ANNESSO PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CAMPIDANO DI TERRALBA" O "TERRALBA" Articolo 1 (Denominazione e vini) La denominazione di origine controllata ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Riserva ‹‹Campidano di Terralba›› o ‹‹Terralba›› Bovale Superiore.