(Annesso-art. 5)
                             Articolo 5 
 
1.  Le  operazioni  di  vinificazione,  conservazione,   maturazione,
affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate  all'interno
della zona di produzione delimitata dal precedente art.3. 
2.  Nella  vinificazione  dei  vini  a   denominazione   di   origine
controllata "Amelia" sono ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche
leali e  costanti  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  specifiche
caratteristiche. 
3. Per le tipologie Bianco, Malvasia, Rosato, Rosso,  Novello,  Rosso
Riserva, Ciliegiolo e Ciliegiolo  Riserva,  Sangiovese  a  Sangiovese
Riserva Merlot e Merlot Riserva e'  consentito  l'arricchimento  alle
condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali. 
4.  L'arricchimento  e'  ammesso  solamente  con  mosti   concentrati
prodotti da  uve  provenienti  da  vigneti  iscritti  all'albo  della
denominazione di origine controllata "Amelia", con mosti  concentrati
rettificati o con altre  tecniche  di  arricchimento  previste  dalla
vigente normativa. 
5. La resa dell'uva in vino finito per tutti i vini  a  denominazione
di origine controllata "Amelia" non deve  essere  superiore  al  70%.
Qualora superi questo limite, ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione  di  origine  controllata,  oltre  il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto. 
6.I vini a denominazione  di  origine  controllata  "Amelia"  Merlot,
rosso,   Ciliegiolo   e   Sangiovese,   possono    fregiarsi    della
qualificazione  "Riserva"  solo  se  sottoposti  ad  un  periodo   di
invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di  cui  almeno
sei mesi in botti di legno e sei mesi di affinamento in bottiglia. Il
periodo di invecchiamento decorre dal  1°  Novembre  dell'anno  della
vendemmia. 
7. Per la produzione della tipologia "Amelia" Vin santo e  Vin  Santo
Occhio di Pernice il metodo di vinificazione  prevede  quanto  segue:
l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad
appassimento e puo'  essere  ammostata  non  prima  del  1°  dicembre
dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo  dell'anno  successivo;
il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, ed
e' ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino
a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la resa
massima dell'uva in  vino  non  deve  essere  superiore  al  35%;  la
conservazione  e  l'invecchiamento  devono   essere   effettuati   in
recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 3 Hl per
un periodo di almeno due (2) anni; l'immissione al consumo  non  puo'
avvenire prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello  di
produzione delle uve.