Art. 2 Caratteristiche costruttive e domanda di riconoscimento 1. I servizi tecnici di cui alla lettera ll) dell'art. 3 al decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 procedono, a richiesta del costruttore dell'autoveicolo di cui all'art. 1, alle verifiche e prove di rispondenza alle prescrizioni tecniche previste dall'allegato C) dalla norma europea UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze». 2. La domanda per la certificazione della rispondenza e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico di cui al comma 1, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. 3. Ai fini amministrativi la tariffa applicata e' quella prevista dal tipo di operazione 6 della legge n. 870 del 1° dicembre 1986 «Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti».