Art. 5 
 
 
                       Apparati a corto raggio 
 
  1. Gli apparati a  corto  raggio  devono  rispettare  la  decisione
2006/771/CE come modificata dalla decisione 2009/381/CE e  successive
modifiche. 
  2. La nota 2 di cui al decreto ministeriale  13  novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  «2 - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche
le bande di frequenze 9-315 kHz, 30-30,75 MHz e 402-405  MHz  possono
essere impiegate ad  uso  collettivo,  da  apparati  a  corto  raggio
destinati ad impianti medici attivi, su base di  non  interferenza  e
senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche  tecniche
della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1°  agosto
2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  3. Dopo la nota 10 di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008
e' aggiunta la seguente nota: 
  «10A -  In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche le bande di frequenze 315-600 KHz  e  12,5-20  MHz  possono
essere impiegate ad uso collettivo da apparati  a  corto  raggio  per
dispositivi impiantabili per animali, su base di non  interferenza  e
senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche  tecniche
della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1°  agosto
2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  4. La nota 49F di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  «49F -  In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche  e  con   le   decisioni   CEPT   ERC/DEC/(01)10   e   CEPT
ERC/DEC/(01)12, le bande di frequenze 26.990 - 27.000 kHz,  27.040  -
27.050 kHz, 27.090 - 27.100 kHz, 27.140 -27.150 kHz, 27.190 -  27.200
kHz, e le frequenze 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685  MHz,  40,695  MHz
possono essere impiegate ad  uso  collettivo,  da  apparati  a  corto
raggio, per telecomandi dilettantistici, su base di non  interferenza
e  senza  diritto  a  protezione,  aventi  anche  le  caratteristiche
tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Per le
stesse finalita'  sono  designate  anche  le  seguenti  frequenze  da
utilizzare con apparati aventi le predette caratteristiche  tecniche:
27.235 kHz, 27.275 kHz, 40,715 MHz, 40,725 MHz,  40,735  MHz,  40,765
MHz, 40,775 MHz, 40,785 MHz, 40,815  MHz,  40,825  MHz,  40,835  MHz,
40,865 MHz, 40,875 MHz, 72,080 MHz e 72,240 MHz. 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 1°  agosto
2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  5. Dopo la nota 96 di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008
e' aggiunta la seguente nota: 
  «96A -  In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche le bande di frequenze 401-402 MHz  e  405-406  MHz  possono
essere impiegate  ad  uso  collettivo  da  apparati  a  corto  raggio
destinati ad impianti medici attivi e periferiche associate, su  base
di non interferenza e senza diritto a  protezione,  aventi  anche  le
caratteristiche tecniche della  raccomandazione  della  CEPT  ERC/REC
70-03 (Annesso 12). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1°  agosto
2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  6. La nota 97A di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008  e'
soppressa. 
  7. La nota 100A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e'
modificata come segue: 
  «100A - In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche, la banda di frequenze 433,05  -  434,79  MHz  puo'  essere
impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio non  destinati
ad impieghi specifici, su base di non interferenza e senza diritto  a
protezione,  aventi   anche   le   caratteristiche   tecniche   della
raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). 
  L'impiego di sistemi atti alla trasmissione di segnali audio, video
e di comunicazioni vocali e'  ammesso  nei  termini  descritti  dalle
suddette decisione e raccomandazione. 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera o)  del  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003». 
  8. La nota 110C di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e'
modificata come segue: 
  «110C - In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche, la banda di  frequenze  863,0-870,0  MHZ  e  le  associate
sottobande di frequenze 863,0-865,0 MHz, 865,0-868,0 MHz, 868,0-868,6
MHz, 868,7-869,2 MHz 869,40-869,65  MHz  e  869,7-870,0  MHz  possono
essere impiegate ad uso collettivo da apparati  a  corto  raggio  non
destinati ad impieghi specifici, su base di non interferenza e  senza
diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche  della
raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 1°  agosto
2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  9. La nota 158 di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2008  e'
modificata come segue: 
  «158 -  In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche  la  banda  di  frequenze  2.400-2.483,5  MHz  puo'  essere
impiegata ad  uso  collettivo  da  sistemi  a  corto  raggio  per  la
trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro
(tra cui R-LAN), su base  di  non  interferenza  e  senza  diritto  a
protezione,  aventi   anche   le   caratteristiche   tecniche   della
raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). 
