(Annesso-art. 4)
                             Articolo 4 
 
1. Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  a
produrre vini a denominazione di origine controllata "Amelia"  devono
essere quelli tradizionali della zona e  comunque  atte  a  conferire
alle uve  e  ai  vini  derivanti  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'. Pertanto sono da considerare  idonei  al  riconoscimento  i
vigneti ubicati in terreni di favorevole  giacitura  ed  esposizione,
rientranti nella fascia pedocollinare (compresa fra i 90 - 450  metri
s.l.m). 
2. I sesti di impianto, le  forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
3. I  nuovi  impianti  e  i  reimpianti,  in  coltura  specializzata,
effettuati  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente
disciplinare dovranno  avere  una  densita'  di  almeno  2.500  ceppi
ettaro. 
4. E' vietata ogni  pratica  di  forzatura,  e'  consentita  soltanto
l'irrigazione di soccorso prima dell'invaiatura. 
5. La produzione massima di uva per ettaro, dei  vigneti  in  coltura
specializzata destinati a produrre vini a  denominazione  di  origine
"Amelia" non deve superare le 12 tonnellate per ettaro  per  tutti  i
tipi di vini, ad eccezione della tipologia "Amelia" Rosso  Riserva  ,
Ciliegiolo Riserva e Sangiovese Riserva la cui produzione massima  di
uva per ettaro, in coltura specializzata, non  deve  superare  le  11
tonnellate per ettaro. 
6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di  uva  per
ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte
da viti. 
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e destinate
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
"Amelia" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche'  la
produzione globale non  superi  del  20%  i  limiti  medesimi,  fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
8.  Il  coacervo  delle  uve  destinate  alla  vinificazione  per  la
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  "Amelia"
devono  assicurare  ai  medesimi  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di: 
10,50 % vol per il Bianco ed il Grechetto; 
10,50 % vol per il Rosso, Rosato e per il Novello; 
11,00 % vol per la Malvasia; 
12,00 % vol per il Merlot, Ciliegiolo e per il Sangiovese; 
12,50 % vol per il Rosso riserva, Merlot Riserva, Sangiovese  riserva
e per il Ciliegiolo riserva.