
    
-----------------------------------------------------------
    
Pomino Vin Santo 
---------------------------------- 35% a1 3° anno 
Pomino Vin santo Occhio di Pernice 
    
-----------------------------------------------------------
    
Pomino Pinot Nero 70% 63 
    
-----------------------------------------------------------
    
Pomino Merlot 70% 63 
    
-----------------------------------------------------------
    
Pomino Chardonnay 70% 63 
    
-----------------------------------------------------------
    
Pomino Sauvignon 70% 63 
    
-----------------------------------------------------------
    
 
 
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 %
per  le  tipologie  Bianco,  Spumante,  Rosso,  Pinot  nero,  Merlot,
Chardonnay, Sauvignon, il 63 % per le tipologie "Vendemmia  tardiva",
il 43 % per le tipologie Vin Santo e Vin  Santo  Occhio  di  Pernice,
anche se la produzione  a  ettaro  resta  al  di  sotto  del  massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione  d'origine.
Oltre detti limiti decade il diritto alla  denominazione  di  origine
controllata per tutta la partita. 
 
5.5 - Invecchiamento. 
I  seguenti   vini   devono   essere   sottoposti   ad   un   periodo
d'invecchiamento: 
Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti
di rovere o in piccoli carati di rovere. 
Pomino rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due
anni, di cui almeno dodici mesi in  botti  di  rovere  o  in  piccoli
carati sempre di rovere. Il periodo  di  invecchiamento  obbligatorio
decorre dal  1°  Novembre  dell'anno  di  produzione  delle  uve  per
entrambe le tipologie. 
Pomino bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un
anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli  carati
sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento  obbligatorio  decorre
dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve. 
Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui  lieviti
di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento
e comunque non prima del I° gennaio successivo  alla  raccolta  delle
uve. 
Pomino Spumante Riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui
lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente. 
Pomino  Vin  santo  e   Pomino   Vin   santo   Occhio   di   Pernice:
l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di
capacita' non superiore a 4 hl. 
 
5.6 - Affinamento in bottiglia 
Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno
tre mesi prima della commercializzazione. 
 
5.7 - Immissione al consumo 
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto  a
partire dalla data di seguito indicata: 
Tipologie a frutto rosso: 1° Novembre dell'anno successivo  a  quello
di produzione delle uve. 
Pomino Rosso riserva: 1°  Novembre  del  secondo  anno  successivo  a
quello di produzione delle uve. 
Pomino Bianco riserva: 1° Novembre dell'anno successivo a  quello  di
produzione delle uve. 
Pomino Vendemmia Tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva  rosso:  1°
Giugno successivo a quello di produzione delle uve. 
Pomino Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice: 1° Novembre del  terzo
anno successivo a quello di produzione delle uve. 
Pomino  Spumante  Bianco  e  Rosato:  1°  Aprile  del  secondo   anno
successivo a quello di produzione delle uve. 
Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva: 1° Gennaio del  quarto  anno
successivo a quello di produzione delle uve.