Articolo 8 (confezionamento) 8.1 - Volumi nominali I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri. 8.2 - Recipienti e tappatura Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia da spumante o forme similari. Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge; le tipologie Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.