L'AUTORITA' NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 11 novembre 2010; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003; VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; VISTA la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008 recante: “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 2008 - Supplemento. Ordinario n. 181; VISTA la delibera n. 34/09/CIR del 09 luglio 2009, recante “Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2009; VISTA la delibera n. 72/09/CIR del 26 novembre 2009, recante “Disposizioni per la fornitura dei servizi di informazione elenco abbonati anche mediante SMS/MMS”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010 - Supplemento Ordinario n. 4; VISTA la delibera n. 80/09/CIR del 16 dicembre 2009, recante “Misure urgenti di modifica ed integrazione del piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 2010; VISTA la delibera n. 2/10/CIR del 27 gennaio 2010, recante “Consultazione pubblica concernente modifica ed integrazione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 26/08/CIR e s.m.i.”; CONSIDERATI gli esiti della suddetta consultazione, come sintetizzati nell'Allegato 1 al presente provvedimento, per ciascuna delle proposte avanzate, unitamente alle valutazioni dell'Autorita'; VISTA la delibera n. 17/10/CIR del 6 maggio 2010, recante “Autorizzazione a proseguire in via temporanea l'uso di numerazioni in decade 4”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 29 maggio 2010; VISTA la comunicazione prot. 6508 del 27 aprile 2010, acquisita il 3 maggio 2010 al protocollo generale dell'Autorita' n. 27164, con la quale il Ministero delle politiche agricole dichiara che il servizio denominato “SMS consumatori” e' da annoverarsi tra i servizi di pubblica utilita' e chiede pertanto l'assegnazione di una numerazione breve per lo svolgimento di detto servizio; CONSIDERATO che il servizio in questione adotta la modalita' di comunicazione tramite SMS e risulta fornito, fino ad ora, su una numerazione in decade 4 appartenente ad una delle sottodecadi che il Piano di numerazione riserva alla fornitura di servizi a sovrapprezzo e che, quindi, tale numerazione debba essere sostituita; RITENUTO opportuno, trattandosi di un servizio con natura di pubblica utilita', adottare per esso una numerazione che risulti in continuita' con la precedente e che presenti caratteristiche di familiarita' per i consumatori, in particolare scegliendo una numerazione ancora in decade 4, ovverossia nella decade tipicamente destinata all'offerta di servizi in modalita' SMS/MMS e trasmissione dati; RITENUTO che per analoghe future esigenze di numerazioni per servizi di pubblica utilita' svolti attraverso SMS potranno parimenti essere individuate numerazioni in decade 4; VISTE le interlocuzioni successivamente intercorse con il predetto Ministero delle politiche agricole, mediante le quali si e' evidenziata la possibilita' di assegnare per il servizio in questione la numerazione breve a cinque cifre 45045; CONSIDERATI gli esiti delle audizioni tenutesi con gli operatori in data 16 giugno 2010 ed in data 2 luglio 2010, in merito alle tematiche inerenti l'assegnazione di risorse di numerazione agli operatori mobili virtuali; VISTA la nota tramite la quale il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento comunicazioni, prot. 44991 del 6 luglio 2010, acquisita il 13 luglio 2010 al protocollo generale dell'Autorita' n. 43238, in relazione alla numerazione in decade 3 utilizzata dagli operatori che offrono servizi mobili e personali, informa circa il numero di risorse di numerazioni attualmente disponibili per tali servizi nonche' il numero dei codici di instradamento e di accesso alla segreteria telefonica assegnati a ciascun soggetto abilitato allo svolgimento di tali servizi e con la quale il predetto Ministero richiede di specificare, in occasione del presente provvedimento, che “le risorse di numerazione usate per l'instradamento della segnalazione e per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica sono soggetti al medesimo contributo stabilito per quella dei servizi mobili e personali.”; CONSIDERATO che, nelle mutate condizioni di assegnazione della risorsa di numerazione, previste dal presente provvedimento, la disponibilita' di risorse di numerazione debba essere resa compatibile con la possibilita' di acquisire la medesima numerazione da parte di altri soggetti e che tale situazione richiede la definizione di specifiche regole e leve gestionali finalizzate a soddisfare le legittime esigenze di un numero potenzialmente maggiore di richiedenti ed a prevenire, nel