Art. 5 Apparati a corto raggio 1. Gli apparati a corto raggio devono rispettare la decisione 2006/771/CE come modificata dalla decisione 2009/381/CE e successive modifiche. 2. La nota 2 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «2 - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 9-315 kHz, 30-30,75 MHz e 402-405 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 3. Dopo la nota 10 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: «10A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 315-600 KHz e 12,5-20 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per dispositivi impiantabili per animali, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 4. La nota 49F di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «49F - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche e con le decisioni CEPT ERC/DEC/(01)10 e CEPT ERC/DEC/(01)12, le bande di frequenze 26.990 - 27.000 kHz, 27.040 - 27.050 kHz, 27.090 - 27.100 kHz, 27.140 -27.150 kHz, 27.190 - 27.200 kHz, e le frequenze 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, per telecomandi dilettantistici, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Per le stesse finalita' sono designate anche le seguenti frequenze da utilizzare con apparati aventi le predette caratteristiche tecniche: 27.235 kHz, 27.275 kHz, 40,715 MHz, 40,725 MHz, 40,735 MHz, 40,765 MHz, 40,775 MHz, 40,785 MHz, 40,815 MHz, 40,825 MHz, 40,835 MHz, 40,865 MHz, 40,875 MHz, 72,080 MHz e 72,240 MHz. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 5. Dopo la nota 96 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: «96A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 401-402 MHz e 405-406 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi e periferiche associate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 6. La nota 97A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa. 7. La nota 100A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «100A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 433,05 - 434,79 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi specifici, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). L'impiego di sistemi atti alla trasmissione di segnali audio, video e di comunicazioni vocali e' ammesso nei termini descritti dalle suddette decisione e raccomandazione. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003». 8. La nota 110C di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «110C - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 863,0-870,0 MHZ e le associate sottobande di frequenze 863,0-865,0 MHz, 865,0-868,0 MHz, 868,0-868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz 869,40-869,65 MHz e 869,7-870,0 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi specifici, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 9. La nota 158 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «158 - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.400-2.483,5 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera c), numero 3) dello stesso codice che prevede il regime di autorizzazione generale. L'uso pubblico e' regolamentato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.183/03/CONS.» 10. La nota 158B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «158B - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 2.400-2.483,5 MHz e 17,1-17,3 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di radiodeterminazione, per il rilievo di movimenti e per sistemi di allarme, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 11. Dopo la nota 158C di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: «158D - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.446-2.454 MHz, puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio, per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi le caratteristiche tecniche della suddetta decisione. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 12. Dopo la nota 180 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: «180A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 4.500 - 7.000 MHz, 8.500 - 10.600 MHz, 24,05 - 27,0 GHz, 57,0 - 64,0 GHz, 75,0 - 85,0 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 13. Dopo la nota 272B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota: «272C - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 57,0-66,0 GHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera c), numero 3) dello stesso Codice che prevede il regime di autorizzazione generale.» 14. La nota 276 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue: «276 - In accordo con la decisione 2006/771/EC e successive modifiche, la banda di frequenze 76-77 GHz puo' essere impiegata ad uso collettivo, da apparati a corto raggio da impiegare come radar a bordo di veicoli, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 5). Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 15. Dopo l'abbreviazione TFTS, di cui alla Lista delle abbreviazioni del decreto ministeriale 13 novembre 2008, e' aggiunta la seguente abbreviazione: «TLPR: Tank Level Probing Radar - Radar per il rilevamento del livello dei serbatoi.»