Art. 3 
 
  Ai fini del rispetto dei limiti delle  disponibilita'  finanziarie,
individuati dal comma  3,  del  citato  art.  1-bis,  della  legge  3
dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale
e' tenuto a controllare  mensilmente  i  flussi  di  spesa  afferenti
all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui   al   presente
provvedimento e a darne riscontro al  ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali.