Art. 2 
 
 
     Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze 
 
  1. Nell'assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle  frequenze
ai soggetti  aventi  titolo,  secondo  criteri  pubblici,  obiettivi,
trasparenti  e  non  discriminatori,  il  Ministero  dello   sviluppo
economico  si  uniforma  ai  criteri  previsti  dalla   delibera   n.
181/09/CONS del 7 aprile  2009,  recante  "Criteri  per  la  completa
digitalizzazione delle reti televisive terrestri", e  agli  ulteriori
criteri, esplicativi di quelli previsti  dalla  sopracitata  delibera
per le emittenti televisive locali, stabiliti dal successivo comma 2. 
  2.   L'assegnazione   delle   frequenze   per   il   servizio    di
radiodiffusione  televisiva  in  tecnica  digitale   alle   emittenti
operanti in ambito locale avviene,  nel  rispetto  della  riserva  di
almeno un  terzo  delle  risorse  trasmissive  da  assegnare  a  tale
comparto, conformemente ai seguenti criteri, in ordine di priorita': 
    a) l'assegnazione dei diritti di uso delle  frequenze  garantisce
un uso pluralistico, efficiente e razionale delle risorse trasmissive
tenendo  conto  delle  aree  di  servizio  relative   agli   impianti
legittimamente eserciti alla data del 19 dicembre  2008,  riscontrate
attraverso i dati comunicati al  catasto  dell'Autorita'  e  validati
dagli organi competenti; 
    b) alle reti esercite in tecnica  analogica  viene  riconosciuta,
per  quanto  possibile  in  relazione   alle   risorse   pianificate,
l'assegnazione dei diritti di  uso  delle  frequenze  nelle  aree  di
servizio di cui al punto a), fermo quanto previsto al seguente  punto
c). Le aree di servizio  di  eventuali  reti  esercite  dallo  stesso
soggetto  in  tecnica  digitale  che  non  rientrino  nell'ambito  di
applicazione del successivo punto c), vengono considerate per le aree
di servizio di cui al precedente punto a), laddove possibile, ai fini
dell'assegnazione dei diritti di uso per una unica rete; 
    c) alle reti esercite in tecnica digitale viene riconosciuta, per
quanto   possibile   in   relazione   alle    risorse    pianificate,
l'assegnazione dei diritti di  uso  delle  frequenze  nelle  aree  di
servizio di cui al punto a) nei seguenti casi: 
      1. rete digitale derivante dalla integrale conversione  di  una
rete analogica; 
      2. rete digitale di un soggetto esercente anche una o piu' reti
analogiche, che diffonda, alla data di cui  al  punto  a),  programmi
televisivi che non siano  esclusivamente  simulcast  di  trasmissioni
analogiche  e  che  abbia,  alla  stessa  data,  una   copertura   di
popolazione superiore al 50% delle rispettive aree  tecniche  di  cui
alla presente delibera,  se  operante  in  ambito  regionale,  ovvero
superiore al 75% della  provincia  servita,  se  operante  in  ambito
provinciale, e che le reti analogiche esercite dallo stesso  soggetto
abbiano una copertura di popolazione non inferiore a  quella  che  le
stesse reti avevano alla data di cui  al  punto  a).  Ai  fini  della
individuazione  delle  emittenti  operanti  in  ambito  regionale   o
provinciale si fa riferimento alle definizioni  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
    d) ai fini della conversione  delle  reti  televisive  analogiche
esercite da un medesimo soggetto nelle rispettive  aree  tecniche  di
cui alla presente delibera si applicano i limiti di cui all'art.  23,
comma  3  del  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177  come
modificato dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito  con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; 
    e) qualora piu' soggetti eserciscano nelle aree tecniche  di  cui
alla  presente  delibera  distinte  reti  televisive  analogiche  e/o
distinte  reti  televisive   digitali   rientranti   nell'ambito   di
applicazione di cui al precedente punto c), con aree di  servizio  in
parte sovrapponibili, gli stessi  soggetti,  prima  dell'assegnazione
dei diritti di uso delle  frequenze  possono  costituire  societa'  o
consorzi ovvero stipulare intese tra loro ai fini dell'ottenimento di
una singola rete televisiva digitale pianificata isofrequenziale  con
copertura analoga alla somma delle singole  aree  di  servizio  delle
reti di cui al presente punto e); 
    f) eventuali estensioni delle reti  digitali  locali,  convertite
secondo i criteri di cui ai precedenti punti, possono essere prese in
considerazione solo  all'avvenuta  transizione  delle  aree  tecniche
limitrofe. 
  3. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle  frequenze
individuate dal presente  provvedimento  e'  disposta  dal  Ministero
dello sviluppo economico in via temporanea e per un periodo di  tempo
limitato, attraverso opportune modalita' di  conversione  dei  titoli
per la trasmissione analogica in digitale, in attesa dell'esito delle
negoziazioni internazionali  necessarie  per  l'individuazione  delle
risorse frequenziali disponibili  nelle  aree  tecniche  5,  6  e  7,
nonche'  della  pianificazione  delle   aree   confinanti   e   della
conseguente  adozione  da   parte   dell'Autorita'   del   piano   di
assegnazione definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7. All'esito delle
negoziazioni  internazionali,  le  attribuzioni  dei  diritti   d'uso
potranno essere riviste. 
  4. Il provvedimento con il quale e' attribuito il  diritto  di  uso
delle  frequenze  specifica  i  tempi  di  realizzazione  delle  reti
relative alle frequenze assegnate e  l'avvio  dell'esercizio  nonche'
gli  obblighi  di  copertura  relativi  a  ciascuna   frequenza   con
riferimento alle categorie di copertura indicate dal presente  piano,
anche con caratteristiche di gradualita', tenendo conto, a tal  fine,
della necessita' di coordinamento con la  pianificazione  delle  aree
confinanti. Il provvedimento specifica inoltre che l'attribuzione dei
diritti d'uso e' subordinata alla  restituzione  delle  frequenze  di
radiodiffusione  televisiva   esercite   in   tecnologia   analogica,
contestualmente all'attivazione degli impianti assegnati. In caso  di
mancato rispetto delle condizioni indicate nel predetto provvedimento
entro  i  termini  prefissati,  si  applica   quanto   previsto   dal
regolamento  relativo  alla  radiodiffusione  terrestre  in   tecnica
digitale  di  cui  alla  delibera   n.   435/01/CONS   e   successive
modificazioni e integrazioni. In caso di mancata utilizzazione  delle
risorse trasmissive si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 3,
del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177. 
  5.   La   presente   delibera,   comprensiva   del   documento   di
pianificazione  delle  reti   di   riferimento   per   le   frequenze
utilizzabili nelle aree tecniche 5, 6 e 7, e' trasmessa alle  Regioni
interessate ai fini del parere in merito all'utilizzazione dei  siti,
di cui al documento di pianificazione situati nella Regioni medesime,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42, commi 7 e  8,  del
decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177  e  all'intesa  con  la
regione autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  al  fine  di  tutelare  le
minoranze  linguistiche.  L'Autorita'  si  riserva  di  adottare   le
necessarie modificazioni ed integrazioni al  presente  provvedimento,
in dipendenza delle negoziazioni internazionali, della pianificazione
delle aree confinanti, nonche' dell'eventuale  parere  delle  Regioni
interessate, all'esito dei quali sara' adottato il  piano  definitivo
delle aree tecniche 5, 6 e 7. 
  6. L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle  frequenze
e'  disposta  in  via  definitiva  solo  dopo  l'adozione  da   parte
dell'Autorita' del piano definitivo nelle aree tecniche 5, 6 e 7. 
  7. Nell'area tecniche n. 5, 6 e 7 le frequenze  non  utilizzate  in
conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente,  quelle  non
necessarie e  quelle  non  assegnate  concorrono,  con  le  modalita'
identificate nell'allegato  2  alla  delibera  n.  300/10/CONS,  alla
riorganizzazione dello spettro radio ai fini della costituzione di un
dividendo digitale "esterno", in linea con gli  obiettivi  comunitari
di utilizzazione  di  parte  dello  spettro  UHF  per  i  servizi  di
telecomunicazioni; 
  La presente delibera  e'  trasmessa  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e pubblicata nel Bollettino Ufficiale  dell'Autorita',  nel
sito web dell'Autorita' e sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana . 
 
    Roma, 22 novembre 2010 
 
                                              p. Il Presidente: Viola 
 
I Commissari relatori: Mannoni - Lauria