Art. 2 Banda di frequenze 3.400-4.200 MHz 1. La nota 175 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «175 - In accordo con la decisione 2008/411/CE le bande di frequenze 3.400-3.600 MHz e 3.600-3.800 MHz possono essere impiegate, su base non esclusiva e fatti salvi la protezione ed il mantenimento delle altre utilizzazioni esistenti, per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri contenuti nell'allegato della suddetta decisione. La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' disponibile per i suddetti sistemi con le modalita' descritte nella nota 175A mentre la banda di frequenze 3.600-3.800 MHz dovra' essere resa disponibile entro il 1° gennaio 2012.» 2. La nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «175 A - Le bande di frequenze 3.425-3.500 MHz e 3.525-3.600 MHz sono destinate all'introduzione di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche in accordo con la decisione 2008/411/CE. Il Ministero della difesa e' impegnato a liberare le bande in questione dai vincoli legati alla riconversione di apparati militari entro e non oltre il 30 giugno 2014. Tale data e' subordinata al finanziamento dell'intero programma in aderenza all'accordo quadro del 7 marzo 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e il Ministero della difesa. Fino a tale data le applicazioni fisse e di radiolocalizzazione del Ministero della difesa, potranno essere utilizzate su base primaria e senza obbligo di protezione degli altri utilizzatori. L'uso di tali bande sara' in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti.» 3. Dopo la nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: «175 B - La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' identificata per l'impiego da parte del sistema IMT. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni nei servizi ai quali essa e' attribuita e non stabilisce priorita'. Le procedure di coordinamento delle stazioni del servizio mobile escluso mobile aeronautico, devono essere effettuate in accordo alla nota RR 5.430 A del regolamento delle radiocomunicazioni.» 4. La banda di frequenze 3.400-4.200 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: Parte di provvedimento in formato grafico