Articolo 5 1. Le operazioni di vinificazione, conservazione, maturazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art.3. 2. Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. 3. Per le tipologie Bianco, Malvasia, Rosato, Rosso, Novello, Rosso Riserva, Ciliegiolo e Ciliegiolo Riserva, Sangiovese a Sangiovese Riserva Merlot e Merlot Riserva e' consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. 4. L'arricchimento e' ammesso solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Amelia", con mosti concentrati rettificati o con altre tecniche di arricchimento previste dalla vigente normativa. 5. La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Amelia" non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 6.I vini a denominazione di origine controllata "Amelia" Merlot, rosso, Ciliegiolo e Sangiovese, possono fregiarsi della qualificazione "Riserva" solo se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° Novembre dell'anno della vendemmia. 7. Per la produzione della tipologia "Amelia" Vin santo e Vin Santo Occhio di Pernice il metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e puo' essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed e' ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuati in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due (2) anni; l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.