Art. 2 
 
 
                 Banda di frequenze 3.400-4.200 MHz 
 
  1. La nota 175 di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  «175 -  In  accordo  con  la  decisione  2008/411/CE  le  bande  di
frequenze 3.400-3.600 MHz e 3.600-3.800 MHz possono essere impiegate,
su base non esclusiva e fatti salvi la protezione ed il  mantenimento
delle altre utilizzazioni esistenti, per sistemi terrestri  in  grado
di fornire servizi di comunicazioni  elettroniche,  conformemente  ai
parametri contenuti nell'allegato della suddetta decisione. La  banda
di frequenze 3.400-3.600 MHz e' disponibile per  i  suddetti  sistemi
con le modalita'  descritte  nella  nota  175A  mentre  la  banda  di
frequenze 3.600-3.800 MHz dovra' essere resa disponibile entro il  1°
gennaio 2012.» 
  2. La nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e'
modificata come segue: 
  «175 A - Le bande di frequenze 3.425-3.500 MHz  e  3.525-3.600  MHz
sono destinate all'introduzione di  sistemi  terrestri  in  grado  di
fornire servizi di  comunicazioni  elettroniche  in  accordo  con  la
decisione 2008/411/CE. Il  Ministero  della  difesa  e'  impegnato  a
liberare le bande in questione dai vincoli legati alla  riconversione
di apparati militari entro e non oltre il 30 giugno 2014.  Tale  data
e' subordinata al finanziamento  dell'intero  programma  in  aderenza
all'accordo quadro del 7 marzo 2007 tra il Ministero  dello  sviluppo
economico-comunicazioni e il Ministero della difesa. Fino a tale data
le applicazioni fisse e di radiolocalizzazione  del  Ministero  della
difesa, potranno essere utilizzate su base primaria e  senza  obbligo
di protezione degli altri utilizzatori. L'uso di tali bande sara'  in
ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella
e con quelli dei paesi confinanti.» 
  3. Dopo la nota 175 A di cui al decreto  ministeriale  13  novembre
2008 e' aggiunta la seguente nota: 
  «175 B - La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' identificata  per
l'impiego da  parte  del  sistema  IMT.  Questa  identificazione  non
preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni nei
servizi ai quali essa e' attribuita e non  stabilisce  priorita'.  Le
procedure di coordinamento delle stazioni del servizio mobile escluso
mobile aeronautico, devono essere effettuate in accordo alla nota  RR
5.430 A del regolamento delle radiocomunicazioni.» 
  4. La banda di frequenze 3.400-4.200 MHz di cui  alla  tabella  del
decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico