IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                         DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n.  103,  recante  «Nuove  norme  in
materia  di  diffusione  radiofonica  e  televisiva»   e   successive
modificazioni ed, in particolare, gli articoli 19 e 20 che  prevedono
che  la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico   generale
radiotelevisivo effettui, sulla base di una convenzione aggiuntiva da
stipularsi con la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  programmi
televisivi  e  radiofonici  destinati  a  stazioni   radiofoniche   e
televisive di altri Paesi per la diffusione  e  la  conoscenza  della
lingua e della cultura italiana nel mondo; 
  Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 recante  «Disposizioni  sulla
societa' concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo»  e
successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo»  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni   ed,   in
particolare, l'art. 16 che disciplina le funzioni  dei  dirigenti  di
uffici dirigenziali generali; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante «Norme di principio in
materia   di   assetto   del   sistema   radiotelevisivo   e    della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al  Governo  per
l'emanazione del testo unico  della  radiotelevisione»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  «Testo  unico  dei  servizi  di  media   audiovisivi   e
radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni ed, in particolare, l'art.  11  in  base  al
quale restano ferme le competenze in  materia  di  servizi  di  media
audiovisivi  e  radiofonici  attribuite  dalle  vigenti  norme   alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visti, altresi', gli articoli 45 e 49 del suddetto «Testo unico dei
servizi  di  media  audiovisivi   e   radiofonici»   che   prevedono,
rispettivamente, la definizione dei  compiti  del  servizio  pubblico
generale  radiotelevisivo  nonche'  la   disciplina   della   Rai   -
Radiotelevisione italiana S.p.a., alla quale viene affidata, ai sensi
del comma 1 del citato art. 49, fino al 6 maggio 2016, la concessione
del servizio pubblico generale radiotelevisivo; 
  Visto l'art. 2, comma 131, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262
recante «Disposizioni urgenti in materia  tributaria  e  finanziaria»
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286
che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103,  sono  approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e  delle  comunicazioni,
e, limitatamente alle convenzioni  aggiuntive  di  cui  all'art.  20,
terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri.
Il pagamento dei corrispettivi  e'  effettuato  nell'anno  successivo
alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni.»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio  1997
recante «Approvazione della convenzione stipulata in data  11  giugno
1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria e  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e  televisivi
destinati a stazioni estere; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1248,  che  ha
prorogato fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive  di  cui
agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con  il  Ministro  degli   affari   esteri,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro  delle  comunicazioni  in
data 3 agosto 2007 recante «Approvazione  della  convenzione  tra  la
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri -   Dipartimento    per
l'informazione e l'editoria e  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a., per l'offerta  televisiva,  radiofonica  e  multimediale  per
l'estero (detta Rai International)», stipulata il 26 luglio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro delle  comunicazioni  6  aprile  2007
recante «Approvazione del Contratto nazionale di  servizio  stipulato
tra il Ministero delle comunicazioni  e  la  RAI  -  Radiotelevisione
italiana S.p.a. per il triennio 2007-2009»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12  maggio
2008  con  il  quale  l'on.  Paolo   Bonaiuti   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 giugno  2008  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Paolo Bonaiuti, sono state
delegate le  funzioni  spettanti  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in materia di informazione, comunicazione ed  editoria,  ivi
compresa l'attuazione delle relative politiche; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2009 ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, con  cui  «all'on.  Paolo
Romani e' delegata, fermi restando la responsabilita'  politica  e  i
poteri di indirizzo politico del  Ministro,  ai  sensi  dell'art.  95
della Costituzione, la trattazione degli affari, che ai  sensi  delle
norme vigenti non siano  attribuiti  alla  specifica  competenza  dei
dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza  del  Dipartimento
delle comunicazioni. In particolare le materie  relative  ai  settori
delle   poste,   delle   telecomunicazioni,    della    comunicazione
elettronica,  delle  reti   multimediali,   dell'informatica,   della
telematica,  della  radiodiffusione  sonora   e   televisiva,   delle
tecnologie  innovative  applicate  al  settore  delle  comunicazioni»
nonche'  l'art.  2,  comma  1,  con  cui  e',  altresi',   «delegata,
nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi
atti e provvedimenti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2009 con
cui al Sottosegretario di Stato presso il  Ministero  dello  sviluppo
economico on. Paolo Romani e' stato  attribuito  il  titolo  di  Vice
Ministro; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2010 con
cui e' stata «confermata la delega  di  funzioni  conferita  al  Vice
Ministro presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  on.  Paolo
Romani con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno
2009, allegato al decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno
2009»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno 2010; 
  Ritenuta la necessita' di stipulare  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2010, con durata pari  a  quella  prevista  dall'art.  49,  comma  1,
dell'anzidetto «Testo  unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e
radiofonici» di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177  e
successive modificazioni, l'annessa convenzione, le cui condizioni  e
modalita'  delle  prestazioni  sono,   comunque,   rinegoziate   ogni
triennio; 
  Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   per   l'informazione   e   l'editoria,   la   RAI    -
Radiotelevisione italiana S.p.a. e NewCo.  Rai  International  S.p.a.
per l'offerta televisiva, radiofonica  e  multimediale  per  l'estero
(detta RAI Italia), stipulata in data 5 luglio 2010; 
  Considerato che, ai sensi del comma 2, del citato art. 6, entro due
mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri comunica alla RAI - Radiotelevisione  italiana
S.p.a. le condizioni  economiche  alle  quali  intende  continuare  a
fruire delle prestazioni di cui alla convenzione medesima per  l'anno
successivo in relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito
capitolo di spesa; 
  Considerato che l'anzidetta convenzione prevede all'art.  6,  comma
1, un corrispettivo annuo definito, per l'anno 2010, nella misura  di
euro 25.000.000,00 (venticinque milioni/00) compresa l'IVA di legge; 
  Accertata la necessaria  disponibilita'  finanziaria  sull'apposito
capitolo del bilancio di previsione della  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri per l'anno 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni in premessa, e'  approvata,  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile  1975,  n.  103  e  successive
modificazioni, l'annessa convenzione  stipulata,  in  data  5  luglio
2010, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e  l'editoria,  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana
S.p.a. e NewCo. Rai International S.p.a.  per  l'offerta  televisiva,
radiofonica e multimediale per l'estero (denominata RAI Italia). 
  2. Ai sensi  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165  e
successive modificazioni, i relativi impegni di  spesa  sono  assunti
con decreti dirigenziali. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 4 ottobre 2010 
 
                          p. il Presidente 
                     il Sottosegretario di Stato 
                              Bonaiuti 
 
                             Il Ministro 
                         degli affari esteri 
                              Frattini 
 
                             Il Ministro 
                    dell'economia e delle finanze 
                              Tremonti 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Romani 
 

Registrato alla Corte  dei  conti  il  16  novembre  2010,  Ministeri
istituzionali - Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  registro  n.
19, foglio n. 3.