contempo, l'insorgenza di situazioni di scarsita' della risorsa; CONSIDERATO che, in ragione delle esigenze teste' esposte, il suddetto Ministero possa conseguentemente, nell'ambito degli interventi volti a definire l'importo dei contributi amministrativi corrispondenti alle nuove modalita' di assegnazione della risorsa numerazione previste nel presente provvedimento, riconsiderare la prassi precedentemente adottata in merito ai contributi per l'uso di codici per l'instradamento della segnalazione e per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica; RITENUTO in ogni caso che, in linea con la normativa, l'importo del contributo amministravo per ciascun codice assegnato, nell'ambito di una medesima tipologia di numerazione, sia commisurato alla lunghezza del codice stesso, ovvero alla quantita' di risorsa impegnata, anziche' al tipo di impiego al quale e' destinato; CONSIDERATO che l'Autorita', sulla base delle risultanze della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 2/10/CIR ritiene opportuno provvedere ad emendare ed integrare le disposizioni contenute nell'allegato A della delibera n. 26/08/CIR, cosi' come modificato dalla delibera n. 34/09/CIR, dalla delibera n. 72/09/CIR e dalla delibera n. 80/09/CIR; UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'. DELIBERA Articolo 1 (Modifiche ed integrazioni) 1. L'allegato A alla delibera n. 26/08/CIR, come successivamente modificato ed integrato, e' ulteriormente modificato ed integrato come disposto nei commi che seguono. 2. Nell'indice degli articoli che precede l'articolato in corrispondenza di: - “Articolo 8” la parola “Numerazione” deve essere sostituita con le parole “Numerazioni e codici”; - “Articolo 13” vanno soppresse le parole “e servizi armonizzati a valenza sociale”; - “Articolo 14” il titolo “Numeri per servizi di comunicazione sociale” e' sostituito da “Numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale”; - “Articolo 20” dopo la parola “sovrapprezzo” sono aggiunte le parole “: numerazioni per collegamenti relativi ai POS”. 3. L'art. 1, comma 1, lettera h), punto 3), e' sostituito dal seguente: “3) servizi armonizzati europei a valenza sociale;”. 4. All'art. 2, comma 1: - la frase riportata in corrispondenza della cifra 1 e' sostituita dalla seguente: “Numerazione per servizi specifici, a numerazione breve e per servizi armonizzati europei a valenza sociale”; - la frase riportata in corrispondenza della cifra 3 e' sostituita dalla seguente: “Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali”; - la frase riportata in corrispondenza della cifra 7 e' sostituita dalla seguente: “Numerazione per servizi di accesso ad Internet e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali”. 5. All'art. 4, comma 7 dopo le parole “art. 8, comma 3” devono essere aggiunte le parole “, per la quale si applica quanto previsto all'art. 30, comma 2”. 6. All'art. 4, comma 9, primo periodo, dopo la parola “vigente” e' aggiunta la frase: “, ovvero di uso per finalita' diverse dai servizi di comunicazione elettronica”. 7. All'art. 4, comma 10, prima delle parole “l'onere” sono aggiunte le parole: “la titolarita' del diritto d'uso e”. 8. L'art. 8 e' sostituito dal seguente: “Articolo 8 (Numerazioni e codici per servizi di comunicazioni mobili e personali) 1. Le numerazioni a codici 3 e 73, come specificato nei commi seguenti, sono utilizzabili, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, esclusivamente ai seguenti fini: i) numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali; ii) numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo specializzato; iii) codici per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica; iv) codici per l'instradamento delle chiamate (Routing Number). 2. I diritti d'uso della numerazione d'utente per i servizi di comunicazioni mobili e personali sono assegnati agli operatori, anche virtuali, sulla base di codici a quattro cifre. Di norma allo stesso operatore sono assegnati codici in modo da favorire, per quanto possibile, la riconoscibilita' dell'operatore. 3. La numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali ha la struttura descritta di seguito: 3XYZ U1 U2 U3 U4 U5 U6 con X=2÷9, Y=0÷9, Z=0÷9 Ui=0÷9 e i=1÷6. ed e' assegnata a blocchi di un milione di numeri. L'assegnazione di un blocco di numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali, individuato secondo la preesistente disciplina da un codice a tre cifre, e' da considerarsi come assegnazione di dieci blocchi contigui di numerazione, ciascuno individuato da un codice a quattro cifre. I codici per numerazione di utente 37XY, con X=0÷9 e Y=0÷9, sono assegnabili, agli operatori mobili virtuali nonche' agli operatori dotati di una propria rete per servizi mobili e personali, esclusivamente per la fornitura di servizi di comunicazione mobili e personali ai clienti degli operatori mobili virtuali. 