Art. 2 
 
  La delega di cui all'art. 1 e' conferita: 
    1) in via  continuativa,  fatti  salvi  i  poteri  del  Direttore
generale  qui  delegante  di  emanare  direttive  nelle  materie  qui
delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di  avocare
a se' la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al  delegato
in caso di inerzia, di annullare gli atti emanati  dal  delegato,  di
revocare la delega stessa. 
    2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla  Direzione
generale per gli archivi copia dei provvedimenti emessi.