Art. 2 
 
 
       Caratteristiche costruttive e domanda di riconoscimento 
 
  1. I servizi tecnici di cui alla lettera ll) dell'art. 3 al decreto
del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 procedono, a richiesta  del
costruttore dell'autoveicolo di cui  all'art.  1,  alle  verifiche  e
prove   di   rispondenza   alle   prescrizioni   tecniche    previste
dall'allegato C) dalla norma europea UNI EN 1789  «Veicoli  medici  e
loro attrezzature - Autoambulanze». 
  2. La domanda per la certificazione della rispondenza e' presentata
dal  costruttore,  ovvero  dal  suo  rappresentante,   opportunamente
accreditato, ad un servizio tecnico di cui al  comma  1,  secondo  le
modalita' previste dal decreto del Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277. 
  3. Ai fini amministrativi la tariffa applicata e'  quella  prevista
dal tipo di operazione 6 della legge n.  870  del  1°  dicembre  1986
«Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione di dispositivi e
di unita' tecniche indipendenti».