4. La lunghezza delle numerazioni d'utente per fornire i servizi di comunicazioni mobili e personali e' di dieci cifre; e' tuttavia consentito, nell'ambito della numerazione d'utente gia' assegnata, secondo la preesistente disciplina, con codice a tre cifre, proseguire l'uso di numerazione anche con lunghezza pari a nove cifre, mentre, in nessun caso, possono essere effettuati nuovi usi di numerazione con lunghezza diversa da dieci cifre. L'Autorita' si riserva di estendere la lunghezza della numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali a undici cifre. 5. Le numerazioni del tipo 31 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 con Ui =0÷9 e i=1÷8 sono attribuite a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, quali i servizi mobili satellitari ed i servizi svolti mediante le reti GSM-R, e sono assegnate su base blocchi di centomila numeri. 6. Le numerazioni del tipo 30 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 con Ui =0÷9 e i=1÷8 sono riservate per usi futuri. 7. Per consentire il servizio di accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti nonche' per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono assegnati a ciascun operatore di rete mobile al massimo due codici nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY, con X=0÷9 e Y=0÷9. Per il primo codice richiesto viene mantenuto il criterio di riconoscibilita' dell'operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, e' pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo codice e' riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti degli operatori mobili virtuali e la cifra Y non puo' essere uguale a 3. 8. Fatto salvo quanto previsto in via transitoria, l'Amministrazione competente assegna codici per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) nella decade 7, nel formato: 73XY con X=0÷9 e Y=0÷9. 9. Gli operatori possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione d'utente qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi. Gli operatori che prevedono la sospensione del servizio entro tale periodo, comunque non prima dello scadere del dodicesimo mese dall'ultimo rapporto commerciale, informano il cliente della clausola in questione e consentono la riattivazione del servizio sulla medesima numerazione, mediante procedure semplici e senza alcun onere aggiuntivo per il cliente, entro quarantotto ore dalla richiesta salvo casi eccezionali, ferme restando, in ogni caso, le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano l'utente, con almeno trenta giorni in anticipo, sia della eventuale sospensione del servizio che della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri utenti dopo il prescritto periodo di latenza. 10. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi.”. 9. All'art. 9, comma 5, alla fine del primo periodo, prima del punto, e' aggiunta la frase “, da parte dell'operatore che la ha in uso per i propri clienti e che ne assume, pertanto, la responsabilita”. 10. All'art. 11, comma 3, la espressione “7XY con X≠0,” e' sostituita da “7XY con X≠0,3”. 11. All'art. 12, comma 2, nella riga individuata dal numero 114, alla colonna Assegnato a, le parole “Ministero dello sviluppo economico” sono sostituite dalle parole “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita”. 12. L'art. 13 e' sostituito dal seguente: “Articolo 13 (Numeri per servizi di pubblica utilita') 1. L'Autorita' stabilisce i numeri per i servizi definiti di pubblica utilita' e puo' modificare od eliminare gli esistenti. 2. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilita' sono univoci a livello nazionale. 3. Qualora, per un servizio dichiarato di pubblica utilita', il Ministero competente nella materia oggetto del medesimo servizio, fatte salve le attribuzioni costituzionali delle Regioni, accerti la necessita' dell'assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita', fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, verificata la disponibilita' di un numero, lo assegna all'Amministrazione richiedente. 4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilita' attualmente assegnati sono: -------------------------------------------------------------------- Numero| Servizio | Assegnato a ------|--------------------|---------------------------------------- 117 | Guardia di finanza | Ministero dell'economia e delle finanze ------|--------------------|---------------------------------------- | Capitaneria di | 1530 | Porto Assistenza | Ministero delle infrastrutture e dei | in mare - Numero | trasporti | Blu | ------|--------------------|---------------------------------------- | Servizio Antincendi| 1515 | Boschivo del Corpo | Ministero dell'interno | Forestale dello | | Stato | ------|--------------------|---------------------------------------- 1518 | Servizio informa- | Ministero dello sviluppo economico e | zioni CCISS | Ministero dell'interno ------|--------------------|---------------------------------------- 1500 | Comunicazioni per | Ministero del lavoro, salute e | emergenze per la | politiche sociali | salute pubblica | ------|--------------------|---------------------------------------- 1522 | Servizio a sostegno| Presidenza del Consiglio dei Ministri - | delle donne vittime| Dipartimento per le pari opportunità | di violenza | ------|--------------------|---------------------------------------- 1525 | Servizio emergenza | Ministero dell'ambiente, della tutela | ambientale | del territorio e del mare ------|--------------------|---------------------------------------- | Servizi della | 1544 | Polizia peniten- | Ministero della giustizia | ziaria | ------|--------------------|---------------------------------------- 1533 | Prenotazione dei | Ministero del lavoro, della salute e | servizi sanitari | delle politiche sociali ------|--------------------|---------------------------------------- | Servizio di infor- | 45045 | mazione ai consu- | Ministero delle politiche agricole | matori svolto | | mediante SMS | ------|--------------------|---------------------------------------- 5. L'accesso ai servizi di pubblica utilita' e' senza alcun onere per l'utente chiamante. 6. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori. 7. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito in regime di concorrenza da piu' soggetti. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato. 8. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.”. 13. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: “Articolo 14 (Numeri per servizi armonizzati europei a valenza sociale) 1. Il codice 116 e' riservato per i numeri armonizzati europei destinati a servizi a valenza sociale, per lo svolgimento dei servizi medesimi secondo le condizioni stabilite dalle norme comunitarie. 2. Le numerazioni di cui al comma 1 hanno la struttura seguente: 116 U1 U2 U3 con Ui =0÷9 e i=1÷3 3. Le numerazioni di cui al comma 1 sono assegnate dagli uffici dell'Autorita', a seguito di richiesta, al Ministero competente nella materia oggetto del servizio al quale la numerazione e' destinata dalle pertinenti norme comunitarie, come segue: -------------------------------------------------------------------- Numero | Servizio -------------|------------------------------------------------------ 116000 | Linea diretta per i minori scomparsi -------------|------------------------------------------------------ 116006 | Linea telefonica diretta per vittime di reati -------------|------------------------------------------------------ 116111 | Linea diretta di assistenza ai minori -------------|------------------------------------------------------ 116117 | Servizio di guardia medica per cure non urgenti -------------|------------------------------------------------------ 116123 | Linea diretta di sostegno emotivo -------------|------------------------------------------------------ 4. L'accesso ai servizi armonizzati europei a valenza sociale e' senza alcun onere per l'utente chiamante. 5. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.”. 14. All'art. 17, comma 3, al termine del primo periodo, prima del punto, sono aggiunte le parole: “e/o remunerazione del chiamato”. 15. All'art. 19, comma 2 la frase “Le numerazioni a codice 89X con X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri.” e' sostituita da “Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, le numerazioni a codice 89X con X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri.”. 16. L'art. 20 e' sostituito dal seguente: “Articolo 20 (Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per collegamenti relativi ai POS) 1. Per l'offerta di servizi a sovrapprezzo, in aggiunta alle numerazioni di cui al precedente art. 19, sono utilizzabili anche le numerazioni a codice 89111, esclusivamente per collegamenti dati relativi a terminali cosiddetti POS (Point Of Sale) ovvero per collegamenti dati per altre applicazioni per le quali il numero e' composto esclusivamente dal dispositivo terminale e non dall'utente. 