Articolo 7 (etichettatura designazione e presentazione) 7.1 - Qualificazioni Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino spumante" il riferimento alle varieta' di vite che lo compongono e' consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per l'indicazione della denominazione di origine. Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l'annata di vendemmia, e' obbligatorio indicare l'annata di sboccatura. 7.2 - Menzioni facoltative Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, delle varieta' di vite, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3 - Caratteri e posizioni in etichetta Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive. 7.4 - Annata Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare per tutte le tipologie ad esclusione del Pomino Spumante, deve figurare, veritiera e documentabile, l'annata di produzione delle uve. Il "Pomino Spumante", nelle tipologie bianco e rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti puo' riportare l'annata di produzione delle uve. Il "Pomino Spumante" riserva deve obbligatoriamente riportare nell'etichettatura l'annata di produzione delle uve. Per il "Pomino spumante" rosato e' ammessa, in alternativa l'indicazione rose'. 7.5 - Vigna La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione.