Art. 2 1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' al trasferimento delle risorse di cui alla tabella 1 riportata all'art. 1. 2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite. 3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attivita' per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2011. La trasmissione dei rapporti dovra', preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, puo' costituire condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualita' successive. 5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e delle province autonome. Roma, 10 novembre 2010 Il direttore generale: Mancini