  Tali applicazioni, relativamente  all'uso  privato,  rientrano  nel
regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma  1,  lettera  b)
del decreto legislativo  1°  agosto  2003  recante  il  Codice  delle
comunicazioni elettroniche, ad eccezione di quanto disposto dall'art.
104, comma 1, lettera c), numero 3) dello stesso codice  che  prevede
il regime di autorizzazione generale. 
  L'uso pubblico e' regolamentato dal decreto ministeriale 28  maggio
2003, modificato dal decreto ministeriale  4  ottobre  2005  e  dalla
delibera  dell'Autorita'  per   le   garanzie   nelle   comunicazioni
n.183/03/CONS.» 
  10. La nota 158B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e'
modificata come segue: 
  «158B - In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche le bande di frequenze 2.400-2.483,5  MHz  e  17,1-17,3  GHz
possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio
per applicazioni di radiodeterminazione, per il rilievo di  movimenti
e per sistemi di allarme, su base di non interferenza e senza diritto
a  protezione,  aventi  anche  le  caratteristiche   tecniche   della
raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 1°  agosto
2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  11. Dopo la nota 158C di cui al decreto  ministeriale  13  novembre
2008 e' aggiunta la seguente nota: 
  «158D - In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche  la  banda  di  frequenze  2.446-2.454  MHz,  puo'   essere
impiegata ad uso collettivo  da  apparati  a  corto  raggio,  per  le
apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID),  su  base
di  non  interferenza  e  senza  diritto  a  protezione,  aventi   le
caratteristiche tecniche della suddetta decisione. 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma  1,  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003
recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  12. Dopo la nota 180 di cui al  decreto  ministeriale  13  novembre
2008 e' aggiunta la seguente nota: 
  «180A - In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche le bande di frequenze 4.500 - 7.000  MHz,  8.500  -  10.600
MHz, 24,05 - 27,0 GHz, 57,0 - 64,0  GHz,  75,0  -  85,0  GHz  possono
essere impiegate ad uso collettivo da apparati  a  corto  raggio  per
radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR), su base  di
non interferenza e  senza  diritto  a  protezione,  aventi  anche  le
caratteristiche tecniche della  raccomandazione  CEPT  ERC/REC  70-03
(Annesso 6). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante
il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  13. Dopo la nota 272B di cui al decreto  ministeriale  13  novembre
2008 e' aggiunta la seguente nota: 
  «272C - In  accordo  con  la  decisione  2006/771/CE  e  successive
modifiche la banda di frequenze 57,0-66,0 GHz puo'  essere  impiegata
ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione  dati
a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui  R-LAN),
su base di non interferenza e  senza  diritto  a  protezione,  aventi
anche le caratteristiche tecniche della  raccomandazione  della  CEPT
ERC/REC 70-03 (Annesso 3). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1°  agosto
2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione
di quanto disposto dall'art. 104, comma  1,  lettera  c),  numero  3)
dello  stesso  Codice  che  prevede  il  regime   di   autorizzazione
generale.» 
  14. La nota 276 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008  e'
modificata come segue: 
  «276 -  In  accordo  con  la  decisione  2006/771/EC  e  successive
modifiche, la banda di frequenze 76-77 GHz puo' essere  impiegata  ad
uso collettivo, da apparati a corto raggio da impiegare come radar  a
bordo di veicoli, su base di  non  interferenza  e  senza  diritto  a
protezione,  aventi   anche   le   caratteristiche   tecniche   della
raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 5). 
  Tali applicazioni rientrano nel regime di  "libero  uso"  ai  sensi
dell'art. 105, comma  1,  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003
recante il Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  15.  Dopo  l'abbreviazione  TFTS,   di   cui   alla   Lista   delle
abbreviazioni del decreto ministeriale 13 novembre 2008, e'  aggiunta
la seguente abbreviazione: «TLPR: Tank Level Probing  Radar  -  Radar
per il rilevamento del livello dei serbatoi.»