IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del  decreto
legge  21  ottobre  1996,  n.  536,  relativa  alle  misure  per   il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale  (G.U.)
n. 300 del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista in particolare la Determinazione 31  ottobre  2008  (Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2008) relativa all'inserimento, nel
succitato elenco, del medicinale «lenalidomide», gia'  registrato  ed
in commercio per altre indicazioni terapeutiche, per  il  trattamento
di   pazienti   anemici    trasfusione-dipendenti,    con    sindrome
mielodisplastica  a  rischio  basso  o  intermedio-1,  portatori   di
delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche; 
  Considerato che l'art. 2 della  richiamata  Determinazione  prevede
che il medicinale resti iscritto nell'elenco per un periodo di  tempo
non superiore a 24 mesi; 
  Atteso che, al momento, la presentazione della domanda all'EMA  per
estensione di indicazioni (MDS 5q-) da parte della Ditta  produttrice
e' prevista per Febbraio 2011, mentre la decisione della  Commissione
Europea e' prevista per febbraio 2012; 
  Ritenuto opportuno continuare a consentire a  soggetti  affetti  da
tale patologia la prescrizione di detto medicinale  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, "nelle  more"  di  una  sua  futura
commercializzazione sul territorio nazionale; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 27 e  28  ottobre  2010,
come da stralcio verbale n. 10; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
centrale del bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
 
                              Determina 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento  del  medicinale   «lenalidomide»   nell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.
536, convertito  dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  per  il
trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con  sindrome
mielodisplastica  a  rischio  basso  o  intermedio-1,  portatori   di
delezione 5q- associata o meno ad  altre  anomalie  cromosomiche,  e'
prorogato di 24 mesi.