Art. 2 La delega di cui all'art. 1 e' conferita: 1) in via continuativa, fatti salvi i poteri del Direttore generale qui delegante di emanare direttive nelle materie qui delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a se' la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa. 2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per gli archivi copia dei provvedimenti emessi.