2. La struttura di tali numerazioni e': 89111U1 U2 U3 U4 U5 con Ui =0÷9 e i=1÷5 3. Per le chiamate alle numerazioni a codice 89111 i limiti di prezzo sono indicati nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano. 4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo sono assegnati agli operatori per blocchi di dieci numeri contigui, con l'ultima cifra da 0 a 9. 5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.”. 17. All'art. 21, il comma 2bis e' sostituito dal seguente: “2bis. L'utilizzo delle numerazioni di cui al comma 1, lettera e), da parte degli operatori avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, non e' subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso, ma e' comunicato dall'operatore all'Autorita' ed all'Amministrazione competente, di norma con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato, la descrizione esaustiva del servizio espletato, l'indicazione del soggetto destinatario e delle finalita' della raccolta fondi, la durata della campagna di raccolta. Per tali numerazioni non si applica il comma 1bis dell'art. 23.”. 18. All'art. 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente: “5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi, con l'eccezione delle numerazioni di cui alla lettera e) del comma 1, per le quali il periodo di latenza e' ridotto a quindici giorni.”. 19. All'art. 28, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: “5. Il codice MNC (Mobile Network Code) e' un numero decimale a due cifre e, in conformita' con quanto previsto dalla norma ITU-T E.212, e' utilizzato all'interno del codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity).”. “6. I codici MNC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali, anche di tipo specializzato o satellitari, servizi fissi anche integrati con il mobile, nonche' dagli operatori mobili virtuali.”. 20. L'art. 30 e' sostituito dal seguente: “Articolo 30 (Norme transitorie e finali) 1. L'Autorita' si riserva di rivedere, all'occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. 2. L'Amministrazione competente, al fine di consentire in via transitoria la prosecuzione dell'interconnessione tra gli operatori sulla base dell'analisi di codici a tre cifre, assegna fino al 31 maggio 2012 la numerazione d'utente per servizi mobili e personali di cui all'art. 8, comma 1, scegliendo il codice a quattro cifre 3XYZ in un arco di numerazione individuato dal codice a tre cifre 3XY in cui non siano state effettuate assegnazioni ad altri operatori. La richiesta di assegnazione di diritti d'uso della numerazione di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 7, e' soggetta alla verifica che le numerazioni non utilizzate, nella effettiva disponibilita' del richiedente per i propri clienti, sia inferiore alla dimensione di un blocco. Ai fini della predetta verifica, nel caso di richiesta di assegnazione per l'uso da parte di clienti di altro operatore, il richiedente indica all'atto della richiesta l'operatore cui e' destinata la numerazione. 3. Ferme restando le assegnazioni gia' effettuate e quelle di cui all'art. 8, comma 8, l'Amministrazione competente effettua, fino al 31 maggio 2012, nuove assegnazioni di codici Routing Number anche nel formato: 3XY con X=0÷9 e Y=0÷9. L'Amministrazione competente, inoltre, nell'assegnare i codici di Routing Number di cui all'articolo 8, comma 8, riserva fino al 31 ottobre 2012, per l'eventuale assegnazione ai rispettivi operatori assegnatari che ne facciano richiesta entro il predetto termine, quei codici 73XY che si ottengono anteponendo la cifra 7 ai codici di Routing Number gia' assegnati nel formato 3XY. Inoltre, fino al 31 maggio 2012, non assegna codici 73XY corrispondenti a codici 3XY disponibili al momento della richiesta. 4. Fino al 31 maggio 2012 sono utilizzati Routing Number con formato 3XY. Dal 1 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 possono essere utilizzati Routing Number con formato sia 3XY sia 73XY. Dal 1 novembre 2012 sono utilizzati esclusivamente Routing Number con formato 73XY. 5. In fase di prima applicazione, per quanto riguarda l'assegnazione delle numerazioni di utente e dei codici per Routing Number, l'Amministrazione competente acquisisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disciplina (delibera n. 74/10/CIR) le richieste da parte degli operatori e, nel caso che la quantita' di numerazioni richieste risulti inferiori alla quantita' delle risorse disponibili, procede entro i successivi trenta giorni all'assegnazione. Nel caso contrario, l'Amministrazione competente procede all'assegnazione nei confronti dei soli operatori gia' autorizzati all'entrata in vigore della presente disciplina in qualita' di operatori mobili virtuali, eventualmente tenendo conto della numerosita' della base clienti del servizio mobile dichiarata al momento della richiesta stessa, escludendo gli operatori richiedenti che non hanno ancora clienti. In quest'ultimo caso, l'Autorita' si riserva di valutare la situazione ed, eventualmente, rivedere le disposizioni relative alla decade 3, anche rispetto ai tempi di attuazione, al fine di rendere la disponibilita' di risorse adeguata alle esigenze. 