IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265; Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali»; Visto il decreto 1° febbraio 2005 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali»; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in particolare l'art. 10-sexies, comma 4; Visto il decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante tariffe postali agevolate per l'editoria; Considerata la crescente criticita' di disponibilita' finanziarie da destinare alle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali; Considerato che la temporanea applicazione delle tariffe piene ha determinato una forte sofferenza per le imprese del settore ed una conseguente contrazione delle spedizioni suscettibile di riflettersi anche sul pluralismo dell'informazione; Ritenuta la necessita' di consentire alle imprese editrici la possibilita' di accedere al servizio postale a tariffe economiche sostenibili anche mediante la previsione di un aumento graduale delle tariffe applicate fino al 31 marzo 2010; Ritenuta la necessita' di adottare misure di accompagnamento alla trasposizione della direttiva 2008/6/CE nell'ordinamento nazionale; Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, che prevede che a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici ivi elencate non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla societa' «Poste Italiane» di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e che le tariffe massime applicabili, senza oneri carico del bilancio dello Stato, sono determinate con apposito decreto; Ritenuta pertanto la necessita' di determinare le tariffe massime per la spedizione di prodotti editoriali anche mediante differenziazione delle tariffe per area geografica di destinazione degli invii, al fine di correlare maggiormente le tariffe ai costi, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni ed integrazioni nonche' con i principi di cui ai considerando nn. 38 e 39 della menzionata direttiva 2008/6/CE; Ritenuta la necessita' che dall'applicazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di cui alla nota prot. 377/10 dell'8 ottobre 2010 nonche' alla comunicazione e-mail di pari data; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge l° ottobre 2010, n. 163, alle spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica fino al 31 dicembre 2012 l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Ai sensi della disposizione di legge sopra menzionata ed in considerazione della specificita' del settore, le tariffe massime per le spedizioni di cui al presente decreto sono determinate senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applicano a partire dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2012.