Articolo 7 1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare. 2. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore. 3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Amelia" di cui all'art.1 puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 4. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.