6. L'Autorita' si riserva di rivedere le disposizioni dell'art. 8, comma 7, relative all'accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti ed al servizio di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica, alla luce degli sviluppi del mercato e della disponibilita' delle risorse, al fine di individuare modalita' idonee a consentire lo svolgimento della prestazione da parte di tutti gli operatori assicurando nel contempo un uso efficiente della numerazione. 7. Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1° febbraio 2010. Fino a tale data e' consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione di nuove numerazioni a codice 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° febbraio 2011 numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008 per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati. Per i numeri a codice 4 utilizzati dagli operatori alla data del 24 luglio 2008, fino al 31 luglio 2010 e' consentito fornire in risposta un messaggio fonico pre-registrato, nel caso di servizi in fonia, ovvero un SMS nel caso di servizi SMS/MMS e dati, recante l'indicazione della numerazione sulla quale il medesimo servizio e' disponibile ed, eventualmente, delle nuove modalita' di fruizione. Fino al 30 aprile 2010 e' consentito inoltre re-instradare, sia le comunicazioni SMS/MMS e dati sia le chiamate in fonia, verso le numerazioni mediante le quali prosegue il medesimo servizio. 8. Gli operatori rendono disponibile la prestazione di blocco delle comunicazioni realizzate tramite SMS/MMS e trasmissione dati, relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4, di cui all'art. 21, in conformita' alle disposizioni che regolano tale prestazione. Gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalita' di attivazione e disattivazione dei servizi stessi e della predetta prestazione di blocco delle comunicazioni. 9. E' consentita la prosecuzione dell'utilizzo dei numeri a codice 196 gia' assegnati per servizi definiti di comunicazione sociale. L'Autorita' si riserva di rivedere l'uso di tale codice, anche in relazione agli sviluppi per l'accesso ai servizi di analoga natura all'uso dei numeri armonizzati europei a valenza sociale e agli sviluppi in ambito comunitario di tale tipologia di numeri. 10. Per i servizi di chiamate di massa sono utilizzabili dagli operatori anche le numerazioni geografiche a codice 0369 e 0769, solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma. Il prezzo massimo per chiamata applicabile corrisponde al prezzo della chiamata inter-distrettuale del piano tariffario sottoscritto dal cliente, e non trovano applicazioni le disposizioni riguardanti la normativa sui servizi a sovrapprezzo. I diritti d'uso di tale numerazioni geografiche sono assegnati agli operatori per blocchi di 1.000 numeri, con le ultime tre cifre da 000 a 999; ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1.000 numeri. Il periodo di latenza per tali numerazioni ha una durata di tre mesi. 11. Il codice 456 e' riservato al servizio gratuito di trasparenza tariffaria. 12. La societa' Poste Italiane S.p.A. e' abilitata a proseguire l'uso del codice a tre cifre “186” per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi, fino al verificarsi della condizione prevista dal comma 7 dell'articolo 13. 13. La gestione dei nomi a dominio “.e164.arpa” utilizzati nell'ambito di ENUM nonche' le regole per l'utilizzo del sistema ENUM per l'indirizzamento e l'instradamento sono definiti dall'Autorita' con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle esigenze di mercato.” 21. All'allegato 1, la Tabella 2 e' soppressa e la Tabella 1 e' sostituita dalla seguente: “Tabella 1: Soglie di prezzo massimo. I valori indicati non includono l'IVA. Parte di provvedimento in formato grafico NOTA: In caso di articolazione del prezzo in fasce orarie, il valore medio del prezzo computato rispetto alle ore complessive di fascia di picco ed alle ore complessive di fascia di fuori picco, nell'arco temporale settimanale, deve essere inferiore alla soglia di prezzo massimo.”