Art. 2 Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze 1. Nell'assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero dello sviluppo economico si uniforma ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante "Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri", e agli ulteriori criteri, esplicativi di quelli previsti dalla sopracitata delibera per le emittenti televisive locali, stabiliti dal successivo comma 2. 2. L'assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale alle emittenti operanti in ambito locale avviene, nel rispetto della riserva di almeno un terzo delle risorse trasmissive da assegnare a tale comparto, conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorita': a) l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze garantisce un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive tenendo conto delle aree di servizio relative agli impianti legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre 2008, riscontrate attraverso i dati comunicati al catasto dell'Autorita' e validati dagli organi competenti; b) alle reti esercite in tecnica analogica viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente punto c). Le aree di servizio di eventuali reti esercite dallo stesso soggetto in tecnica digitale che non rientrino nell'ambito di applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini dell'assegnazione dei diritti di uso per una unica rete; c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per quanto possibile in relazione alle risorse pianificate, l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze nelle aree di servizio di cui al punto a) nei seguenti casi: 1. rete digitale derivante dalla integrale conversione di una rete analogica; 2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o piu' reti analogiche, che diffonda, alla data di cui al punto a), programmi televisivi che non siano esclusivamente simulcast di trasmissioni analogiche e che abbia, alla stessa data, una copertura di popolazione superiore al 50% delle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera, se operante in ambito regionale, ovvero superiore al 75% della provincia servita, se operante in ambito provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso soggetto abbiano una copertura di popolazione non inferiore a quella che le stesse reti avevano alla data di cui al punto a). Ai fini della individuazione delle emittenti operanti in ambito regionale o provinciale si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. d) ai fini della conversione delle reti televisive analogiche esercite da un medesimo soggetto nelle rispettive aree tecniche di cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all'art. 23, comma 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; e) qualora piu' soggetti eserciscano nelle aree tecniche di cui alla presente delibera distinte reti televisive analogiche e/o distinte reti televisive digitali rientranti nell'ambito di applicazione di cui al precedente punto c), con aree di servizio in parte sovrapponibili, gli stessi soggetti, prima dell'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze possono costituire societa' o consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell'ottenimento di una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale con copertura analoga alla somma delle singole aree di servizio delle reti di cui al presente punto e); f) eventuali estensioni delle reti digitali locali, convertite secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in considerazione solo all'avvenuta transizione delle aree tecniche limitrofe. 3. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento e' disposta dal Ministero dello sviluppo economico in via temporanea e per un periodo di tempo limitato, attraverso opportune modalita' di conversione dei titoli per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali necessarie per l'individuazione delle risorse frequenziali disponibili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, nonche' della pianificazione delle aree confinanti e della conseguente adozione da parte dell'Autorita' del piano di assegnazione definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7. All'esito delle negoziazioni internazionali, le attribuzioni dei diritti d'uso potranno essere riviste. 4. Il provvedimento con il quale e' attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l'avvio dell'esercizio nonche' gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle categorie di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di gradualita', tenendo conto, a tal fine, della necessita' di coordinamento con la pianificazione delle aree confinanti. Il provvedimento specifica inoltre che l'attribuzione dei diritti d'uso e' subordinata alla restituzione delle frequenze di radiodiffusione televisiva esercite in tecnologia analogica, contestualmente all'attivazione degli impianti assegnati. In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento entro i termini prefissati, si applica quanto previsto dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni e integrazioni. In caso di mancata utilizzazione delle risorse trasmissive si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177. 5. La presente delibera, comprensiva del documento di pianificazione delle reti di riferimento per le frequenze utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, e' trasmessa alle Regioni interessate ai fini del parere in merito all'utilizzazione dei siti, di cui al documento di pianificazione situati nella Regioni medesime, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e all'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di tutelare le minoranze linguistiche. L'Autorita' si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento, in dipendenza delle negoziazioni internazionali, della pianificazione delle aree confinanti, nonche' dell'eventuale parere delle Regioni interessate, all'esito dei quali sara' adottato il piano definitivo delle aree tecniche 5, 6 e 7. 6. L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze e' disposta in via definitiva solo dopo l'adozione da parte dell'Autorita' del piano definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7. 7. Nell'area tecniche n. 5, 6 e 7 le frequenze non utilizzate in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente, quelle non necessarie e quelle non assegnate concorrono, con le modalita' identificate nell'allegato 2 alla delibera n. 300/10/CONS, alla riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un dividendo digitale "esterno", in linea con gli obiettivi comunitari di utilizzazione di parte dello spettro UHF per i servizi di telecomunicazioni; La presente delibera e' trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorita', nel sito web dell'Autorita' e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana . Roma, 22 novembre 2010 p. Il Presidente: Viola I Commissari relatori: Mannoni - Lauria