(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
            (etichettatura designazione e presentazione) 
 
7.1 - Qualificazioni 
Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare  ivi  compresi  gli
aggettivi  "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato",  "vecchio"  e
similari. E' tuttavia consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a  denominazione
di origine controllata "Pomino spumante" il riferimento alle varieta'
di  vite  che  lo  compongono  e'  consentito   solo   su   etichette
complementari e comunque con caratteri di  dimensioni  non  superiori
alla meta' di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione
di origine. 
Sulle stesse etichette complementari,  nei  tipi  che  non  riportano
l'annata  di  vendemmia,  e'  obbligatorio   indicare   l'annata   di
sboccatura. 
 
7.2 - Menzioni facoltative 
Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste   dalle   norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore, delle varieta' di vite, purche' pertinenti  ai  vini  di  cui
all'art. 1. 
 
7.3 - Caratteri e posizioni in etichetta 
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi  aziendali  possono
essere riportati in etichetta soltanto in caratteri  tipografici  non
piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la  denominazione  di
origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive. 
 
7.4 - Annata 
Nell'etichettatura  dei  vini  di  cui  all'art.   1   del   presente
disciplinare  per  tutte  le  tipologie  ad  esclusione  del   Pomino
Spumante, deve  figurare,  veritiera  e  documentabile,  l'annata  di
produzione delle uve. 
Il "Pomino Spumante", nelle tipologie  bianco  e  rosato,  che  abbia
trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi  di  permanenza  sui
lieviti puo' riportare l'annata di produzione delle uve. 
Il  "Pomino  Spumante"  riserva  deve   obbligatoriamente   riportare
nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. 
Per  il  "Pomino  spumante"  rosato  e'   ammessa,   in   alternativa
l'indicazione rose'. 
 
7.5 - Vigna 
La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e' consentita,  alle
condizioni previste dalla normativa vigente in materia,  ai  vini  di
cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.