Art. 2 
 
  1.  Previa  trasmissione  di  copia  del  presente   decreto   alle
Amministrazioni  interessate,  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
politiche sociali procedera' al trasferimento delle  risorse  di  cui
alla tabella 1 riportata all'art. 1. 
  2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni  e  le
province  autonome  comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali estremi e importi degli impegni  assunti  con  atti
amministrativi  giuridicamente  vincolanti  riferiti   alle   risorse
trasferite. 
  3. Allo scopo  di  monitorare  l'avanzamento  delle  attivita'  per
l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone  un
rapporto annuale di  attuazione  finanziario  (impegni -  pagamenti),
fisico e procedurale, elaborato secondo le linee  guida  fissate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione  con
l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio  previsto  dall'art.
17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  da
inviare  allo  stesso  Ministero  entro  il  30   giugno   2011.   La
trasmissione   dei   rapporti   dovra',   preferibilmente,   avvenire
attraverso posta  elettronica  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  4.  La  trasmissione  dei  rapporti  di  monitoraggio  di  cui   al
precedente comma, secondo  i  termini  e  i  criteri  previsti,  puo'
costituire condizione ai fini dei trasferimenti di  risorse  relativi
alle annualita' successive. 
  5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base
di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e
delle province autonome. 
    Roma, 10 novembre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Mancini