(Annesso-art.)
                             Articolo 8 
                          (confezionamento) 
 
8.1 - Volumi nominali 
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto
in recipienti di volume nominale fino a 12 litri. 
 
8.2 - Recipienti e tappatura 
Per tutti i vini i  recipienti  devono  essere  di  vetro,  di  forma
bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia  da  spumante  o  forme
similari. 
Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di  sughero  o
materiale inerte prodotto a norma di  legge;  le  tipologie  Spumante
devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.