Art. 7 
 
  1. L'accesso alle tariffe massime previste dal presente decreto  e'
subordinato  al  rispetto,  da  parte  delle  imprese   editrici   di
quotidiani e  periodici  iscritte  al  Registro  degli  operatori  di
comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 353 del 24 dicembre  2003,  convertito,
con modificazioni nella legge 27 febbraio 2004, n. 46,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  degli  standard   di   accettazione
predisposti e pubblicati dal Fornitore del  servizio  universale  sul
proprio   sito   web,   nonche'   su   quello    dell'Autorita'    di
regolamentazione del settore postale 
  2. Sono «spedizioni correttamente  prelavorate  e  confezionate  di
prodotti non  omologati»,  ed  accedono  alle  relative  tariffe,  le
spedizioni  conformi  alle  condizioni   tecniche   che   definiscono
modalita'  di  prelavorazione  e   confezionamento,   predisposte   e
pubblicate  sul  proprio  sito  web  dal   Fornitore   del   servizio
universale, nonche' su quello dell'Autorita' di regolamentazione  del
settore postale. 
  3. Sono «spedizioni correttamente  prelavorate  e  confezionate  di
prodotti omologati», ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni
di cui al comma 2 rese conformi anche alle  condizioni  tecniche  che
definiscono  procedure  e  modalita'  operative  per  l'omologazione,
predisposte e pubblicate sul  proprio  sito  web  dal  Fornitore  del
servizio  universale,  nonche'   su   quello   dell'   Autorita'   di
regolamentazione del settore postale. 
  4. Alle spedizioni che rispettano gli standard di  accettazione  di
cui al comma 1 non prelavorate e confezionate ai sensi dei commi 2  e
3 si applicano, nei primi sessanta giorni dall'entrata in vigore  del
presente decreto, le tariffe previste per le spedizioni omologate con
destinazione extraurbana, corrispondenti allo  scaglione  di  peso  e
alle quantita' oggetto della spedizione.