(Annesso-art. 2)
                             Articolo 2 
 
1. I vini a denominazione  di  origine  controllata  "Amelia"  devono
essere ottenuti da uve  provenienti  da  vigneti  aventi  nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica: 
 
"Amelia" Bianco e Vin Santo: Trebbiano toscano minimo 50%. 
Possono concorrere alla produzione di detto  vino  altri  vitigni  di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino
ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle  varieta'
di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo
aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
 
"Amelia" Malvasia: Malvasia Toscana minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto  vino  altri  vitigni  di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino
ad un massimo del 15%. 
 
"Amelia" Grechetto: Grechetto minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto  vino  altri  vitigni  di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino
ad un massimo del 15%. 
 
"Amelia" Ciliegiolo e Ciliegiolo Riserva: Ciliegiolo minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto  vino  altri  vitigni  di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino
ad un massimo del 15%. 
 
"Amelia" Rosso, Rosso riserva, Rosato, Novello e Vin Santo Occhio  di
Pernice: Sangiovese: minimo 50%. 
Possono concorrere alla produzione di detto  vino  altri  vitigni  di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino
ad un massimo del 50% iscritti nel Registro Nazionale delle  varieta'
di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio  2004  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14  ottobre  2004,  e  da  ultimo
aggiornato  con  D.M.  28  maggio  2010  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010. 
 
"Amelia" Sangiovese e Sangiovese Riserva: Sangiovese minimo 85%. 
Possono concorrere alla produzione di detto  vino  altri  vitigni  di
colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione  Umbria  fino
ad un massimo del 15%.