Articolo 4 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450 metri s.l.m). 2. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 3. I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 2.500 ceppi ettaro. 4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' consentita soltanto l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura. 5. La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in coltura specializzata destinati a produrre vini a denominazione di origine "Amelia" non deve superare le 12 tonnellate per ettaro per tutti i tipi di vini, ad eccezione della tipologia "Amelia" Rosso Riserva , Ciliegiolo Riserva e Sangiovese Riserva la cui produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve superare le 11 tonnellate per ettaro. 6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte da viti. 7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 8. Il coacervo delle uve destinate alla vinificazione per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" devono assicurare ai medesimi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,50 % vol per il Bianco ed il Grechetto; 10,50 % vol per il Rosso, Rosato e per il Novello; 11,00 % vol per la Malvasia; 12,00 % vol per il Merlot, Ciliegiolo e per il Sangiovese; 12,50 % vol per il Rosso riserva, Merlot Riserva, Sangiovese riserva e per il Ciliegiolo riserva.