(Annesso-art. 7)
                             Articolo 7 
 
1. Nella presentazione e designazione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata  "Amelia"  e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione non prevista dal presente disciplinare. 
2. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significati
laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore. 
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Amelia" di cui all'art.1 puo' essere utilizzata la menzione  "vigna"
a  condizione  che  sia  seguita  dal  relativo   toponimo   o   nome
tradizionale, che  la  vinificazione  e  la  conservazione  del  vino
avvengano in recipienti separati e che  tale  menzione,  seguita  dal
relativo toponimo o nome  tradizionale,  venga  riportata  sia  nella
denuncia  delle  uve,  sia  nei   registri   e   nei   documenti   di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi
dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 
4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1,
e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.