(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
                    (Norme per la vinificazione) 
 
Le operazioni di vinificazione  e  di  invecchiamento  devono  essere
effettuate nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel
precedente articolo 3. L'imbottigliamento delle tipologie "superiore"
e "riserva" deve essere effettuato nell'interno della zona delimitata
di cui all'articolo 3 del presente disciplinare. 
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non
deve essere superiore  al  70%.  Qualora  detta  resa  superi  questo
limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla DOC, ma puo'
ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente  qualora
ne abbia le caratteristiche. Oltre la resa dell'80% decade il diritto
a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto. 
Nella vinificazione sono  ammesse  le  pratiche  enologiche  leali  e
costanti,  tradizionali  della  zona,  compreso  l'arricchimento,   e
comunque non in contrasto  con  le  disposizioni  di  legge,  atte  a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 
I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  ‹‹Campidano   di
Terralba›› o  ‹‹Terralba››  Bovale  e  ‹‹Campidano  di  Terralba››  o
‹‹Terralba›› Bovale Superiore non possono essere immessi  al  consumo
prima del 31 marzo successivo alla annata di  produzione  delle  uve.
Per la tipologia "Riserva" e' previsto un periodo  di  invecchiamento
obbligatorio di almeno due anni che decorre dal 1 novembre  dell'anno
di produzione delle uve .