Articolo 5 (norme per la vinificazione) Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze. 5.1 - Zona di imbottigliamento L'imbottigliamento dei vini «Pomino» di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento. 5.2 - Correzioni e colmature E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. 5.3 - Elaborazione Le diverse tipologie previste dall'Art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 12% vol. Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura; l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio e' consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati. La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie "Vinsanto" debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente Art. 5 in appositi locali ed in recipienti in legno di capacita' non superiore a hl. 4. Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50 % vol. 5.4 - Resa uva/vino Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento sono le seguenti: ----------------------------------------------------------- Tipologia Resa % Resa vino Uva/Vino Hl / ha ----------------------------------------------------------- Pomino bianco, Pomino rosso 70% 63 ----------------------------------------------------------- Pomino Bianco Vendemmia Tardiva ---------------------------------- 60% Pomino Rosso Vendemmia Tardiva ----------------------------------------------------------- Pomino Spumante Bianco e Rosato 70% 105 ----------------------------------------------------------- Pomino Vin Santo ---------------------------------- 35% a1 3° anno Pomino Vin santo Occhio di Pernice ----------------------------------------------------------- Pomino Pinot Nero 70% 63 ----------------------------------------------------------- Pomino Merlot 70% 63 ----------------------------------------------------------- Pomino Chardonnay 70% 63 ----------------------------------------------------------- Pomino Sauvignon 70% 63 ----------------------------------------------------------- Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per le tipologie Bianco, Spumante, Rosso, Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63 % per le tipologie "Vendemmia tardiva", il 43 % per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche se la produzione a ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 5.5 - Invecchiamento. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento: Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere. Pomino rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie. Pomino bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve. Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I° gennaio successivo alla raccolta delle uve. Pomino Spumante Riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente. Pomino Vin santo e Pomino Vin santo Occhio di Pernice: l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a 4 hl. 5.6 - Affinamento in bottiglia Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della commercializzazione. 5.7 - Immissione al consumo Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata: Tipologie a frutto rosso: 1° Novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Rosso riserva: 1° Novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Bianco riserva: 1° Novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Vendemmia Tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva rosso: 1° Giugno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice: 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Spumante Bianco e Rosato: 1° Aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve. Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva: 1° Gennaio del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.